• C. 3980 EPUB Disegno di legge presentato il 15 luglio 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3980 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000
approvato con il nuovo titolo
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000"


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3980


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GIANNINI)
di concerto il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011; b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000
Presentato il 15 luglio 2016


      

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Onorevoli Deputati! Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Accordi:

          a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

1. Scopo, portata e motivi del provvedimento.

      Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra i due Paesi.
      Il nuovo Accordo intende sostituire le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica Socialista Cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica ceca è infatti divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.
      L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere e di incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando altresì la cooperazione nella conservazione, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e di 20 articoli.
      L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

          1) individuazione delle finalità e dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

          2) ambiti della collaborazione culturale, dell'istruzione e dell'insegnamento nonché scientifica e tecnologica (articoli da 3 a 14);

          3) modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 15 e 16);

          4) clausole di entrata in vigore, modalità di modifica, modalità di risoluzione delle controversie, durata e denuncia dell'Accordo stesso (articoli da 17 a 20).

      Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.
      L'articolo 1 dichiara la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori delle Parti contraenti, nonché degli accordi internazionali di cui gli Stati contraenti siano eventualmente parte. A tale ultimo riguardo, l'Italia annette particolare importanza ai princìpi e agli obblighi cui è tenuta ai sensi della Convenzione UNIDROIT sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati, del 24 giugno 1995, non ancora entrata in vigore nella Repubblica ceca, ma prossima alla ratifica, allorché sarà completato il processo di revisione del codice civile.
      L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.
      L'articolo 3 riguarda la collaborazione del settore dell'istruzione, sia in campo scolastico che in ambito universitario.
      L'articolo 4 evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, l'Iniziativa centro-europea (InCE) in particolare; in aggiunta auspica la collaborazione tra enti locali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.
      L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, comprese le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, anche mediante la stipula di accordi diretti, nei settori della scienza e della ricerca, mediante lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi.
      L'articolo 6 si riferisce alle forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, comprese l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive e applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre, rassegne, nonché la traduzione di opere letterarie e scientifiche.
      L'articolo 7 è inteso a incoraggiare e facilitare l'attività delle istituzioni culturali dell'altro Paese nel territorio nazionale (paragrafo 1) e a favorire lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e le istituzioni culturali del Paese ospitante (paragrafo 2).
      L'articolo 8 fa riferimento alla collaborazione in campo archeologico (paragrafo 1) e mira a sostenere la cooperazione fra le competenti amministrazioni dei due Paesi nei settori della salvaguardia, della conservazione, del restauro e della gestione dei rispettivi patrimoni archeologico, storico, artistico, architettonico e paesaggistico (paragrafo 2).
      L'articolo 9 si riferisce all'impegno delle Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, fatta a Parigi il 14 novembre 1970, mentre il riferimento agli obblighi di cui alla citata Convenzione UNIDROIT del 1995 è stato riassorbito attraverso il rinvio generale al rispetto degli obblighi posti dalle convenzioni di cui gli Stati siano eventualmente Parti inserito all'articolo 1.
      L'articolo 10 indica gli strumenti di cooperazione per lo scambio di letteratura pedagogica, didattica e scientifica, di materiale informativo e di esperti nell'ambito archivistico, bibliotecario e museale, nonché nel settore dell'educazione fisica e dello sport.
      L'articolo 11 mira a sviluppare la collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni e di esperienze anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a

livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ.
      L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalle Parti contraenti.
      L'articolo 13 enumera gli strumenti di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno progressivamente considerati prioritari ai sensi dei protocolli esecutivi del presente Accordo (paragrafo 1) e indica le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati, mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, l'organizzazione di conferenze, simposi e seminari, la realizzazione di ricerche comuni e ogni altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica concordata fra le Parti contraenti (paragrafo 2).
      L'articolo 14, costituito da due paragrafi, al primo enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nei territori delle Parti contraenti; al secondo individua nel Ministero italiano dei beni e delle attività culturali e del turismo e nel Ministero ceco della cultura le amministrazioni governative competenti in materia.
      L'articolo 15 istituisce una Commissione mista italo-ceca per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali e cui è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione degli stessi e sull'andamento generale della cooperazione.
      L'articolo 16 sancisce altresì la facoltà degli organi competenti delle Parti contraenti di procedere alla stipula di protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla Commissione mista, volti a intraprendere azioni e iniziative concrete di cooperazione.
      L'articolo 17 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e formalizza la contestuale cessazione di efficacia delle disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.
      L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche.
      L'articolo 19 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato).
      Infine, l'articolo 20, costituito da due paragrafi, definisce la durata dell'Accordo (a tempo indeterminato) e le modalità per denunciare l'Accordo stesso, disponendo nel contempo la salvaguardia, sino ad esaurimento, dei programmi di cooperazione in corso alla data di dispiegamento degli effetti di un'eventuale denuncia.

          b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012.

1. Premessa.

      Il 20 novembre 2012, in occasione della visita del Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Mario Monti, negli Emirati Arabi Uniti, è stato sottoscritto a Dubai l'Accordo di cooperazione nell'ambito della cultura, arte e patrimonio tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti. Più precisamente l'Accordo è stato sottoscritto, alla presenza dei due rispettivi premier, per l'Italia dall'Ambasciatore italiano di Abu Dhabi, su delega del Ministro italiano dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli Emirati Arabi Uniti dal Ministro della cultura emiratino. I negoziati, avviati nel 2005, si sono incanalati in binari più concreti nel 2010 grazie alla sinergia tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ad Abu Dhabi ha, dal 2010, un proprio addetto responsabile per l'area del Golfo nella persona della dottoressa Alessandra Priante, la nostra ambasciata, gli uffici del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale e le autorità competenti emiratine.

2. Opportunità e benefìci.

      L'intensificarsi delle relazioni commerciali tra i due Paesi ha, negli anni, consentito l'aumento degli scambi culturali in termini di mostre, esposizioni museali, concerti e manifestazioni artistiche e ha preparato il terreno alla stipula dell'Accordo, che rappresenta la cornice di riferimento anche per gli interventi e le future collaborazioni in campo culturale, museale e di recupero del patrimonio artistico di entrambi i Paesi.

3. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e di 10 articoli. Il Preambolo esprime il comune desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti e di promuovere, in tal modo, la comprensione e la conoscenza reciproche.
      L'articolo 1 esplicita l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel promuovere la comprensione delle rispettive eredità culturali e, in conformità alle leggi e alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altro Paese anche mediante la traduzione di opere letterarie.
      L'articolo 2 propone la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme artistiche, attraverso reciproche partecipazioni nei festival e negli eventi rilevanti, nonché scambi di esposizioni del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
      L'articolo 3 sostiene la cooperazione tra le istituzioni e le associazioni culturali che in entrambi i Paesi si vedranno riconosciuto il trattamento più favorevole.
      L'articolo 4 incoraggia lo scambio di informazioni, di libri e di banche di dati tra archivi e biblioteche di entrambi i Paesi nonché visite reciproche di esperti del settore.
      L'articolo 5 favorisce la collaborazione al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e di altro materiale storico tutelato dalla normativa sulla proprietà intellettuale.
      L'articolo 6 incoraggia la cooperazione nei settori della catalogazione e della gestione dei rispettivi patrimoni artistici, prevedendo a tale fine l'organizzazione di conferenze, seminari e ricerche congiunte anche con la messa a disposizione di strutture comuni alle missioni di entrambi i Paesi.
      L'articolo 7 sostiene lo scambio di esperienze nei vari settori di interesse mediante reciproche visite di esperti e di artisti.
      L'articolo 8 prevede l'istituzione di una commissione congiunta, che si riunirà alternativamente nei due Paesi, con il compito di intraprendere concretamente le attività di cui all'Accordo in parola.
      L'articolo 9 descrive la procedura per l'entrata in vigore dell'Accordo.
      L'articolo 10 determina la durata dell'Accordo e le modalità di denuncia.

          c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007.

1. Scopo, portata e motivi del provvedimento.

      L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di collaborazione culturale e di istruzione costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale e di istruzione con questo Paese di importanza strategica nel Mediterraneo e abrogherà il precedente accordo culturale, concluso con la Repubblica di Malta, il 28 luglio 1967 alla Valletta.
      Tale Accordo viene a sostituire la precedente intesa, resasi del tutto obsoleta oltre che per i noti cambiamenti politici,

anche per i loro riflessi di natura più strettamente culturale. Le recenti dinamiche obbligano infatti la Repubblica di Malta a inserirsi in uno stretto dialogo con i Paesi dell'odierna Unione europea, e di conseguenza con l'Italia, in modo ben più autorevole rispetto al passato.
      Inoltre molte collaborazioni e attività di scambio e ricerca in materia sono già state intraprese reciprocamente e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione. Scopo primario dell'Accordo è, quindi, accrescere i legami e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e di dati, fornendo, nello stesso tempo, una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana a Malta.
      Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale attraverso lo scambio di eventi, cooperazioni universitarie, convegni e borse di studio, l'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento per assicurare la protezione dei diritti d'autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza delle norme internazionali e nazionali.

2. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e di 15 articoli e si divide essenzialmente in 4 parti:

          1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

          2) ambito della collaborazione nei settori:

              dell'istruzione, con ampio spazio per i progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità; prioritaria risulta, nell'atto, la reciproca diffusione della lingua. Vengono altresì menzionati gli strumenti che consentono il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;

              della cooperazione culturale, con particolare attenzione alle iniziative di restauro e di tutela del patrimonio archeologico (articoli 3, 4, 5 e 6);

              della tutela dei diritti d'autore e della promozione degli scambi giovanili e delle attività sportive (articoli 7 e 8);

              della salvaguardia dei diritti umani che viene focalizzata con particolare attenzione (articolo 12);

          3) modalità di esecuzione della cooperazione culturale e in materia di istruzione, ove viene incoraggiata la cooperazione anche a livello regionale e locale; grande risalto viene dato inoltre alle cooperazioni multilaterali, in ambito UNESCO in particolare (articoli 9 e 10); è altresì disposta l'istituzione di una Commissione mista per garantire l'applicazione efficace dell'Accordo (articolo 11);

          4) clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 13, 14 e 15).

