• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01466    la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016, che riprende la precedente giurisprudenza della stessa Corte in materia, ha ribadito che non è...



Atto Camera

Interpellanza 2-01466presentato daBALDELLI Simonetesto diMercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016, che riprende la precedente giurisprudenza della stessa Corte in materia, ha ribadito che non è sufficiente segnalare genericamente all'inizio del territorio comunale l'attivazione del controllo elettronico della velocità, ma che gli autovelox devono essere adeguatamente segnalati e le pattuglie ben visibili, a pena di annullamento degli accertamenti effettuati, ricordando che la legge n. 168 del 2002 prescrive l'obbligo per la pubblica amministrazione proprietaria della strada di dare idonea informazione del controllo di velocità, con l'apposizione di cartelli indicanti la presenza di autovelox, che «devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo dove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante»;
   il 28 gennaio 2016 è stato approvato alla Camera dei deputati il dispositivo della mozione 1-01085 che impegna il Governo: ad adottare ogni iniziativa utile a mettere fine agli episodi di utilizzazione impropria degli apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, di cui all'articolo 142, comma 12-bis, del codice della strada, nell'inosservanza – peraltro – dell'obbligo di utilizzazione delle risorse per manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, posto dal comma 12-ter dello stesso articolo ed a proporre al Parlamento, nel primo provvedimento utile, modifiche normative atte a disciplinare il meccanismo sanzionatorio attualmente previsto nell'articolo 142, comma 12-quater, ultimo periodo, sì da superare le difficoltà oggettive rappresentate dall'impossibilità di «intercettare» i predetti proventi – direttamente introitati dagli enti stessi, anche se inadempienti – per decurtarli della percentuale prevista a titolo di sanzione per l'inosservanza dei predetti obblighi. A tale fine potrà essere valutato di prevedere che le risorse in parola siano introitate direttamente su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere riassegnate agli enti aventi diritto per la realizzazione di specifici piani di intervento conformi alle finalità di legge nonché di sostituire il predetto meccanismo sanzionatorio con sanzioni amministrative pecuniarie adeguate; a valutare l'opportunità di coinvolgere, nella predetta proposta, gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, quali ulteriori soggetti riceventi la relazione telematica e competenti ad irrogare le sanzioni; a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 2016, un report sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 142, commi da 11-bis ad 11-quater, che in particolare, indichi quali e quanti enti locali sono stati inadempienti rispetto agli obblighi di legge in esame –:
   se il Governo non intenda dare al più presto attuazione al dispositivo della mozione n. 1-01085 anche alla luce della sentenza n. 15899 del 29 luglio 2016 della Corte di cassazione.
(2-01466) «Baldelli».