• C. 1504 EPUB Proposta di legge presentata il 7 agosto 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1504 Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1504


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura
Presentata il 7 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge vuole fornire strumenti adeguati alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura e riaffermare il loro valore come strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini, nonché essere un completamento a quanto già stabilito dalla legge n. 62 del 2001. Tale legge, oltre a dare una definizione del prodotto editoriale e a prevedere una serie di interventi a favore del settore editoriale, stabiliva la disciplina del prezzo dei libri. Disciplina poi modificata dalla legge 27 luglio 2011, n. 128. Dopo un anno dalla sua entrata in vigore si doveva provvedere alla sua revisione sulla base di una relazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli effetti delle sue disposizioni (articolo 3, comma 3).
      Già in precedenza, anche con il decreto-legge n. 99 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2001, si era stabilito un periodo di sperimentazione, della durata di dodici mesi a decorrere dal 1 settembre 2001, al termine del quale si sarebbero dovute adottare le opportune misure.
      La sperimentazione avrebbe dovuto essere monitorata. È chiaro che fino al momento in cui non ci sarà chiarezza sui risultati della sperimentazione non sarà possibile e non sarà opportuno intervenire con una nuova legge su questa materia. La presente proposta di legge vuole intervenire, quindi, non su tutta la materia, ma esclusivamente sulla questione della promozione, della diffusione e del sostegno ai libri e alla lettura. Essa si ispira ad alcune proposte di legge già presentate in Parlamento (atto Camera n. 3084, Melandri e altri, e atto Camera n. 3525, Adornato, della XIV legislatura; atto Camera n. 3191, Bono e altri, della XV legislatura).
      È noto che in Italia la lettura riguarda una percentuale ancora troppo bassa della popolazione: solo 46 italiani su 100 hanno letto almeno un libro a fronte dei 70 della Francia, degli 82 della Germania e dei 76 della Gran Bretagna. Più o meno quindi un italiano su due non legge affatto, a meno che leggere uno o due libri all'anno sia sufficiente a guadagnarsi la definizione di lettore, titolo che spetterebbe solo al 18,4 per cento degli italiani che stando agli ultimi rapporti statistici (Istituto nazionale di statistica 2012 e I Rapporto sulla promozione della lettura in Italia, a cura del Forum del libro) leggono dai 4 agli 11 volumi, e i «lettori forti» (coloro che leggono almeno 12 libri) sono il 6,3 per cento della popolazione. Questi due ultimi dati riguardano un numero di circa 14 milioni di soggetti.
      Libri e lettura (su qualsiasi supporto) costituiscono una base fondamentale per la crescita economica, sociale e culturale di un Paese. Gli articoli 3 e 9 della nostra Costituzione costituiscono il riferimento ideale cui ispirare un'azione che voglia andare in questa direzione.
      La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della democrazia «dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso libero e senza limitazioni alla conoscenza, al pensiero, alla cultura e all'informazione» (manifesto Ifla-UNESCO sulle biblioteche pubbliche, 1994).
      Questa proposta di legge vuole affermare, dunque, il valore dei libri e della lettura e offrire delle linee di azione che possano garantirne la diffusione. Diffusione che oltre a contribuire alla crescita generale del Paese contribuisce anche a sviluppare un settore economico e lavorativo, quello della filiera del libro: molte infatti sono le figure professionali che operano in questo settore.
      Tra le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle cattività culturali e del turismo dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, quella della promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale assume dunque, in questo quadro, un grande rilievo.
      Per assolvere a questa funzione la presente proposta di legge delinea un complesso di misure che si riassumono, di seguito, per punti qualificanti. Tali misure sono state messe a punto, segnalate e condivise con associazioni e istituzioni che di libri e di lettura si occupano da tempo e a cui appartengono competenze specifiche relative a tutta la filiera del libro: dagli editori, ai bibliotecari, dai librai agli insegnanti e ai docenti universitari di diverse discipline. Tutti impegnati perché l'Italia possa finalmente intraprendere la strada che da molti anni Paesi europei ed extraeuropei hanno intrapreso per sostenere e consolidare la propria crescita culturale e, quindi, sociale ed economica.
      Va detto, anzitutto, che nella definizione normativa recata dal testo il prodotto editoriale, e quindi il libro, è preso in considerazione non soltanto nella tradizionale veste cartacea, ma anche nella nuova forma che esso ha assunto in conseguenza della crescente tendenza all'uso delle tecnologie digitali.
      La proposta di legge intende, infatti, sostenere anche la trasformazione, differenziazione e pluralità di supporti in cui il prodotto editoriale può essere accolto grazie ai nuovi scenari aperti dal mercato delle tecnologie.
      Altrettanto importante, infine, è il sostegno che la proposta di legge vuole dare alla bibliodiversità, ovvero all'indispensabile diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione del lettore.
      Gli interventi proposti sono dunque ispirati a promuovere il libro e la lettura perché adoperarsi per la crescita culturale di un Paese significa adoperarsi per una cittadinanza attiva e responsabile, rispondere allo spirito della Costituzione e contribuire alla crescita civile, sociale ed economica del Paese.
      A questo fine è attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso il coordinamento del Centro per il libro e per la lettura, il compito di prevedere e indicare adeguate azioni, di concerto con gli altri Ministeri interessati, in particolare quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tali azioni partono e non possono prescindere dal sostegno alle biblioteche di pubblica lettura che hanno il prezioso compito di costituire una condizione essenziale per l'apprendimento permanente, per l'indipendenza nelle decisioni e per lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. Nell'intento di avvicinare ai libri il maggior numero possibile di cittadini, la proposta di legge adotta quindi provvidenze in favore delle biblioteche di pubblica lettura, in ragione del fatto che queste sono capillarmente disseminate nel territorio e, dunque, costituiscono il luogo elettivo per l'opera di sollecitazione e di invito alla lettura. Sono a questo scopo previste misure di sostegno a progetti, presentati in particolare dalle stesse biblioteche, di incremento, di catalogazione e di inventariazione del patrimonio librario, nonché di invito alla lettura, con particolare attenzione alle iniziative finalizzate a sensibilizzare e coinvolgere i giovani.
      La proposta di legge pone inoltre la sua attenzione sulla promozione della lettura nelle scuole e sulle biblioteche scolastiche. Il nostro Paese, infatti, ancora non dispone di normativa per l'istituzione di biblioteche nelle scuole, mentre la scuola è il luogo principe della formazione di nuove generazioni che dovranno garantire il futuro al nostro Paese. Le scuole di ogni ordine e grado, infatti, garantiscono a tutti l'accesso alla conoscenza e ai saperi in condizioni di uguaglianza attraverso la piena competenza di lettura, la consuetudine all'uso dei libri, la capacità di utilizzo dei diversi media e l'abilità di ricerca delle informazioni. L'azione delle scuole consente:

          a) di assicurare la partecipazione attiva alla società della conoscenza;

          b) di contenere la dispersione scolastica;

          c) di prevenire l'analfabetismo di ritorno e la perdita della capacità funzionale di lettura in età adulta.

      A partire dal ruolo importante delle biblioteche e delle scuole, affiancate in tale ruolo dalle librerie che svolgono il prezioso lavoro di diffusione dei libri e della lettura e che fanno parte di una filiera, quella del libro, che non è solo culturale, ma anche economica e produttiva, l'intento della proposta di legge è quello di indicare linee di azione periodiche e costanti di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione del libro e della lettura, con l'effetto di aumentare la lettura e i lettori nel Paese e quindi la sua crescita culturale, sociale ed economica.
      Una particolare attenzione è dedicata alle iniziative idonee a diffondere la conoscenza del libro italiano nei Paesi stranieri, nel duplice intento di favorire la diffusione della cultura italiana all'estero – che è un'altra delle «missioni» attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal decreto legislativo n. 368 del 1998 – e di promuovere fortemente, anche per questa via, i prodotti editoriali nazionali.
      La proposta di legge non trascura, infine, il momento della creazione dell'opera. Il conferimento di borse di lavoro e di prestiti d'onore agli autori ha lo scopo di contribuire, appunto, alla produzione di nuove opere poiché sostiene il lavoro degli autori, con interventi mirati di sostegno a progetti di studio e di ricerca e con possibilità di verifica dei risultati. Lo stesso meccanismo applicato ai traduttori