      Nel preambolo sono evidenziate le ragioni dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la necessità di aggiornare lo strumento di cooperazione culturale e di istruzione, nella convinzione che la collaborazione nei citati settori veicoli una migliore reciproca conoscenza e comprensione nell'ambito dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza all'Unione europea.
      L'articolo 1 illustra la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito degli specifici programmi dell'Unione europea.
      L'articolo 2 specifica i settori di collaborazione previsti dall'Accordo.
      L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico che in ambito universitario e post-universitario, e si riferisce sia ai docenti che agli studenti. Innovativa, rispetto al vecchio analogo accordo è la collaborazione tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l'università di Malta. Di fondamentale importanza risulta la volontà di gettare le basi per la costruzione di una rete di centri di eccellenza

per l'alta formazione e la ricerca. Il paragrafo 3 recepisce in pieno le iniziative avviate con il Processo di Barcellona e seguiti. Il paragrafo 4 richiama infine l'attenzione sul sostegno all'Accademia mediterranea di studi diplomatici di Malta (MEDAC).
      L'articolo 4 si riferisce alla collaborazione nella diffusione della lingua e incoraggia il reciproco sostegno alle istituzioni scolastiche e culturali presenti nell'altro Paese. Fondamentale risulta la menzione sul riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali. Il paragrafo 2 si riferisce al sostegno alle istituzioni culturali e scolastiche, compresi i comitati della Società Dante Alighieri
      L'articolo 5 definisce gli ampi settori di intervento nella cooperazione culturale. Particolare attenzione è riservata alla tutela paesaggistica, urbanistica e alla specifica cooperazione in campo archeologico. Il paragrafo 2 mira a favorire la ricerca negli istituti culturali, scientifici, nelle biblioteche, archivi e musei, mediante scambi di materiali e di informazioni, compatibilmente con le rispettive legislazioni.
      L'articolo 6 si riferisce alla protezione dei beni culturali e naturalistici, con ampi riferimenti alle Convenzioni UNESCO in materia, volte in particolare a contrastare il traffico illecito del patrimonio culturale, compreso quello sommerso.
      L'articolo 7 mira a incoraggiare la collaborazione a livello bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.
      L'articolo 8 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili e di attività sportive.
      L'articolo 9 prevede che la collaborazione di cui agli articoli 5 e 8 possa venire realizzata anche attraverso le rispettive amministrazioni locali.
      L'articolo 10 incoraggia la collaborazione culturale e in materia di istruzione anche nell'ambito dell'UNESCO e, a livello bilaterale, include i Comitati UNESCO dei due Paesi.
      L'articolo 11 istituisce una Commissione mista per la corretta applicazione dell'Accordo, che potrà avvalersi dell'ausilio di esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle altre amministrazioni competenti, in ragione delle materie trattate.
      L'articolo 12 delinea le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani.
      L'articolo 13 definisce le modalità dell'entrata in vigore dell'Accordo con la contestuale abrogazione di quello precedente.
      L'articolo 14 definisce la possibilità di modifiche eventuali e le relative procedure.
      L'articolo 15 definisce durata dell'Accordo (illimitata) e specifica le modalità di eventuale denuncia.

          d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013.

1. Premessa

      L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico con questo Paese, di primaria importanza nei Balcani.
      Il provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti normativi in materia, creatasi per i ben noti rivolgimenti storico-politici.
      Come noto, l'impegno italiano nei confronti del Montenegro, con particolare riferimento alla cooperazione scientifica e tecnologica, ricopre un ruolo di estremo rilievo. Il Montenegro considera l'Italia un punto di riferimento cruciale nel proprio percorso di avvicinamento all'Unione europea. L'Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei variegati richiami scientifico-tecnologici che contraddistinguono le relazioni bilaterali.


      In tale contesto, la cooperazione scientifica e tecnologica ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti tra i due Paesi. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione. Lo scopo principale dell'Accordo è accrescere i legami tra i due Paesi, anche fornendo una risposta efficace alla forte richiesta di strumenti per promuovere l'innovazione tecnologica nel Montenegro.
      L'Accordo è volto a favorire l'integrazione del Montenegro nei processi europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché da specifici organismi regionali quali l'InCE.
      L'Accordo promuove e favorisce iniziative e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico, attraverso programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse; scambio e formazione di personale specializzato; scambio di documentazione e di informazioni; organizzazione di conferenze, simposi, seminari; partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca e ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali. Inoltre, l'Accordo rappresenta un valido strumento per assicurare la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali in materia.

2. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e di 12 articoli.
      L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

          1) individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);

          2) individuazione e regolamentazione dei campi di collaborazione scientifica e tecnologica (articoli da 2 a 6);

          3) modalità di esecuzione della cooperazione scientifica e tecnologica (articoli 7 e 8);

          4) clausola di salvaguardia europea; clausole di durata dell'Accordo ed eventuale denuncia; di eventuali modifiche; di soluzione delle controversie; di entrata in vigore dell'Accordo stesso (articoli da 9 a 12).

      In particolare, all'articolo 2 sono elencati gli ambiti di collaborazione scientifica e tecnologica:

              programmi e progetti congiunti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione nei settori di mutuo interesse;

              sostegno alla partecipazione delle comunità scientifiche e tecnologiche alle reti europee di ricerca, ai progetti e consorzi per le infrastrutture internazionali;

              scambio e formazione di scienziati, ricercatori ed esperti;

              scambio di documentazione e informazioni scientifiche e tecnologiche;

              organizzazione congiunta di conferenze, simposi, seminari, workshop e rassegne di carattere scientifico;

              scambi nei settori della tecnologia e dell'innovazione, compresa la cooperazione tecnica.

      L'articolo 3 dispone che siano favorite le collaborazioni, la partecipazione a programmi e a progetti multilaterali e regionali, lo scambio di informazioni nel quadro della collaborazione a livello europeo nonché la partecipazione a bandi di gara congiunti.
      All'articolo 4 si prevede il sostegno alla partecipazione di personale e di istituzioni ad attività svolte nell'ambito dell'Accordo, sia per il finanziamento che per la realizzazione di programmi e progetti derivanti dalla cooperazione regolata dall'Accordo.
      L'articolo 5 descrive le modalità di tutela dei diritti della proprietà intellettuale

in accordo con la legislazione nazionale e con le convenzioni internazionali.
      L'articolo 6 stabilisce le forme e le modalità di trattamento dei risultati scientifici e tecnologici e delle invenzioni derivanti dalle attività di cooperazione.
      All'articolo 7 sono individuate le autorità responsabili per il coordinamento e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
      L'articolo 8 prevede l'istituzione di una Commissione mista preposta alla corretta attuazione dell'Accordo e alla definizione dei programmi di cooperazione.
      L'articolo 9 dispone che l'Accordo non possa pregiudicare diritti e obblighi delle parti derivanti da accordi bilaterali e multilaterali, ivi compresi quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
      All'articolo 10 si prevede una durata quinquennale dell'Accordo e le modalità di rinnovo e di modifica.
      L'articolo 11 regola la questione della risoluzione di controversie.
      L'articolo 12 contiene disposizioni circa l'entrata in vigore dell'Accordo.

          e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015.

1. Premessa.

      Tra l'Italia e il Senegal è in vigore, dal 6 maggio 1974, un Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica per sostenere la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi, promuovere gli scambi tra uomini di cultura e studiosi, diffondere la conoscenza reciproca di opere d'arte, facilitare gli scambi interuniversitari tra le istituzioni scientifiche e culturali, anche attraverso borse di studio. In attuazione di tale Accordo è in vigore un programma esecutivo di cooperazione culturale, firmato a Dakar il 21 febbraio 1995. Questo programma, scaduto nel 1998, è tuttavia in vigore per la clausola che ne mantiene la validità fino alla firma del successivo programma esecutivo.
      Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il vecchio Accordo del 1973, che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento, le molte manifestazioni culturali organizzate a Dakar dalle istituzioni italiane riscuotono sempre grande successo di pubblico e sono qualificate come eventi da prima pagina nell'agenda culturale della capitale senegalese. Molti senegalesi parlano l'italiano grazie alle loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. Un crescente numero di persone in Senegal studia o è interessato a studiare la nostra lingua. L'italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale), nelle scuole medie e nei licei. È inoltre insegnato in alcune scuole professionali senegalesi. Gli studenti di italiano nel sistema scolastico senegalese sono circa 2.800 e gli insegnanti oltre 40, tutti formati presso la facoltà di scienze e tecnologie dell'istruzione e della formazione (FASTEF) dell'università «Cheikh Anta Diop» di Dakar (UCAD). All'UCAD è inoltre attivo un corso completo di laurea in italiano presso la facoltà di lettere. L'italiano è insegnato all'UCAD dal 1986 e nel 1992 è stata istituita la sezione di italiano del dipartimento di lingue e civiltà romanze della facoltà di lettere. Possono frequentare i corsi di italiano studenti in possesso di BAC (diploma di scuola secondaria) che abbiano già studiato l'italiano per almeno due anni. Corsi di italiano sono impartiti anche presso l'università statale di Ziguinchor. Nelle università senegalesi vi sono attualmente circa 200 studenti di italiano.


      L'ambasciata è membro del polo senegalese dell'EUNIC (European Union National Institutes for Culture), partenariato tra organismi pubblici attivi nel campo delle relazioni culturali e della cooperazione internazionale. Nell'ambito del IX e X fondo europeo di sviluppo sono stati stanziati circa due milioni di euro per la realizzazione di progetti culturali in Senegal.
      Ogni anno il Ministero italiano degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia; nel quadro dell'autonomia universitaria, vigente sia in Italia che in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e di docenti. L'Italia sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche realizzate da università e centri di ricerca italiani in collaborazione con enti omologhi locali. Attualmente è in corso una missione etnologica nell'Africa subsahariana sulle dinamiche religiose e le pratiche tradizionali all'origine dei conflitti contemporanei, che coinvolge il Senegal e altri Paesi della regione.
      Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma del nuovo Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica e consentiranno di migliorare l'efficienza del sistema culturale ed educativo senegalese, investendo in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in tutta l'Africa occidentale. Le iniziative di collaborazione che scaturiranno dall'applicazione dell'Accordo costituiranno i risultati tangibili delle azioni di cooperazione culturale attuate, permettendo ai rispettivi sistemi educativi e formativi di migliorare la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicativa, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale.

