• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14158    in data 29 novembre 2011 la società Riccoboni spa, con sede a Parma, ha presentato alla provincia di Alessandria domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per progetto di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14158presentato daSEGONI Samueletesto diMartedì 13 settembre 2016, seduta n. 671

   SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO e TURCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   in data 29 novembre 2011 la società Riccoboni spa, con sede a Parma, ha presentato alla provincia di Alessandria domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per progetto di discarica di «rifiuti non pericolosi» di oltre 1.700.000 metri cubi in loc. Casc. Borio del comune di Sezzadio (AL);
   l'area sulla quale il progetto insiste è catalogata dal piano di tutela delle acque (PTA) della regione Piemonte come area di « ricarica delle falde utilizzate per uso umano» e di «RISE», acquiferi di riserva con valenza strategica per le generazioni future (ma, ad oggi, a distanza di nove anni dalla sua nascita, la regione Piemonte non ha ancora definito le disposizioni attuative previste dallo stesso piano di tutela delle acque). Infatti, in tali zone le attività di smaltimento rifiuti risultano incompatibili proprio ai sensi dell'articolo 24 dello stesso piano di tutela delle acque. La stessa regione Piemonte, con nota prot. n. 19043/DB10:00, a seguito di specifica richiesta della provincia di Alessandria afferma testualmente che «viene pertanto riconosciuta l'importanza idrogeologica della zona; il Piano di Tutela delle Acque infatti la considera tra le zone ad elevata qualità indicate come riserve idriche da proteggere. Per quanto di nostra stretta competenza, pur in assenza delle disposizioni attuative di cui al comma 6 dell'articolo 24 delle norme di piano, si rileva che, in applicazione del principio precauzionale introdotto dalle Direttive 2000/60/CE "Quadro per l'azione Comunitaria in materia di acque" e 2006/118/CE "Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento", il sito prescelto non risulta pienamente idoneo per ubicazione e caratteristiche, ad ospitare un impianto di discarica dal momento che l'intervento interessa un territorio che sovrasta un sistema idrico sotterraneo estremamente vulnerabile e vulnerato.» ;
   la città di Acqui Terme a fronte delle ripetute emergenze idriche che l'avevano coinvolta nei primi anni 2000 e che avevano portato alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, ha realizzato negli anni successivi un progetto che collega il comune di Acqui Terme con il campo pozzi di Predosa, comune confinante con il territorio interessato dall'opera, nel cui sottosuolo è presente il bacino idrico interessato. L'opera di interconnessione (una tubazione di circa 25 chilometri), realizzata con il parziale contributo finanziario APQ Stato/regione Piemonte con un costo finale di circa dieci milioni di euro è stata messa in funzione nel 2008 risolvendo definitivamente i problemi idrici della città. La stessa opera è stata realizzata con una finalità ulteriore di poter sopperire alle emergenze idriche dei comuni limitrofi e, ad oggi, già rifornisce oltre al comune di Acqui Terme, numerosi altri comuni della Valle Bormida;
   al termine dell’iter amministrativo di valutazione di impatto ambientale (durato due anni), in data 26 febbraio 2014 la giunta provinciale con la delibera n. 60 npg 20811, ha espresso parere negativo; nel documento si legge «si ritiene non acquisibile il giudizio di compatibilità ambientale positivo del progetto presentato e successivamente modificato in fase istruttoria, considerato l'esito dei lavori compiuti dalla quarta conferenza dei servizi». Ma tale delibera è stata impugnata dalla società Riccoboni S.p.A. con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte n. 606/2014 r.g. presentato in data 5 gennaio 2015. Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con sentenza n. 318/2015 del 18 febbraio 2015, ha accolto (in tempi a giudizio degli interroganti, inusualmente rapidi ed entrando nel merito tecnico senza peraltro nominare alcun consulente tecnico d'ufficio) il ricorso presentato;
   il comune di Sezzadio ha presentato appello al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza, il quale con ordinanza 3476/2015 del 30 luglio 2015 ha respinto l'istanza cautelare (la sospensiva) rimandando di fatto ogni decisione alla sentenza che ad oggi deve ancora essere emessa;
   ad oggi ben 24 comuni della Valle Bormida (che a breve diverranno 26), con capofila il comune di Acqui Terme, si sono riuniti in convenzione al fine di tutelare una falda acquifera di enorme importanza per il futuro del territorio e delle future generazioni;
   nonostante la stessa provincia avesse a suo tempo rigettato il progetto, in data 17 febbraio 2016, con decreto del presidente della provincia venivano autorizzati, contro ogni logica aspettativa, l'inizio dei lavori della discarica;
   a seguito di questo decreto alcuni dei comuni firmatari della convenzione hanno presentato al Tribunale amministrativo regionale tre distinti ricorsi contro tale autorizzazione;
   tale progetto si colloca all'interno di un progetto più ampio della società Riccoboni Holding di lavorazione e di smaltimento di rifiuti tossici nocivi e di terre ed acque contaminate nei comuni di Sezzadio e Predosa che insistono totalmente al di sopra di questa importantissima area;
   il territorio della Valle Bormida è stato inserito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra le aree «ad elevato rischio di crisi ambientale» a seguito di oltre 100 anni di inquinamento dovuti all'ACNA di Cengio. La Valle Bormida e nel complesso la provincia di Alessandria sono caratterizzati da un'economia agricola di eccellenza che da questo progetto industriale e dai pericoli che lo stesso comporterebbe, potrebbero subire conseguenze devastanti –:
   se il Ministro interrogato in nome del «principio di precauzione», espresso anche dalla Provincia di Alessandria, non ritenga opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché possa essere garantita la concreta salvaguardia di un'area strategica come questa, ricca di pregiate falde acquifere sotterranee, che potrebbe essere fortemente compromessa dalla realizzazione dell'impianto in questione. (4-14158)