– ai quali viene riconosciuto un ruolo non meno importante di quello dell'autore – consente di sostenere la traduzione di opere di narrativa, saggistica, poesia e drammaturgia, così da incrementare l'offerta culturale nel Paese.
      Per la gestione del complesso delle funzioni delineate, il provvedimento prevede misure per rafforzare finanziariamente il Centro per i libri e la lettura, oggi costituito come istituto dotato di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del «regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, presso il medesimo Ministero.
      Proponiamo anche di affiancare, ai membri già previsti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico del Centro, esponenti designati dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e degli affari esteri nonché dagli enti locali. Si stabilisce, inoltre, per rafforzare l'impianto interministeriale del Centro, che il presidente sia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      Il rafforzamento del Centro consentirà di coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche interessate per profilo istituzionale, nel raggiungimento dell'obiettivo di favorire la diffusione della cultura e del prodotto editoriale italiani: obiettivo che si considera prioritario e strategico.
      Sono anche previste misure di agevolazione agli studenti per l'acquisto di libri di testo attraverso il ricorso al credito agevolato e ai prestiti d'onore. Altre facilitazioni riguardano le librerie di qualità, la digitalizzazione delle opere di pubblico dominio, l'accesso aperto alle opere scientifiche e di ricerca, le agevolazioni fiscali, buoni acquisto per i disoccupati, l'abolizione del diritto letterario per la lettura in pubblico, l'accesso al contributo del 5 per mille per le attività di promozione dei libri e della lettura.
      Per finanziare queste misure è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con risorse pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 125 milioni annui per il 2015 e seguenti, ottenuti rivedendo alcune agevolazioni fiscali in atto ma superate dalla nuova realtà produttiva e sociale del Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. La Repubblica considera la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l'affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni.
      2. La Repubblica si dota di strumenti e promuove azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro.
      3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurano, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della presente legge al fine di garantire la democrazia della lettura.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per:

          a) libro: prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito;

          b) editore: il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri;

          c) distributore e promotore: il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici;

          d) biblioteca pubblica: le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l'accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Le regioni disciplinano le modalità di riconoscimento di status di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata;

          e) libreria: luogo d'incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l'impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri.
      2. Al prodotto editoriale si applica l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge.

Art. 3.
(Promozione dei libri e della lettura).

      1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», indica, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria. Tali linee di azione garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione. Le linee di azione possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati.
      2. Le linee di azione di cui al comma 1 riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.
      3. Le linee di azione di cui al comma 1 promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche o private.
      4. Le linee di azione sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      5. Nella predisposizione delle linee di azione il Governo tiene conto dei seguenti princìpi:

          a) individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza;

          b) diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell'abitudine alla lettura;

          c) attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione permanente;

          d) potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori;

          e) accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. A tale fine, il Centro di cui all'articolo 11 e le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità;

          f) promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell'accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato

editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori;

          g) organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura;

          h) istituzione della festa nazionale del libro e della lettura;

          i) realizzazione di campagne informative mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura.

      6. I messaggi pubblicitari sulle linee di azione di cui al presente articolo, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Strumenti e procedure per la promozione della lettura e del libro).

      1. Per la promozione della lettura e del libro, nonché per l'indicazione e l'attuazione delle linee di azione di cui all'articolo 3, il Governo si avvale del Centro di cui all'articolo 11.


      2. Per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata si riunisce in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro. La sessione è convocata almeno una volta all'anno e assicura il raccordo delle linee di azione di cui all'articolo 3 con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza.
      3. Ai fini dell'indicazione delle linee di azione di cui all'articolo 3, il Governo garantisce il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.
Art. 5.
(Promozione delle biblioteche pubbliche).