2. Illustrazione dell'articolato.

      L'articolo 1 definisce i settori d'intervento dell'Accordo, che riguarda lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo nonché dell'informazione, in modo da contribuire a una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture.
      L'articolo 2 prevede l'ammissione, nelle rispettive università e istituti di istruzione superiore, di cittadini dei due Paesi per conseguire, in conformità con la legislazione vigente, la formazione professionale, gli studi universitari e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.
      Gli articoli 3 e 4 impegnano ciascuna Parte contraente a valutare la possibilità di comprendere nei propri programmi d'insegnamento nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte e a favorire l'avvio di discussioni finalizzate alla definizione delle equipollenze tra i diplomi e i titoli universitari rilasciati dai due Paesi.
      Gli articoli 5 e 6 offrono, nel limite delle risorse a disposizione, borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati tra le Parti e sono volti a favorire lo scambio di studenti, di tirocinanti, di personale insegnante, di ricercatori, di specialisti, di tecnici e di conferenzieri o di tutte le altre persone che esercitano un'attività nei settori menzionati all'articolo 1.
      Con l'articolo 7, ciascuna Parte garantisce agli specialisti, agli universitari, ai ricercatori e agli insegnanti dell'altra Parte l'accesso a biblioteche, archivi, musei, laboratori di ricerca e organismi culturali e favorisce la collaborazione tra le rispettive istituzioni archivistiche.
      L'articolo 8 favorisce la collaborazione nel settore museale, artistico e nella conservazione

del patrimonio culturale e artistico e gli scambi di libri, riviste e oggetti diversi da quelli presenti nei musei. In tema di museografia favorisce la collaborazione tra i musei, al fine di mettere in rilievo l'originalità culturale e artistica di ciascun Paese.
      L'articolo 9 incoraggia la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali e artistici tra le stazioni di radio-diffusione e la televisione.
      L'articolo 10 favorisce lo scambio e la diffusione di opuscoli, periodici di carattere culturale, scientifico o tecnico, di musica registrata e audiovisivi etno-musicali e di tradizione orale, nonché di film di interesse educativo o di documentari riguardanti i rispettivi Paesi.
      L'articolo 11 favorisce la reciproca cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo (teatro, danza, narrazione, circo, musica), delle arti visive (arti plastiche, fotografia, moda, design, cinema, architettura) e delle arti della scrittura e della parola (letteratura, poesia, fumetti, media/internet); favorisce lo scambio di esperti e di artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, nonché per la creazione e la gestione di archivi audiovisivi, il tutto in funzione di accordi tra le parti e in relazione ai costi di organizzazione degli stessi, in conformità alle regolamentazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in funzione delle risorse disponibili.
      L'articolo 12 promuove la collaborazione in ambito sportivo tra i due Paesi, facilita le visite degli sportivi e dei tecnici allo scopo di promuovere partenariati in questo settore nei limiti delle risorse a disposizione e in base alla normativa vigente.
      L'articolo 13 favorisce la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche e della gioventù organizzate dall'altra Parte.
      L'articolo 14 facilita lo sviluppo degli scambi in campo giornalistico, attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi.
      L'articolo 15 promuove la cooperazione interuniversitaria anche attraverso la firma di protocolli.
      L'articolo 16 istituisce una Commissione mista culturale e scientifica per esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e stipulare Protocolli esecutivi pluriennali; gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'attività di tale Commissione saranno a carico delle risorse disponibili, individuate di volta in volta da ciascuna Parte.
      L'articolo 17 sancisce il pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
      Gli articoli 18 e 19 stabiliscono le modalità di soluzione delle controversie e la durata e validità dell'Accordo.
      L'articolo 20 enuncia le disposizioni finali specificando le modalità delle eventuali denunce, revisioni e modifiche.

          f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015.

1. Premessa.

      Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi.
      Il nuovo Accordo intende sostituire le precedenti intese in materia (Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica firmato a Roma il 30 novembre 1990) resesi obsolete, oltre che per i noti

cambiamenti politici, anche per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico ha avuto negli ultimi anni. La Repubblica slovacca è infatti divenuta Stato membro dell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa quindi a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite in tale ambito.
      L'esigenza di sottoscrivere un nuovo Accordo deriva anche dal crescente interscambio e dalle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico, che necessitano quindi di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo si propone di favorire, da una parte, un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali fornendo nel contempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca e, dall'altra, di incoraggiare l'avvio di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto, l'Accordo consentirà di promuovere e incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, scientifico e tecnologico mediante l'attività di cooperazione universitaria, l'organizzazione di convegni e l'attribuzione di borse di studio, facilitando altresì la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico, con particolare riguardo al contrasto dei trasferimenti illeciti di beni culturali e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Illustrazione dell'articolato.

      Il testo si compone di un preambolo e 14 articoli.

      L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

          1) individuazione degli obiettivi dell'Accordo e dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);

          2) illustrazione dei singoli settori oggetto dell'Accordo ed elencazione delle possibili forme di collaborazione, con particolare riferimento a: istruzione (articolo 3), scienza e tecnologia (articolo 4), gioventù e sport (articolo 5), patrimonio culturale (articolo 6), cultura e arte (articolo 7), istituzioni culturali (articolo 8), biblioteche (articolo 9), contrasto del traffico illecito di beni culturali (articolo 10), diritti d'autore e protezione della proprietà intellettuale (articolo 11);

          3) modalità di esecuzione dell'Accordo (articolo 12);

          4) clausole di entrata in vigore, modifica, risoluzione delle controversie, durata e denuncia dell'Accordo stesso (articoli 13 e 14).

      Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni giustificative dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Stati e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia consenta una migliore conoscenza e comprensione reciproca.
      L'articolo 1 individua gli obiettivi dell'Accordo ed evidenzia la volontà di una comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa, sia a quelli promossi da altri organismi internazionali e regionali, come l'InCE. In aggiunta, stabilisce un impegno a favorire la collaborazione tra regioni e città dei rispettivi Paesi nel quadro delle finalità dell'Accordo.
      L'articolo 2 specifica i settori prioritari di collaborazione previsti dall'Accordo.
      L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in ambito scolastico che in ambito universitario, con particolare riferimento a: insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente; formazione di docenti; scambio di informazioni relative ai sistemi d'istruzione dei due Paesi; cooperazione nell'ambito delle metodologie e dei materiali didattici; progetti di partenariato e di scambio tra istituti scolastici; sviluppo di collaborazioni fra istituti d'istruzione superiore per la conservazione

del patrimonio culturale e archeologico, ivi comprese le forme di collaborazione inerenti alle discipline musicali e coreutiche, artistiche e del design; progetti e accordi interuniversitari diretti; impegno (fatti salvi i princìpi dell'autonomia universitaria e le norme nazionali relative all'esercizio delle professioni) a pervenire ad accordi per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e di periodi di studio universitario e post-universitario comparabili; concessione di borse di studio.
      L'articolo 4 enumera, al paragrafo 1, le forme della cooperazione bilaterale in campo scientifico-tecnologico, citando in particolare: convegni ed eventi di carattere seminariale; scambi di ricercatori; ricerche e studi comuni; scambi di informazioni e di documentazione scientifica e tecnologica; eventuale creazione di laboratori congiunti, possibilità di intese tra istituzioni italiane e slovacche operanti in campo scientifico-tecnologico; partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali.       Il comma 2 riafferma il principio che la cooperazione prevista deve realizzarsi nel rispetto della vigente legislazione nazionale e europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per le Parti contraenti, in materia di protezione della proprietà intellettuale e industriale.
      L'articolo 5 incoraggia la cooperazione fra istituzioni governative e associazioni dei due Paesi nei settori degli scambi giovanili, dell'attività motoria e delle discipline fisiche e sportive.
      L'articolo 6, composto da 5 paragrafi, si riferisce alla cooperazione in materia di promozione, conoscenza, conservazione, tutela e restauro del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico, citando quali forme di detta cooperazione: scambi di esperti, materiali, informazioni, esperienze e best practices; eventi quali mostre, simposi, seminari, giornate di studi e progetti pilota; facilitazione, da parte di ciascuno Stato contraente, dell'attività dei ricercatori dell'altro Stato contraente sul proprio territorio (nell'osservanza delle rispettive legislazioni e degli impegni internazionali assunti); missioni archeologiche. Il paragrafo 5 evidenzia l'importanza assegnata dai due Paesi all'attuazione delle Convenzioni UNESCO sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale, del 16 novembre 1972, e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, del 17 ottobre 2003.
      L'articolo 7 intende promuovere gli scambi in ambito culturale e artistico, facendo riferimento alla Convenzione UNESCO del 20 ottobre 2005 sulla protezione e la promozione delle espressioni delle diversità culturali. Vengono in particolare segnalate l'organizzazione di manifestazioni e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni e associazioni nelle seguenti discipline: letteratura, arti figurative, architettura, archeologia, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, folklore e arte popolare, audiovisivi, televisione, radiofonia e altre aree della cultura, nonché la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
      L'articolo 8 impegna le Parti contraenti a sostenere l'attività delle istituzioni culturali e scolastiche presenti nei rispettivi territori, con particolare riferimento agli istituti di cultura, nonché di quelle che vi verranno eventualmente costituite.
      L'articolo 9 incoraggia la collaborazione nel settore bibliotecario, indicando tra le forme di detta collaborazione contatti diretti tra biblioteche, scambio reciproco di specialisti e fonti d'informazione, programmi di formazione.
      L'articolo 10, al paragrafo 1, impegna le Parti contraenti a contrastare il traffico illecito dei beni culturali anche nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970, sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia d'importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e dalla Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. Al paragrafo 2 formula l'impegno da parte dei due Paesi a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso e nel settore dell'archeologia subacquea, sulla base dei princìpi della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.
      L'articolo 11 enuncia il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i diritti connessi, in applicazione delle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea, nonché delle convenzioni internazionali di cui la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca siano eventualmente parte.
      L'articolo 12 istituisce una Commissione mista che opera mediante la redazione di programmi esecutivi pluriennali. Essa è inoltre incaricata di esaminare i progressi della cooperazione negli ambiti definiti dal presente Accordo e ha la facoltà di proporne eventuali modifiche.
      L'articolo 13 definisce le modalità di risoluzione delle controversie (consultazione e negoziato).
      Infine, l'articolo 14, costituito da cinque paragrafi, enuncia le disposizioni finali relative all'entrata in vigore dell'Accordo (prevedendo la contestuale cessazione di efficacia delle disposizioni dei precedenti Accordi in campo culturale con la Repubblica socialista di Cecoslovacchia, del 18 maggio 1971, e in campo scientifico con la Repubblica federativa ceca e slovacca, del 30 novembre 1990) e di eventuali sue modifiche. Dispone altresì la durata illimitata dell'Accordo specificando, nel contempo, le modalità dell'eventuale denuncia e garantendo la salvaguardia, fino al compimento, dei progetti iniziati oppure in corso in caso di cessazione di validità dell'Accordo stesso.

          g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

1. Premessa.

      L'Accordo di collaborazione con la Slovenia nei settori della cultura e dell'istruzione, firmato a Roma l'8 marzo 2000, sostituirà, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia (denominazione in vigore al tempo della firma dell'Accordo), firmato a Roma il 3 dicembre 1960.
      L'Accordo è volto a favorire l'integrazione a livello europeo e regionale, anche incoraggiando la partecipazione bilaterale nel contesto di programmi multilaterali promossi dall'Unione europea, nonché di specifiche iniziative di cooperazione regionale.
      L'Accordo mira altresì ad agevolare le relazioni culturali tra le minoranze dell'una e dell'altra parte dei rispettivi confini dello Stato.

