Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/09437 l'inquadramento legislativo dei cosiddetti lavori usuranti nel sistema normativo italiano è al momento attuale ancora in fase di definizione;
il primo punto di riferimento...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-09437presentato daROSTELLATO Gessicatesto diLunedì 12 settembre 2016, seduta n. 670
ROSTELLATO, VENITTELLI, OLIVERIO, CRIVELLARI, GNECCHI, DI SALVO, ARLOTTI, GIACOBBE, MICCOLI, ROTTA, BOCCUZZI, GRIBAUDO, CASELLATO, BARUFFI, INCERTI, ALBANELLA, PATRIZIA MAESTRI, PARIS, MOGNATO, ROMANINI, MARCO DI MAIO, GALPERTI, IORI, LATTUCA, IACONO, CRIMÌ, CAPODICASA, RAGOSTA, BASSO, MORETTO, MANFREDI, BOSSA, CURRÒ, CARLONI, TIDEI, DE MENECH e CAPOZZOLO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'inquadramento legislativo dei cosiddetti lavori usuranti nel sistema normativo italiano è al momento attuale ancora in fase di definizione;
il primo punto di riferimento legislativo è tuttavia il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che affronta la tematica in maniera più organica, fornendo una prima definizione del concetto di lavoro usurante e cercando al contempo di definire un elenco di questo tipo di mansioni;
l'articolo 1 del decreto definisce come lavori usuranti «quelli per cui è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee»;
al decreto è allegata una tabella con indicate le attività con la natura predetta. Tra le categorie di lavori considerati usuranti rientrano anche i marittimi imbarcati a bordo;
il tema è poi ripreso nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, che all'articolo 59, comma 11, afferma che «i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori»;
il decreto che successivamente è stato emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto ministeriale 19 maggio 1999, n. 208), pur definendo i criteri attraverso i quali individuare le mansioni usuranti e pur richiamando le attività usuranti individuate dalla tabella A, effettua un'ulteriore semplificazione, definendo tra le attività usuranti i «lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
la dicitura «marittimi imbarcati a bordo» (come specificato nella tabella A del decreto legislativo 11 agosto del 1993 n. 374) non risulta più essere inclusa «letteralmente» tra quelle particolarmente usuranti ma «inserita» nella macrocategoria «lavori espletati in spazi ristretti»;
il pescatore esercita la propria attività in ambienti angusti, su superficie instabile e in movimento e tale attività è causa di notevoli danni alla colonna vertebrale, al bacino, alle ginocchia e alle articolazioni in generale; inoltre, l'attività lavorativa nella pesca si svolge per la maggior parte di notte o in condizione di scarsa luce, situazione che rende ancora più complicato il lavoro a bordo;
la nuova normativa dovrebbe ritenersi estesa anche ai marittimi imbarcati a bordo e già riconosciuti come appartenenti ad una categoria di lavori particolarmente usuranti come da esplicito richiamo alla tabella A già approvata nel 1993 e mai abrogata e gran parte delle condizioni che caratterizzano il lavoro usurante sono presenti in ogni sezione e qualifica di bordo di ogni singola nave a prescindere dalla tipologia e dal servizio svolto –:
se la disciplina dei lavori usuranti non sia applicabile ai marittimi imbarcati a bordo, come per legge già previsto, e se non intenda assumere iniziative normativi affinché venga inserito letteralmente il lavoro a bordo delle navi da pesca fra le mansioni usuranti, con ogni conseguenza di legge. (5-09437)