      1. La biblioteca pubblica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica.
      2. Fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisce che:

          a) le biblioteche pubbliche siano aperte a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e siano gestite da personale qualificato e con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti;

          b) l'accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche sia libero e gratuito. Sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte

del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini.

      3. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il Ministero, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:

          a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto;

          b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise;

          c) assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;

          d) attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani.

      4. I criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al presente articolo, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      5. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro, attribuisce alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari per le biblioteche pubbliche.
      6. La ripartizione dei contributi di cui al comma 5 è effettuata con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 6.
(Biblioteche scolastiche).

      1. Le scuole di ogni ordine e grado provvedono all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurano la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
      2. Per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzano in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari. Ciascuna rete individua una o più scuole capofila denominate «scuole polo».
      3. A ciascuna scuola polo è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Periodici corsi di formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, sono altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante

disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche.
Art. 7.
(Diffusione all'estero dei libri).

      1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei libri italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
      2. In particolare, il Ministero:

          a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei libri italiani;

          b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

          c) realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero.

Art. 8.
(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

      1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
      2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Agevolazioni per gli studenti).

      1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.


      2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
Art. 10.
(Librerie di qualità).

      1. La qualifica di «libreria di qualità» può essere riconosciuta alle librerie che svolgono come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongono di locali aperti al pubblico, che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica.

Art. 11.
(Centro per il libro e la lettura).

      1. Il Centro per il libro e la lettura, di seguito denominato «Centro», disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, svolge i compiti istituzionali ad esso attribuiti in materia di promozione del libro e della lettura dall'articolo 2 del medesimo regolamento, nonché dalla presente legge.
      2. Il presidente del Centro è scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai compiti istituzionali di cui al comma 1.
      3. Al consiglio di amministrazione del Centro, previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, partecipano anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tre componenti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      4. I componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro.
      5. Al consiglio scientifico del Centro, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, partecipa anche un componente designato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del medesimo Centro.
Art. 12.
(Promozione dell'industria e del commercio di libri).

      1. Le linee di azione di cui all'articolo 3 promuovono il sostegno dell'industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica.
      2. Le linee di azione promuovono, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale,

promuovono la gestione sostenibile di libri attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscono l'origine forestale ecologicamente responsabile.
      3. Le linee di azione di cui all'articolo 3 prevedono, inoltre, la diffusione internazionale dei libri.
Art. 13.
(Digitalizzazione delle opere di pubblico dominio).

      1. Il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, è responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso.
      2. L'accesso alle opere digitalizzate è aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale. L'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore è aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. L'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate è considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia.
      3. Le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, devono comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscono l'interoperabilità Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).
      4. Presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze è istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche. Entro sei mesi dalla sua istituzione,

il centro definisce una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice International Standard Book Number (ISBN) o International Standard Serial Number (ISSN) e provvede a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN.
      5. Per il finanziamento del processo di digitalizzazione è istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero finanziato con una quota non inferiore al 25 per cento della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali e con una quota non inferiore al 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali.
Art. 14.
(Agevolazioni fiscali per promuovere la lettura).

      1. L'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN è uniformata a quella prevista per i libri a stampa.
      2. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l'acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro.

Art. 15.
(Ulteriori disposizioni per promuovere l'acquisto di libri e la lettura).

      1. Il Centro promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la lettura al pubblico di opere protette dal diritto d'autore effettuata senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico».
      3. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».
Art. 16.
(Istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Festa nazionale del libro e della lettura, di seguito denominata «Festa».
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i pareri del Ministro, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce la data di celebrazione della Festa e fissa i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 17.
(Istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura).

      1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato

alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.
      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle finalità previste dal medesimo comma 1, sentiti il Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
Art. 18.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
      2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente

comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.