2. Illustrazione dell'articolato.

      L'articolo 1, che segue il preambolo, esplicita la volontà delle due Parti di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione.
      L'articolo 2 si propone di continuare a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed enti, sostenendo la cooperazione tra gli istituti di istruzione elementare, media e superiore nonché tra le università dei due Paesi, l'avvio di ricerche scientifiche congiunte, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, scolari, studenti e docenti.
      L'articolo 3 impegna ciascuno Stato Parte a favorire lo sviluppo dello studio e dell'insegnamento della lingua e della letteratura dell'altro Stato nelle proprie università o altri istituti, con particolare riguardo ai territori in cui vivono entrambe le minoranze.
      L'articolo 4 propone di offrire borse di studio a studenti e laureati dell'altro Stato per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.
      L'articolo 5 promuove la collaborazione alle analisi dei testi di storia e geografia favorendo le riunioni di esperti.
      L'articolo 6 riguarda l'equipollenza dei diplomi, al momento regolata – fino all'entrata in vigore di nuove intese – dal

memorandum italo-sloveno in materia del 10 luglio 1995 e dal connesso accordo firmato con la ex Repubblica popolare federale di Jugoslavia del 18 febbraio 1983, e l'impegno delle Parti a regolare, entro breve tempo, la materia secondo le rispettive legislazioni universitarie.
      L'articolo 7 intende favorire la collaborazione in campo editoriale, anche attraverso la traduzione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Stato.
      L'articolo 8 impegna i due Paesi a favorire nel proprio territorio lo svolgimento di attività di istituzioni culturali e istituti di cultura dell'altro Paese. A tale fine, si favorirà l'apertura di istituti di cultura e ci si impegna a favorirne l'avvio e il funzionamento.
      L'articolo 9 promuove lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno Stato.
      L'articolo 10 intende promuovere lo scambio di informazioni e documentazioni di rilievo nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema.
      L'articolo 11 riguarda la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti in questi settori e nel settore archeologico.
      L'articolo 12 prevede la cooperazione nel settore della tutela dei beni ambientali.
      L'articolo 13 impegna i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di opere d'arte e di altri beni culturali cercando possibilmente di favorire la restituzione dei beni culturali illegalmente trasferiti.
      L'articolo 14 riguarda la collaborazione nei settori dello sport e della gioventù facilitando gli scambi giovanili.
      L'articolo 15 promuove la collaborazione tra organismi e agenzie di stampa, i contatti tra editori di giornali e riviste, nonché lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
      L'articolo 16 promuove contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi.
      L'articolo 17 impegna gli Stati al proseguimento della cooperazione nel settore dell'istruzione mirata alla conservazione dell'identità linguistica della minoranza italiana in Slovenia e della minoranza slovena in Italia. A tale fine è prevista l'istituzione di una sottocommissione mista.
      L'articolo 18 stabilisce che ciascuna Parte favorirà l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, delle attrezzature e di tutto il materiale culturale necessario alla realizzazione di programmi o degli scambi in conformità all'Accordo.
      L'articolo 19 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocare attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti programmi esecutivi.
      L'articolo 20 stabilisce che le disposizioni di cui all'Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle due Parti derivanti da convenzioni internazionali stipulate con Paesi terzi.
      Eventuali controversie di interpretazione o attuazione dell'Accordo saranno risolte per via diplomatica tra le Parti contraenti.
      L'articolo 21 indica che l'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
      L'articolo 22 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo e le modalità di denuncia dello stesso. L'eventuale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo. Lo stesso articolo 22 indica, infine, che con l'entrata in vigore dell'Accordo cessa di valere nei rapporti tra i due Paesi l'Accordo culturale firmato nel 1960 con l'allora Repubblica federale popolare di Jugoslavia.
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'Accordo, a seguito dell'ingresso della Repubblica ceca nell'UE e in considerazione dell'evoluzione che la collaborazione in campo culturale scientifico e tecnologico ha vissuto negli ultimi anni, mira a sostituire gli Accordi previgenti nella materia e ad offrire una cornice giuridica organica ed aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo. Numerose sono infatti le intese, i progetti e le collaborazioni intraprese negli ultimi anni sul piano culturale, scolastico, scientifico e tecnologico che vedono il coinvolgimento di istituzioni universitarie, sia pubbliche che private, dei due Paesi: in tal senso, la stipulazione e l'entrata in vigore del nuovo Accordo consentirà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel più ampio quadro della comune partecipazione alle politiche comunitarie nella materia, agevolando nel contempo l'accesso agli strumenti di finanziamento disponibili in ambito UE.

        Emerge d'altronde dall'esperienza pregressa una fortissima domanda di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, come la disponibilità delle Istituzioni ceche a tessere attività di cooperazione sempre più strette: l'attuazione dell'Accordo potrà dunque consentire, da un lato, di incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, con le ovvie ricadute in termini di promozione del «Sistema Italia» all'estero (anche a beneficio degli operatori economici privati del nostro Paese), dall'altro di incoraggiare l'avvio di collaborazioni in un settore sempre più cruciale quale è quello della ricerca scientifica e tecnologica, soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dall'esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

        Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà peraltro le attività di cooperazione in settori di tradizionale interesse per il nostro Paese, quale il campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, e consentirà di contrastare i trasferimenti illeciti di beni culturali e di assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

        Non diversamente da strumenti analoghi già stipulati dall'Italia nel medesimo ambito di relazione, l'Accordo è soggetto a legge di

autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione italiana, dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri per il bilancio dello Stato (tra gli altri, v. artt. artt. 5, 6, 15).

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il negoziato per un nuovo Accordo italo-slovacco di cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia è stato avviato su proposta italiana nel lontano 2001, anche al fine di rimodulare la disciplina della cooperazione tra i due Paesi in funzione dei noti cambiamenti politici avvenuti negli anni precedenti e dell'allora prossimo ingresso della Repubblica Slovacca nell'UE, circostanza che ha reso necessario adattare il quadro normativo della collaborazione alle novità comunitarie, non ultima la possibilità di ricorrere a finanziamenti per progetti comuni in materia culturale e scientifica. Nel quadro di un più ampio disegno di semplificazione degli strumenti bilaterali nella materia, finalizzato a conseguire una unificazione delle procedure e, possibilmente, una razionalizzazione della spesa, la stipula dell'Accordo consente peraltro di sostituire gli Accordi previgenti (v., nel caso di specie, Accordo culturale, Praga, 18 maggio 1971, nonché Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, Roma, 30 novembre 1990, entrambi sinora in vigore) con un unico testo per assorbire e coordinare in un'unica cornice i profili della cooperazione «culturale» e quelli del settore «scientifico» e «tecnologico».

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non si ravvisano profili di incompatibilità con il dettato costituzionale, risultando il testo conforme ai princìpi ed ai diritti costituzionali fondamentali ed agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5. Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a Statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Non emergono profili di incompatibilità con l'assetto delle competenze delle autonomie territoriali, né elementi che profilano un'ingerenza nella sfera ad esse riservata dalla Costituzione.

6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui sopra.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'Accordo si sostituisce agli Accordi previgenti; la sua ratifica è autorizzata mediante nuovo provvedimento legislativo. Tanto consente peraltro di escludere la possibilità di ricorrere a strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Il progetto di legge d'iniziativa parlamentare A.C. n. 2004 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011» è assegnato alla III Commissione (Affari esteri) della Camera dei deputati.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea ed internazionale.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure di infrazione nella materia.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento si pone quale strumento necessario per procedere all'adempimento degli obblighi internazionalmente assunti con la firma dell'Accordo in oggetto.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative adottate non si discostano da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni nella materia ed in accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale che presenta caratteri diversi rispetto agli accordi pregressi non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento in esame determina l'abrogazione delle leggi con cui si è proceduto alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo in materia di

cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma, il 30 novembre 1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

B) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'accordo internazionale in titolo.

        Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo degli Emirati Arabi Uniti

in materia di cooperazione nel settore della cooperazione culturale in un quadro di sviluppo dei rapporti bilaterali sia a livello politico che non possono che trarre beneficio dall'intensificarsi degli scambi culturali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza, l'intervento infatti si risolve nella ratifica ed esecuzione di un accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione alla ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il recepimento dell'emendamento all'Accordo in titolo nel quadro normativo nazionale non incide su leggi né su regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente all'ordinamento internazionale ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», poiché si riferisce ad una materia che necessita di ratifica legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Attualmente in Parlamento non sono in itinere provvedimenti che vertono su analoga materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il provvedimento non incide sulla disciplina dell'Unione europea, al contrario l'Accordo è un ulteriore elemento di consolidamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti nel quadro della normativa europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea, oltre all'Italia e agli Emirati Arabi Uniti.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

        Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.

        Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

C) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo

culturale e di istruzione, tenendo conto della comune appartenenza all'Unione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, firmato alla Valletta il 28 luglio 1967.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Malta, l'Accordo culturale del 1967.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con Malta, l'Accordo culturale del 1967.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 11), preposta alla sua corretta attuazione, consente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.
      Ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia culturale ed educativa. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

D) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il provvedimento soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Lo scopo principale dell'Accordo è quindi di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di innovazione tecnologica in Montenegro. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto ad assicurare la

protezione della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Attualmente la materia in esame non è regolata da accordi internazionali specifici.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non vi sono elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non incide sulle attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Con emergono profili di incompatibilità con i citati princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non è possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        In merito all'Accordo in oggetto non vi sono particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento normativo non contiene norme aventi effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 8 dell'Accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.
      Ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Tale Commissione proporrà, armonizzerà e controllerà l'attuazione di programmi congiunti di cooperazione scientifica e tecnologica; adotterà programmi di cooperazione, monitorerà la loro attuazione e proporrà concrete misure per la loro realizzazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

E) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni a livello culturale, scientifico e tecnologico, anche tenendo conto degli specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali. Scopo primario dell'accordo è, quindi, migliorare la conoscenza e la

comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Senegal, per l'intensità delle relazioni bilaterali nel settore, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto nell'accordo in vigore dal 6 maggio 1974.
      Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato per sostituire il vecchio accordo sottoscritto nel 1973, che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria, né un sostegno deciso all'insegnamento dell'italiano in Senegal. La domanda di conoscenza della cultura italiana e del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento. Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'accordo faciliterà, in un contesto di collaborazioni bilaterali vivaci e concrete, la promozione delle relazioni culturali nel loro complesso favorendo la conoscenza reciproca delle culture e delle attività intellettuali, artistiche e scientifiche dei due Paesi, ma anche l'efficienza del sistema culturale ed educativo senegalese, attraverso la promozione del capitale umano e della conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in tutta l'Africa Occidentale. L'intensificazione della cooperazione culturale e delle azioni di diplomazia culturale avrà inoltre effetti positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in vigore dal 1974.
      Con il nuovo Accordo si ha un ampliamento di tale quadro normativo, attraverso la previsione di studi e ricerche in tema di tutela dei diritti umani e pari opportunità, rafforzamento della democrazia e delle istituzioni, sviluppo ecosostenibile, tutela della biodiversità e sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili, agricoltura innovativa e sicurezza alimentare, integrazione e tutela delle comunità immigrate.
      L'istituzione di Commissioni miste verificherà lo sviluppo ed i risultati della cooperazione bilaterale, l'adozione di programmi esecutivi idonei ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più

vigente, nelle relazioni bilaterali con il Senegal, l'Accordo culturale del 1973.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Allo stesso modo non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità e si confermano i princìpi già evidenziati al punto 5. Resta salva la possibilità per le autonomie locali di intrattenere relazioni con un Paese dell'Unione europea.

