• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09469    il signor Sergio Andreis, nato il 23 dicembre 1952 a Brescia, ha rifiutato, per motivi di coscienza, di svolgere sia il servizio militare di leva che il servizio civile sostitutivo; è...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09469presentato daMARCON Giuliotesto diMercoledì 14 settembre 2016, seduta n. 672

   MARCON. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il signor Sergio Andreis, nato il 23 dicembre 1952 a Brescia, ha rifiutato, per motivi di coscienza, di svolgere sia il servizio militare di leva che il servizio civile sostitutivo; è stato conseguentemente detenuto nelle carceri militari di Gaeta e Forte Boccea dal 10 luglio 1979 al 10 ottobre 1980, quando è stato liberato dopo la grazia concessa dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini; al termine del periodo di detenzione è stato posto in congedo dalle autorità militari per avere assolto agli obblighi di leva;
   la sede INPS di Brescia, il 28 ottobre 2000, ha respinto la richiesta, presentata dal signor Sergio Andreis, di accredito figurativo del servizio militare ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 153 del 1969 con la motivazione che «sono esclusi dall'accredito periodi di detenzione trascorsi in attesa di giudizio seguito da sentenza di condanna e quelli di reclusione successivi alla condanna stessa»;
   peraltro, l'articolo 49 della legge n. 153 del 1969 recita: «I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56 n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7,8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta;
   la disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria;
   dall'entrata in vigore della presente legge le norme dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, cessano di applicarsi all'assicurazione predetta;
   sono altresì considerati utili ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni;
   il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è così modificato: «Agli effetti previsti dal presente articolo i contributi accreditati ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni, sono equiparati ai contributi volontari, su espressa domanda dell'interessato»;
   con il messaggio n. 6033, datato 21 febbraio 2005, avente come oggetto «Diniego dell'accredito figurativo dei periodi di detenzione per rifiuto di prestare il servizio militare di leva», il direttore centrale della direzione centrale delle prestazioni INPS, scriveva: «La Direzione generale per il Personale Militare del Ministero della difesa, con nota del 13 aprile 2004, ha ritenuto che il diritto alla valutazione figurativa del servizio militare discenda dall'avvenuto assoggettamento ad un obbligo costituzionale, talché un rifiuto a tale assolvimento appare condizione preclusiva alla valutazione stessa. Pertanto i periodi di detenzione per rifiuto di prestare servizio militare di leva non possono essere valutati ai fini dell'accredito figurativo»;
   il messaggio dell'INPS sopra citato, che non può innovare previsioni di legge, è evidentemente una interpretazione peggiorativa della norma, contraria ai pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di obiezione di coscienza al servizio militare e le decisioni dell'INPS discriminano nell'iter pensionistico i cittadini obiettori che per motivi di coscienza hanno rifiutato di svolgere sia il servizio militare di leva che il servizio civile sostitutivo rispetto a coloro i quali hanno svolto il servizio militare di leva –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   quali iniziative urgenti di competenza il Governo intenda adottare perché anche agli obiettori, a suo tempo condannati a periodi di detenzione per la loro scelta per motivi di coscienza, venga riconosciuto l'accredito figurativo del servizio militare ai fini pensionistici, assolto con modalità diverse da quello del servizio di leva.
(5-09469)