7) Verifica dell'assenza di interventi di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Con la firma e la successiva ratifica del presente Accordo da parte italiana, non sarà necessario ricorrere ad alcuna ulteriore ri-legificazione o delegificazione in materia, né a strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia. Peraltro, il Senegal ha sottoscritto nel 2010 la seconda revisione dell'Accordo di Cotonou che regola le relazioni di partenariato dei Paesi ACP con l'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo, dialogo politico e partenariati economici. La revisione dell'Accordo di Cotonou ha consentito di allineare le policies e la programmazione dei programmi al Consenso per lo Sviluppo dell'UE e alle direttrici dell'Agenda del Post-Sviluppo che ha ridisegnato le strategie degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, l'Unione europea è il primo contributore in termini di aiuti per lo sviluppo in Senegal.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti alla cooperazione culturale, scientifica e tecnica prevista dal presente Accordo.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia. L'Accordo risponde pienamente agli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale, derivanti dall'appartenenza al sistema delle istituzioni multilaterali, miranti a favorire il dialogo e la pace tra gli attori della Comunità internazionale anche attraverso il dialogo culturale ed il rispetto dei diritti umani. Le potenzialità derivanti dal dialogo culturale fra Italia e Senegal rispondono, oggi più che mai, agli interessi della Comunità internazionale, impegnata nel rafforzamento della sicurezza e nella pacificazione di molti conflitti, derivanti da incomprensioni e malessere sociale e da carenza di dialogo in tema religioso, soprattutto nel contesto dei paesi più poveri.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale, non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Si esclude che l'accordo in oggetto possa presentare profili potenzialmente in contraddizione con quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo o in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o ancora in grado di interferire con giudizi pendenti di fronte alla stessa.

        A tal proposito, è opportuno segnalare che, nel contesto regionale, il Senegal è un paese in cui i diritti umani e le libertà fondamentali godono di un buon livello di protezione. Nel 1999, una legge ha messo al bando le mutilazioni genitali femminili. Nel 2001, la nuova Costituzione ha concesso per la prima volta alle donne il diritto di possedere la terra e, per la prima volta, una donna è stata designata come Primo Ministro. Nel luglio del 2004 è stata abrogata la pena di morte. La libertà religiosa è sostanzialmente rispettata poiché in Senegal è praticato un Islam di matrice malekita sostanzialmente tollerante. Sono stati incentivati gli investimenti che favoriscono l'educazione delle bambine e degli adolescenti nei contesti più poveri ed arretrati. Alcune problematiche riguardano la regione della Casamance, dove è in atto un conflitto trentennale con rivendicazioni autonomistiche; il Presidente Sall ha avviato nuove forme di dialogo imperniate sul decentramento amministrativo e su investimenti per lo sviluppo di questa regione, economicamente molto depressa.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Altri Stati membri dell'Unione europea hanno stipulato analoghi accordi, in particolare la Francia e la Spagna.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con il Senegal, l'accordo di cooperazione culturale in vigore dal 1974.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'esecuzione dell'accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione mista (articolo 16), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo. Tale Commissione elaborerà programmi esecutivi pluriennali ed esaminerà il progresso della collaborazione in culturale e scientifico-tecnologica tra le Parti contraenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la materia oggetto del provvedimento, sono state utilizzate elaborazioni tratte da fonti pubbliche di organismi nazionali, regionali ed internazionali e i dati a disposizione dell'amministrazione degli

affari esteri (rete estera) e delle altre amministrazioni del sistema esecutivo italiano coinvolte nell'esercizio negoziale a titolo consultivo.
F) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        L'Accordo, a seguito dell'ingresso della Repubblica slovacca nell'UE e in considerazione dell'evoluzione che la collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico ha vissuto negli ultimi anni, mira a sostituire gli Accordi previgenti nella materia e a offrire una cornice giuridica organica e aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo. Numerose sono infatti le intese, i progetti e le collaborazioni intraprese negli ultimi anni sul piano culturale, scolastico, scientifico e tecnologico che vedono il coinvolgimento di istituzioni universitarie, sia pubbliche che private, dei due Paesi: in tal senso, la stipulazione e l'entrata in vigore del nuovo Accordo consentirà di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel più ampio quadro della comune partecipazione alle politiche comunitarie nella materia, agevolando nel contempo l'accesso agli strumenti di finanziamento disponibili nell'ambito dell'Unione europea.
      Emerge d'altronde dall'esperienza pregressa una fortissima domanda di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca, come la disponibilità delle Istituzioni slovacche a tessere attività di cooperazione sempre più strette: l'attuazione dell'Accordo potrà dunque consentire, da un lato, di incentivare iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, con le ovvie ricadute in termini di promozione del «Sistema Italia» all'estero (anche a beneficio degli operatori economici privati del nostro Paese), dall'altro d'incoraggiare l'avvio di collaborazioni in un settore sempre più cruciale quale è quello della ricerca scientifica e tecnologica, soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione d'incertezza generalizzata e dall'esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.
      Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le attività di cooperazione in settori di tradizionale interesse per il nostro Paese, quale il campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico, contribuendo altresì a contrastare i trasferimenti illeciti di beni culturali e ad assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.


      Non diversamente da strumenti analoghi già stipulati dall'Italia nel medesimo ambito di relazione, l'Accordo è soggetto a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri per il bilancio dello Stato (si vedano gli articoli 3, 4, 6, 7 e 12).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il negoziato per un nuovo Accordo italo-slovacco di cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia è stato avviato su proposta italiana nel 2001, anche al fine di rimodulare la disciplina della cooperazione tra i due Paesi in funzione dei noti cambiamenti politici avvenuti negli anni precedenti e dell'allora prossimo ingresso della Repubblica Slovacca nell'Unione europea, circostanza che ha reso necessario adattare il quadro normativo della collaborazione alle novità comunitarie, non ultima la possibilità di ricorrere a finanziamenti per progetti comuni in materia culturale e scientifica. Nel quadro di un più ampio disegno di semplificazione degli strumenti bilaterali nella materia, finalizzato a conseguire un'unificazione delle procedure e, possibilmente, una razionalizzazione della spesa, la stipula dell'Accordo consente peraltro di sostituire gli Accordi previgenti (si vedano, nel caso di specie, Accordo culturale, Praga, 18 maggio 1971, nonché Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, Roma, 30 novembre 1990, entrambi sinora in vigore) con un solo testo per assorbire e coordinare in un'unica cornice i profili della cooperazione «culturale» e quelli del settore «scientifico» e «tecnologico».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Il presente provvedimento non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Una valutazione di massima dell'impatto dell'intervento regolatorio conseguente alla ratifica dell'Accordo non consente di ravvisare profili d'incompatibilità con il dettato costituzionale, risultando il testo conforme ai princìpi e ai diritti costituzionali fondamentali ed agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Dalla disamina dell'Accordo non emergono profili d'incompatibilità con l'assetto delle competenze delle autonomie territoriali, né elementi che profilano un'ingerenza nella sfera a esse riservata dalla Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non si riscontrano motivi di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui sopra.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        L'Accordo si sostituisce agli accordi previgenti e viene ratificato mediante nuovo provvedimento legislativo. Tanto consente peraltro di escludere la possibilità di ricorrere a strumenti di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

10) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Si attesta la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure d'infrazione nella materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        L'intervento si pone quale strumento necessario per procedere all'adempimento degli obblighi internazionalmente assunti con la firma dell'Accordo.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano linee prevalenti di giurisprudenza o giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente ad analogo oggetto

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Il provvedimento è conforme alle regolamentazioni adottate dagli altri Paesi europei sul medesimo oggetto.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni normative adottate non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute nelle precedenti convenzioni nella materia e in accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale che presenta caratteri diversi rispetto agli accordi pregressi, non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il provvedimento in esame determina l'abrogazione delle leggi con cui si è proceduto alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, firmato a Praga il 18 maggio 1971, nonché dell'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

        Non sussistono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il provvedimento non necessita di successivi atti di tipo normativo, sebbene la sua attuazione comporti la definizione di Programmi esecutivi pluriennali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in parola.

G) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente intervento soddisfa l'esigenza di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nel campo della

cultura e dell'istruzione tra i due Paesi, anche nel quadro del rafforzamento della collaborazione nelle integrazioni multilaterali a livello europeo e della collaborazione regionale. Esso si propone inoltre di agevolare le relazioni culturali tra le rispettive minoranze.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Roma il 3 dicembre 1960.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non risultano progetti di legge vertenti nella materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II. Contesto normativo dell'Unione europea e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Slovenia, l'Accordo del 1960.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. Ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione mista per la collaborazione in materia di cultura e di istruzione. Tale Commissione, da convocarsi attraverso i canali diplomatici alternativamente nelle rispettive capitali, dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso concreti Programmi esecutivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il nuovo Accordo intende sostituire i precedenti Accordi nella materia, resisi obsoleti, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche e soprattutto per l'evoluzione che la collaborazione in campo culturale, di istruzione, scientifico e tecnologico ha fatto registrare negli ultimi anni: la Repubblica Ceca ha infatti fatto ingresso nell'Unione europea a partire dal 2004 e partecipa pertanto alle politiche di cooperazione culturale e scientifica sviluppate in tale ambito.

        La materia è attualmente disciplinata congiuntamente dall'Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990.

        L'Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica ceca di far fronte alla domanda di cultura italiana nel Paese ed all'intento dei due Paesi di assorbire in un unico Accordo i profili relativi alla cooperazione culturale e d'istruzione e quelli attinenti alla collaborazione sul piano scientifico e tecnologico, fornendo così una cornice giuridica organica ed aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo e consentendo il ricorso alle fonti di finanziamento disponibili nel quadro comunitario.

        Per quanto concerne i dati relativi all'interscambio culturale con la Repubblica ceca, si tenga presente innanzitutto il rapido aumento del numero di accordi interuniversitari tra atenei italiani e controparti ceche, passati da 56 nell'anno accademico 2008/2009 a 86 nel 2009/2010, così testimoniando il crescente interesse reciproco, a livello accademico tra i due Paesi. Tra le università maggiormente coinvolte nel processo di internazionalizzazione si segnala in particolare il ruolo svolto dall'Università La Sapienza di Roma, dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università degli studi di Verona. Il numero totale degli atenei italiani che hanno siglato un accordo con una controparte ceca è pari a 40. Per l'A.A. 2011-2012 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha offerto ai cittadini cechi 72 mensilità

dell'importo di euro 620. Su base di reciprocità sono concesse borse di studio presso Università ceche a studenti italiani.

        Per rispondere alla crescente domanda di lingua e cultura italiana da parte di cittadini cechi, è stata istituita, sin dal 1991, una sezione bilingue presso il Liceo «Ustavni» di Praga, i cui programmi prevedono l'insegnamento dell'italiano e di alcune discipline in lingua italiana e presso il quale operano 4 docenti inviati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Dal 1996 il corso di studi della sezione italiana ha una durata di sei anni. Gli esami finali si svolgono alla presenza di un Osservatore Governativo di Parte italiana e i titoli di studio sono validi per la prosecuzione degli studi nelle Università dei due Paesi. Gli studenti del Liceo Ustavni che seguono corsi di italiano sono al momento 172. A Praga opera altresì un liceo privato con una sezione bilingue.

        L'italiano viene insegnato anche presso sette Università ceche da 4 lettori di ruolo inviati dal MAECI presso l'Università di Praga (uno alla Facoltà di Lettere ed uno presso la Vysoka Economicka Skola, la più prestigiosa Università di Economia del Paese), all'Università di Brno ed all'Università di Olomouc. La promozione della lingua e della cultura italiana in Repubblica Ceca è curata inoltre dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga, che conta annualmente circa 800 iscritti ai propri corsi di lingua.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo principale dell'Accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. In tale prospettiva, l'Accordo è suscettibile, da un lato, di fornire una risposta efficace ed immediata alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica Ceca, dall'altro, di incoraggiare l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica, ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

        Inoltre, vuole promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo sarà monitorato dalla Commissione mista, istituita anche al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione, attraverso la valutazione

quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate, della percentuale di finanziamento eventualmente conseguita a valere sui fondi comunitari disponibili, dei soggetti pubblici e privati coinvolti, del livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei due Paesi, dell'innovazione e del portafoglio di diritti della proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le Amministrazioni e gli Enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAECI, MIUR, MIBACT, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico presso il Comando Generale dei Carabinieri, la Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, la CRUI, la RAI ed il CONI, nonché, più ampiamente, Università ed Istituzioni accademiche artistico-musicali, Centri di ricerca, Scuole ed Istituti secondari e superiori; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e più in generale organizzazioni – con o senza scopo di lucro – impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica, o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività. Tenuto conto della vastità della potenziale platea di beneficiari non è allo stato possibile fornire delle previsioni quantitative al riguardo.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO SEZIONE

        Il processo negoziale si è sviluppato attraverso un lungo arco di tempo ricompreso tra il 2004 ed il 2010 per concludersi nel 2011 e ha coinvolto i due Governi per il tramite dell'Ufficio negoziatore di questo Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Uff. VI della DG Unione europea, già Uff. V della DG per i Paesi dell'Europa), che ha coordinato i contributi degli Uffici, delle amministrazioni e degli Enti italiani a vario titolo interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione ed Editoria, nonché Dipartimento Diritto d'Autore; MIUR; MIBACT; Com. CC Nucleo Tutela Patrimonio Artistico; Commissione Interministeriale per il Recupero Opere d'Arte; CRUI; RAI; Segreteria Generale del MAECI, DG per il Sistema Paese, DG per la Mondializzazione; nonché Società Dante Alighieri e CONI). Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione ed alla firma dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti. Comunque, il metodo di analisi applicato al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa relativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi che hanno dimostrato la loro validità.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi né costi specifici per i destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno invece dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i due Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore culturale da un lato, scientifico e tecnologico dall'altro), con possibile riduzione della spesa e dei costi burocratici ed amministrativi di gestione della cooperazione, dall'incentivo alla cooperazione per i soggetti interessati rappresentato dall'aggiornamento del quadro giuridico offerto dall'Accordo, anche in riferimento agli ambiti di più recente evoluzione (coreutica, danza, tutela del patrimonio culturale ed archeologico, protezione del patrimonio culturale immateriale e della proprietà intellettuale, politiche culturali e giovanili europee), nonché alla possibilità di partecipare ai più recenti programmi europei di settore e di accedere alle fonti di finanziamento resesi

disponibili in ambito UE, con possibili ricadute positive in termini di promozione del Sistema Paese e di sviluppo della ricerca e dell'innovazione in ambito culturale e tecnologico, non soltanto a beneficio dei soggetti pubblici coinvolti, ma anche a vantaggio dei soggetti privati direttamente ed indirettamente beneficiati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        L'intervento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e/o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione in considerazione del fatto che sono già formati e pienamente operativi gli organismi e le strutture amministrative e gestionali, mentre l'esperienza pregressa, legata al funzionamento degli accordi sinora in vigore, mette in luce la vitalità della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e la volontà di proseguire sulla strada del rafforzamento dei rapporti, nonostante le difficoltà legate alle misure di limitazione della spesa pubblica che caratterizzano l'attuale congiuntura europea ed internazionale.

        Per quanto concerne la copertura finanziaria del provvedimento in esame, si precisa che agli oneri derivanti dallo stesso, valutati in euro 459.520 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 463.420 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato. Quanto ai profili relativi alla

competitività, è indubbio che l'incremento e la razionalizzazione delle attività di promozione culturale dell'Italia all'estero, nonché il rafforzamento e l'avvio di ulteriori progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccellenza dei due Paesi potranno contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia, dispiegando effetti positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione Generale per l'Unione europea (già DG per i Paesi dell'Europa), Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (già DG per la Promozione e la Cooperazione Culturale) e la Direzione Generale per la Mondializzazione (già DG per la Cooperazione Economica), in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; e, da parte ceca, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e della scienza e il Ministero della cultura.

        Più precisamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di Programmi Esecutivi pluriennali e sarà disciplinata da riunioni della Commissione Mista (facoltativamente precedute e seguite anche da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati), che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro

disposizione. Esse effettueranno il monitoraggio delle attività connesse avvalendosi altresì dell'operato della Commissione Mista.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 20). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 18).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., documento nel quale verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali ed i benefici derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione dell'Accordo. In particolare, verrà monitorato l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, nonché delle attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed archeologico.

B) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'Accordo risponde all'esigenza di disciplinare le relazioni bilaterali nel campo della cultura, dell'arte e del patrimonio tra Italia ed Emirati Arabi Uniti e predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della cultura, dell'arte e del patrimonio con gli Emirati Arabi Uniti.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella scienza e nella tecnologia nonché lo

sviluppo degli scambi di tipo scientifico, tecnologico ed accademico tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        I destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Repubblica italiana e il Ministero della cultura degli Emirati Arabi Uniti. Si possono, inoltre, assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti amministrazioni dei due Paesi; per quanto concerne l'Italia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (già Ministero della cultura e del turismo) della Repubblica italiana, e per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti il Ministero della cultura.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sugli attesi benefici che deriveranno dalle relazioni in campo culturale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Dall'opzione non derivano svantaggi, bensì sono prevedibili vantaggi sia per il rafforzamento dei rapporti di amicizia con un paese importante in ambito Golfo sia per le sue prevedibili ricadute economiche. Inoltre, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sussistono obblighi informativi a carico dei cittadini e delle imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

        Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo, quantificati in euro 185.986 per il 2016 e per il 2017 ed in euro 189.826 a decorrere dall'anno 2018, sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I soggetti responsabili dell'attuazione in titolo sono il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Repubblica italiana ed il Ministero della cultura degli Emirati Arabi Uniti.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Repubblica italiana è l'amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a sua disposizione. Essa effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha una durata iniziale di dieci anni ed è automaticamente rinnovabile (articolo 10), fatta salva l'ipotesi di cessazione a richiesta delle Parti contraenti.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Repubblica italiana, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi di esperienze e informazioni tra le Parti, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

C) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (risalente a luglio 1967) e di favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale attraverso lo scambio di eventi, le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio. L'Accordo faciliterà la cooperazione nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali.

        L'Accordo è elemento indispensabile per il rafforzamento delle relazioni culturali tra i due Paesi. Tali relazioni sono al momento sviluppate a Malta dall'Ambasciata d'Italia e dall'Istituto Italiano di Cultura, che organizzano ogni anno oltre 90 manifestazioni culturali, dalla Società Dante Alighieri, che organizza corsi di italiano con oltre 300 iscrizioni all'anno, e da oltre 20 Università italiane che realizzano programmi di collaborazione con l'Università di Malta.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico ed accademico e sportivo tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione Generale per i paesi dell'Europa (ora DGUE) e Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale (ora DGSP), in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, e, per la parte maltese, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della cultura e dello sport.

        Più specificatamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma Esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, in assenza dell'Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali illustrati nella Sezione 1.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per

quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex articolo 11 dell'Accordo.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 15). L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 14).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, archeologico, d'istruzione e dello sport, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

D) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'Accordo risponde alla necessità di regolare una materia che non è attualmente disciplinata da Accordi Internazionali specifici.

        Il provvedimento costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio scientifico e tecnologico tra i due Paesi e soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo scientifico e tecnologico, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri di ricerca e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

B) Indicazione gli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella scienza e nella tecnologia nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico, tecnologico ed accademico tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Montenegro, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato a Roma il 10 luglio 1980. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        A beneficiare dell'Accordo saranno Istituzioni scientifiche, Università ed enti di ricerca e di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, Infrastrutture di ricerca delle Parti operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, scienziati, ricercatori, esperti, altre persone giuridiche e fisiche operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tramite delle rispettive Rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, in particolare, per parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la promozione

del Sistema Paese e la Direzione Generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per parte montenegrina, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della scienza.

        Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un programma esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione Mista, preposta alla sua corretta attuazione, alla creazione di condizioni organizzative e finanziarie per la cooperazione nel settore, all'adozione di programmi di cooperazione, al monitoraggio della loro attuazione e alla proposta di misure concrete per la loro realizzazione.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base dell'Accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Vantaggi e svantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione non derivano svantaggi né costi specifici per i destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici, da un lato nel settore della ricerca scientifica, tenendo presente l'alto livello della preparazione teorica degli scienziati montenegrini, dall'altro nell'applicazione delle innovazioni tecnologiche.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti o indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole o medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. Sotto il profilo economico, l'Accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nelle legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito di un'apposita Commissione Mista (articolo 8 dell'Accordo).

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse, avvalendosi altresì dell'operato della Commissione mista.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata secondo quanto stabilito dall'articolo 10. Ciascuna delle due parti potrà denunciare l'accordo tramite notifica scritta, con preavviso di sei mesi. Le modifiche delle disposizioni dell'Accordo non potranno essere apportate senza il preventivo consenso delle parti.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        L'Accordo in questione ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato tacitamente per periodi successivi di eguale durata secondo quanto stabilito dall'articolo 10. Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo scientifico, tecnologico ed accademico, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.

E) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        La materia è stata finora disciplinata dall'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal entrato in vigore nel 1974.

        Il nuovo accordo culturale, scientifico e tecnico, rispetto al precedente ormai obsoleto, introduce importanti fattori di novità.
- La valorizzazione del ruolo crescente assunto dalla diaspora senegalese in Italia, una comunità che conta ormai oltre 100.000 persone e che ha stabilito nel tempo notevoli forme di integrazione e di scambio, sul piano sociale e culturale, col nostro paese. Un adeguamento normativo ritenuto opportuno, alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed alle altre Organizzazioni europee e multilaterali che operano specificamente nel campo dell'educazione e della cultura.
- L'esigenza di introdurre nelle relazioni con il Senegal una normativa che rifletta al meglio la nuova sensibilità in materia di sviluppo e circolazione della conoscenza, della comprensione e della cooperazione tra i popoli per rinnovare la cornice operativa delle collaborazioni tra i sistemi culturali dei due Paesi per soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, archeologico, delle arti visive, figurative e dello spettacolo, d'istruzione e dello sport.

        Le relazioni con il Senegal sono eccellenti dal punto di vista economico e politico.

        Il Senegal è paese prioritario della cooperazione italiana allo sviluppo, attiva in Senegal attraverso la realizzazione di interventi tesi a migliorare le condizioni di vita della popolazione in termini di sviluppo umano. Il Senegal ha assicurato per iscritto il sostegno alla candidatura italiana in CdS. Inoltre, ha partecipato ad EXPO Milano 2015, nel cluster «Agricoltura e nutrizione delle zone aride», cosa che rappresenta indirettamente un'occasione per implementare le collaborazioni scientifiche in tale settore, dal momento che la sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo sono temi cruciali nei piani di sviluppo elaborati dal Governo senegalese.

        Il nuovo Accordo di collaborazione in materia culturale è stato negoziato, come già annotato, per sostituire il vecchio Accordo del 1973, che non conteneva clausole per la valorizzazione della diaspora senegalese in Italia, formule di collaborazione interuniversitaria e un sostegno più deciso all'insegnamento dell'Italiano in Senegal. La domanda culturale e di conoscenza del «Sistema Italia» in Senegal è in progressivo aumento, le numerose manifestazioni culturali organizzate a Dakar dalle Istituzioni italiane riscuotono sempre grande successo di pubblico e sono qualificate come eventi da «prima pagina» nell'agenda culturale della capitale senegalese. Negli ultimi anni, oltre al tradizionale appuntamento della Settimana della lingua italiana, l'Ambasciata italiana a Dakar ha organizzato altri eventi di promozione artistica e culturale. In particolare, nel 2012 ha sostenuto la partecipazione al Festival Internazionale del Jazz di Saint Louis di Roberto Ciotti, musicista di spicco del blues italiano. In mancanza di un Istituto di Cultura, la nostra Ambasciata è l'unico ente attivo nel settore della promozione culturale. Molti Senegalesi parlano l'Italiano grazie a loro esperienze di studio e di lavoro in Italia. Un crescente numero di persone in Senegal studia o è interessato a studiare la nostra lingua. L'Italiano è materia curricolare, come seconda o terza lingua straniera (opzionale) nelle scuole medie e nei licei. È inoltre

insegnato in alcune scuole professionali senegalesi. Gli studenti di Italiano nel sistema scolastico senegalese sono circa 2.800 e gli insegnanti oltre 40, tutti formati presso la Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Istruzione e della Formazione (FASTEF) dell'Università «Cheikh Anta Diop di Dakar» (UCAD) di Dakar. All'UCAD è inoltre attivo un corso completo di laurea in Italiano presso la Facoltà di Lettere. Nel 1992 è stata istituita la Sezione di Italiano del Dipartimento di Lingue e Civiltà Romanze della Facoltà di Lettere. Possono frequentare i corsi di italiano studenti in possesso di BAC (diploma di scuola secondaria) che abbiano già studiato l'Italiano per almeno due anni. Corsi di Italiano sono impartiti anche presso l'Università statale di Ziguinchor. Nelle Università senegalesi vi sono attualmente circa 200 studenti di Italiano. L'Ambasciata italiana è membro del polo senegalese dell'EUNIC (European Union National Institutes for Culture), partenariato tra organismi pubblici attivi nel campo delle relazioni culturali e della cooperazione internazionale. A livello di iniziative dell'Unione Europea, nell'ambito del IX e X FES (UE) sono stati stanziati circa due milioni di Euro per la realizzazione di progetti culturali in Senegal.

        Ogni anno il Ministero italiano degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mette a disposizione di studenti e docenti senegalesi borse di studio per seguire corsi universitari e post-universitari in Italia; nel quadro dell'autonomia universitaria, vigente sia in Italia che in Senegal, nel corso degli anni sono stati conclusi accordi di collaborazione tra Università dei due Paesi per favorire lo scambio di studenti e docenti. L'Italia prevede di assegnare fino a 24 mensilità per borse di studio a studenti senegalesi, nell'ambito delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio MAECI (cap. 2619/4) per un importo non superiore a 700 euro mensili.

        L'Italia sostiene le missioni archeologiche, antropologiche ed etnologiche realizzate da Università e Centri di ricerca italiani in collaborazione con Enti omologhi locali. Attualmente è in corso una missione etnologica in Africa Subsahariana sulle dinamiche religiose e le pratiche tradizionali all'origine dei conflitti contemporanei che coinvolge il Senegal ed altri Paesi della regione.

        Le relazioni culturali trarranno rinnovato vigore dalla firma del nuovo Accordo e consentiranno di migliorare l'efficienza del sistema culturale ed educativo senegalese, investendo in capitale umano e conoscenza tecnico-scientifica, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lo sviluppo endogeno in un Paese che rappresenta un modello positivo e un incubatore di sviluppo sociale e politico in tutta l'Africa Occidentale. I rispettivi sistemi educativi e formativi di miglioreranno la diffusione della conoscenza scientifica e della ricerca applicativa, nei campi e nei settori previsti e individuati. L'intensificazione della cooperazione culturale avrà inoltre effetti sinergici positivi anche in relazione agli interventi realizzati dagli attori del sistema della cooperazione internazionale allo sviluppo a livello bilaterale e multilaterale e a livello di Sistema Paese.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico, accademico e sportivo tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio commerciale e culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni. Dal punto di vista economico, l'Italia è impegnata a rafforzare la propria posizione in Senegal, attraverso forme di partenariato pubblico-privato, il potenziamento dei rispettivi cluster delle PMI, la partecipazione delle nostre imprese alle gare internazionali per la costruzione di infrastrutture in vista dell'ammodernamento del Senegal. Inoltre la Commissione Mista potrà monitorare lo sviluppo della cooperazione attraverso la valutazione quali-quantitativa dei progetti ed iniziative realizzate, anche in un'ottica di sinergia con i partner regionali ed dell'UE, per migliorare il livello di integrazione della cooperazione culturale ed interuniversitaria.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Destinatari dei principali effetti dell'intervento sono le amministrazioni pubbliche dei due Paesi e tutti gli attori che potranno beneficiare delle prestazioni comprese e regolate dall'Accordo. In primis a beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, dottorandi, docenti e tecnici, studenti delle Parti. Inoltre, trarranno benefici dall'Accordo, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali, istituzioni culturali e scolastiche che attuino scambi per l'informazione e l'apprendimento, così come ogni altra organizzazione pubblica o privata che intenda realizzare programmi di ricerca e innovazione fra i due Paesi o fornire prestazioni nell'ambito dell'industria culturale.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione Generale della Mondializzazione (DGMO) e Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP), in collaborazione

con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e, per la parte senegalese, il Ministero degli affari esteri e i competenti Dicasteri dell'Esecutivo. Nello specifico, l'attuazione dell'accordo avverrà attraverso una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali. Nella negoziazione fra i due Governi, ha fatto da tramite la Rappresentanza diplomatica italiana a Dakar. Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione e alla firma dell'accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative anche sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo, derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con l'impegno per la firma dell'accordo, determinando inoltre il rischio di un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Senegal. I numerosi incontri bilaterali avuti con le Autorità di questo paese hanno significato infatti in modo continuo la necessità di stipulare un nuovo accordo per rivitalizzare il settore della cooperazione culturale e scientifica bilaterale. Alla luce di quanto rappresentato, le motivazioni stesse alla base dell'accordo escludono le opzioni di non intervento.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla stipula dell'accordo novello ed alla sua ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Dall'opzione prescelta non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura

e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed archeologico, alla promozione di collaborazioni in tema di arti visive e spettacolo, di media e giornalismo e di sport. Tutto ciò anche alla luce, del ruolo di stabilità politica e di elemento propulsore sul piano culturale che il Senegal riveste nel continente africano, in particolare in Africa occidentale e considerando le relazioni che questo paese intrattiene con l'insieme degli Stati membri dell'Unione Europea.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Il metodo di analisi applicato, al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta, è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini o imprese.

        Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. A tal fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per la quale è già contemplata una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sui fondi delle altre amministrazioni intervenienti. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Indubbiamente il rafforzamento della cooperazione bilaterale, attraverso ulteriori progetti di cooperazione tecnico-scientifica, potrà contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di un'apposita Commissione Mista (articolo 16 dell'Accordo).

        L'Accordo sarà attuato attraverso la redazione di Programmi esecutivi e sarà disciplinato dalle sessioni della Commissione Mista che sarà chiamata a perfezionare gli obiettivi, a stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito internet del MAECI e presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse avvalendosi dell'operato della Commissione Mista.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata quinquennale (articolo 19) e potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 20).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale e con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà la redazione della prevista V.I.R, in cui verranno presi in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, della scienza e tecnologia, archeologico, dell'istruzione e sportivo e i benefici reali dal punto di vista economico e

sociale conseguiti dai due Paesi, in considerazione dell'andamento dei rapporti bilaterali e dei benefici derivanti dall'applicazione ed esecuzione di detto Accordo.

F) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        Il nuovo Accordo intende sostituire i precedenti accordi nella materia (l'Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971, e l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990), resisi obsoleti, oltre che per i noti cambiamenti politici, anche e soprattutto per l'evoluzione che la collaborazione nei campi culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico ha fatto registrare negli ultimi anni: la Repubblica Slovacca è infatti membro dell'Unione europea a partire dal I maggio del 2004 e partecipa pertanto alle politiche di cooperazione culturale e scientifica sviluppate in tale ambito.

        L'Accordo risponde al legittimo desiderio della Repubblica slovacca di far fronte alla domanda di lingua e cultura italiana nel Paese e all'intento, particolarmente avvertito da parte italiana, di assorbire in un unico Accordo i profili relativi alla cooperazione culturale e d'istruzione e quelli attinenti alla collaborazione sul piano scientifico e tecnologico, fornendo così una cornice giuridica organica e aggiornata alle numerose iniziative intraprese tra i due Paesi negli ambiti di cooperazione disciplinati dall'Accordo e favorendo il ricorso alle fonti di finanziamento disponibili nel quadro comunitario.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo principale dell'Accordo è quello di favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. In tale prospettiva, l'Accordo è suscettibile, da un lato, di fornire una risposta efficace e immediata alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica slovacca, dall'altro, d'incoraggiare l'avvio nel medio e nel lungo periodo di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale come quello della ricerca scientifica e tecnologica,

ambito di relazione di natura cruciale soprattutto nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una situazione di incertezza economica generalizzata e dalla esigenza di rafforzare i processi di crescita e sviluppo.

        Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni scolastiche e universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le attività di cooperazione nel campo della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico, contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo potrà essere monitorato dalla Commissione Mista, istituita anche al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione, attraverso la valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni comuni avviate, della percentuale di finanziamento eventualmente conseguita a valere sui fondi comunitari disponibili, dei soggetti pubblici e privati coinvolti, del livello di partecipazione dei soggetti fruitori nei due Paesi, dell'innovazione e del portafoglio di diritti di proprietà intellettuale eventualmente risultanti dalle attività di cooperazione avviate.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Le categorie che costituiscono le principali destinatarie dell'intervento regolatorio sono, tra i soggetti di natura pubblica, le Amministrazioni e gli Enti cui spetta l'esecuzione dell'Accordo, quali MAECI, MIUR, MIBACT, Presidenza del Consiglio, il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Artistico presso il Comando Generale dei Carabinieri, la Commissione Interministeriale per il Recupero delle Opere d'Arte, la CRUI, la RAI e il CONI, nonché, più ampiamente, Università e Istituzioni accademiche artistico-musicali, Centri di ricerca, Scuole e Istituti secondari e superiori; tra i soggetti privati, persone fisiche quali studenti, docenti, scienziati, ricercatori, esperti, artisti, nonché persone giuridiche quali la Società Dante Alighieri e, più in generale, organizzazioni – con o senza scopo di lucro – impegnate nel settore culturale, dell'istruzione, dell'innovazione scientifica e tecnologica o in grado di elaborare e fornire prodotti o erogare servizi collegati a tali ambiti di attività.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO.

        Il processo negoziale, avviato su iniziativa italiana, si è sviluppato attraverso un lungo arco di tempo ricompreso tra il 2001 e il 2011, con l'auspicio che l'Accordo potesse essere concluso nella prima metà del 2012. Una serie di circostanze, tra cui non ultima l'esigenza di adeguare il carico di spesa alle condizioni del bilancio, ne ha ritardato la firma fino al 2015. Il processo negoziale ha coinvolto i due Governi per il tramite dell'Ufficio negoziatore di questo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Uff. VI della DG Unione europea, già Uff. V della DG per i Paesi dell'Europa), che ha coordinato i contributi degli Uffici, delle Amministrazioni e degli Enti italiani a vario titolo interessati (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione ed Editoria, nonché Dipartimento Diritto d'Autore; MIUR; MIBACT; Com. CC Nucleo Tutela Patrimonio Artistico; Commissione Interministeriale per il Recupero Opere d'Arte; CRUI; RAI; Segreteria Generale del MAECI, DG per il Sistema Paese, DG per la Mondializzazione; nonché Società Dante Alighieri e CONI). Tali consultazioni hanno consentito di pervenire alla definizione e alla firma dell'Accordo oggetto del presente disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)

        L'opzione di non intervento impedirebbe di adempiere gli obblighi assunti sul piano internazionale con la firma dell'Accordo e, più in generale, di perseguire gli obiettivi a esso affidati.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte, in considerazione della tipologia e qualità degli obiettivi perseguiti.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        L'osservazione dell'esperienza applicativa consente di affermare che dall'opzione prescelta non derivano svantaggi né costi specifici per

i destinatari diretti e indiretti dell'intervento normativo, nel medio e nel lungo termine. Vantaggi specifici, soprattutto per l'organizzazione e le attività dei soggetti pubblici coinvolti, deriveranno invece dalla maggiore razionalizzazione e coordinamento conseguenti all'assorbimento in un'unica cornice regolatoria dei due assi della collaborazione tra i due Paesi contemplati dagli strumenti sinora vigenti (settore culturale da un lato, scientifico e tecnologico dall'altro), con possibile riduzione della spesa e dei costi burocratici e amministrativi di gestione della cooperazione, dall'incentivo alla cooperazione per i soggetti interessati rappresentato dall'aggiornamento del quadro giuridico offerto dall'Accordo, anche in riferimento agli ambiti di più recente evoluzione (coreutica, danza, tutela del patrimonio culturale e archeologico, protezione del patrimonio culturale immateriale e della proprietà intellettuale, politiche culturali e giovanili europee), nonché alla possibilità di partecipare ai più recenti programmi europei di settore e di accedere alle fonti di finanziamento resesi disponibili in ambito UE, con possibili ricadute positive in termini di promozione del Sistema Paese e di sviluppo della ricerca e dell'innovazione in ambito culturale e tecnologico, non soltanto a beneficio dei soggetti pubblici coinvolti, ma anche a vantaggio dei soggetti privati direttamente e indirettamente beneficiati.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. Il metodo di analisi applicato al fine di prefigurare gli effetti dell'opzione regolatoria proposta è consistito nella valutazione dell'esperienza e della prassi applicativa relativa ad accordi analoghi stipulati con altri Paesi.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        L'Accordo non prevede espressamente obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti degli effetti.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        L'intervento regolatorio appare suscettibile di adeguata attuazione in considerazione del fatto che sono già formati e pienamente operativi gli organismi e le strutture amministrative e gestionali, mentre l'esperienza pregressa, legata al funzionamento degli Accordi sinora in vigore, mette in luce la vitalità della cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi e la volontà di proseguire sulla strada del rafforzamento dei rapporti, nonostante le difficoltà legate alle misure di limitazione della spesa pubblica che caratterizzano l'attuale congiuntura

europea e internazionale. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono specificatamente indicati nell'articolo 3 (copertura finanziaria) del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.

        Non si prevede che la ratifica ed esecuzione dell'Accordo possano comportare distorsioni della concorrenza e, in particolare, limitazioni del numero o della tipologia di fornitori di un determinato bene o servizio attinente agli ambiti disciplinati, delle possibilità competitive o degli incentivi a competere dei fornitori. L'Accordo offre al contrario un quadro regolatorio aperto a tutti i soggetti italiani, pubblici e privati, che intendano avviare attività di cooperazione e iniziative di rilievo economico nei settori disciplinati dall'Accordo con analoghi soggetti della Repubblica Slovacca, risultando così potenzialmente idoneo a fornire un incentivo allo svolgimento di attività a carattere imprenditoriale nei due Paesi e ad ampliare l'offerta di beni e servizi culturali e di tecnologia.

        Quanto ai profili relativi alla competitività, è indubbio che l'incremento e la razionalizzazione delle attività di promozione culturale dell'Italia all'estero, nonché il rafforzamento e l'avvio di ulteriori progetti di cooperazione scientifica e tecnologica tra i poli di eccellenza dei due Paesi potranno contribuire a migliorare la competitività del Sistema Italia, dispiegando effetti positivi sulla capacità di penetrazione delle imprese italiane all'estero e sulla relativa possibilità di accedere a tecnologie innovative.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        I soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento regolatorio sono, da parte italiana, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Direzione Generale per l'Unione europea, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per la Mondializzazione, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione, il Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport; e, da parte slovacca, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della cultura.

        Più precisamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di Programmi Esecutivi pluriennali e sarà disciplinata da riunioni della Commissione Mista, che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari per la loro realizzazione. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

        Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi, gestiti istituzionalmente dalla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Trattandosi pertanto di attività svolte nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione. Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria appaiono peraltro adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate a ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi e a perseguire gli obiettivi nei settori citati, in particolare la valorizzazione congiunta del patrimonio culturale dei due Paesi e l'incremento della ricerca tecnologica nell'ambito di progetti comuni.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        L'entrata in vigore dell'Accordo sarà comunicata in via generale ai soggetti interessati a cura del MAECI, per le ulteriori e susseguenti iniziative d'informazione e pubblicità. Azioni concrete e specifiche saranno individuate e poste in essere caso per caso e in relazione alle singole iniziative avviate dalle Autorità e dagli organismi competenti a dare attuazione all'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        La Commissione Mista è l'organismo titolato al controllo e al monitoraggio degli sviluppi della cooperazione e delle attività di collaborazione afferenti alle materie disciplinate dall'Accordo. A tal fine, è peraltro previsto un onere a carico del bilancio dello Stato, delle cui definizione e copertura si dà conto nell'allegata relazione tecnico-finanziaria. Ulteriori meccanismi di controllo e monitoraggio potranno essere predisposti al livello di Autorità e organismi competenti delle Parti contraenti.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata illimitata. L'Accordo potrà altresì essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 14).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione del MIUR e del MIBACT, curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., documento nel quale verranno presi in considerazione l'andamento dei rapporti bilaterali e i benefici derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione dell'Accordo.

G) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

SEZIONE 1. CONTESTO E OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

        L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativo ormai obsoleto (l'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale popolare di Jugoslavia, firmato nel 1960).

        La nascita della Slovenia come Paese autonomo e il suo successivo ingresso nell'Unione europea rendono necessaria la promozione e la realizzazione di attività che favoriscano la cooperazione bilaterale nel campo della cultura e dell'istruzione, offrendo un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra le Università e i centri culturali e consolidando le relazioni bilaterali tra i due Paesi.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

        L'obiettivo generale è quello di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, scolastico ed accademico e sportivo tra i due Paesi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

        Attualmente non si dispone di dati relativi ai rapporti tra Italia e Slovenia, in quanto aggregati ai dati generali delle ex-Repubbliche jugoslave ai sensi dell'Accordo del 1960. Come parametro di riferimento si potrà utilizzare l'aumento dell'interscambio culturale tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        A beneficiare dell'Accordo saranno artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, agenzie stampa, organismi radiotelevisivi, centri e organismi di ricerca pubblici. Le iniziative previste nell'Accordo non prevedono, in linea di massima, il coinvolgimento di enti privati ad eccezione di due attività: l'organizzazione di corsi di formazione di italianisti locali e l'allestimento di eventi artistici che potrebbero essere affidate ad enti ed associazioni private.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

        La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e la Direzione Generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; per la parte slovena, principalmente il Ministero degli affari esteri, di concerto con altri competenti Dicasteri.

        Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma Esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»).

        L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia in ambito europeo derivante dal mancato adempimento dell'impegno assunto sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, in assenza dell'Accordo non sarebbero facilitati gli scambi culturali tra i Paesi come illustrato nella Sezione I.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

        Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

        Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua

italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

        Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

        Non sono introdotti obblighi informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

        Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti amministrazioni. Sotto il profilo economico, l'accordo sarà finanziato attraverso le modalità indicate nella legge di autorizzazione alla ratifica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

        Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

SEZIONE 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ex articolo 19 dell'Accordo.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; inoltre, presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche, tramite idonee modalità informative, verrà data ampia diffusione alle opportunità di scambio e di studio previste dall'Accordo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono le amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

        L'Accordo in questione ha durata illimitata. Ognuna delle Parti potrà denunciare l'Accordo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche (articolo 22).

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

        Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi in campo culturale, artistico, scolastico, accademico e sportivo, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

          a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011;

          b) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;

          c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;

          d) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;

          e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;

          f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;

          g) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in

vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente:

          a) dall'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          b) dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);

          c) dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);

          d) dall'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d);

          e) dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

          f) dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);

          g) dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dagli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come di seguito specificato:

          a) dalle spese di missione di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 12.700 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 16.600 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 10, 12 e 13, pari a euro 446.820 a decorrere dall'anno 2016;

          b) dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate

in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 16.960 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7, pari a euro 172.866 a decorrere dall'anno 2016;

          c) dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 14.880 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, pari a euro 212.960 a decorrere dall'anno 2016;

          d) dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 6.360 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2, pari a euro 148.900 a decorrere dall'anno 2016;

          e) dalle spese di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 75.540 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, pari a euro 190.130 a decorrere dall'anno 2016;

          f) dalle spese di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 26.280 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, pari a euro 368.680 a decorrere dall'anno 2016;

          g) dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 11.120 a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14, pari a euro 205.320 a decorrere dall'anno 2016.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per

le spese di missione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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