• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14209    con prot. N. 10175 del 5 agosto 2016 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha avviato la procedura di assunzione in ruolo per il personale docente degli istituti...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14209presentato daAMODDIO Sofiatesto diGiovedì 15 settembre 2016, seduta n. 673

   AMODDIO, RIBAUDO, IACONO, ALBANELLA, BURTONE e PICCIONE. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con prot. N. 10175 del 5 agosto 2016 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha avviato la procedura di assunzione in ruolo per il personale docente degli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   la procedura di assunzione in ruolo per il personale docente degli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è disciplinata dalla normativa appresso rassegnata;
   il comma 1 dell'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede: «L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti»;
   l'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 prevede: «La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;
   il comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 508 del 1999 prevede: «...Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...»;
   il combinato disposto delle due norme comporta, quindi, un meccanismo di reclutamento ripartito al 50 per cento ciascuno fra concorsi per esami e titoli le cui graduatorie vengono denominate graduatorie per esami e titoli (GET) e concorsi per soli titoli, le cui graduatorie vengono nominate graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE);
   l'articolo 2-bis (graduatorie degli istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica) della legge n. 143 del 2004 prevede: «I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   l'articolo 19, comma 1, della legge n. 128 del 2013 prevede: «1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato»;
   dal quadro normativo sopra esposto emerge di tutta evidenza che:
    l'efficacia delle graduatorie per esami e titoli (GET) non è stata modificata per il reclutamento del personale a tempo indeterminato;
    le graduatorie ex legge n. 143 del 2004 sono state trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utilizzabili per il reclutamento a tempo determinato e indeterminato, venendo a surrogare le preesistenti graduatorie nazionali ad esaurimento ex legge n. 508 del 1999, qualora queste risultassero esaurite;
    il criterio di computo dei posti da assegnare alle graduatorie per esami e titoli e alle graduatorie nazionali a esaurimento è rimasto immutato ed è disciplinato dall'articolo 270 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che impone il criterio della suddivisione del 50 per cento per ciascuno dei canali di reclutamento (graduatorie per esami e titoli e graduatorie nazionali a esaurimento);
   pertanto quando il, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca intende procedere alle assunzioni a tempo indeterminato deve conformarsi all'articolo 270 menzionato, attingendo il 50 per cento dalle originarie graduatorie per esami e titoli ed il restante 50 per cento dalla graduatorie nazionali a esaurimento ex legge n. 508 del 1999, ormai surrogate, laddove risultassero esaurite, dalle graduatorie ex legge n. 143 del 2004;
   tuttavia, a giudizio degli interroganti, in contrasto con il quadro normativo sopra esposto, con l'avviso prot. N. 10176 del 5 agosto 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha determinato nel caso in cui solo la graduatoria nazionale a esaurimento si esaurisca di assegnare il 100 per cento delle cattedre disponibili alla vecchia graduatoria per esami e titoli;
   infatti, nell'avviso è precisato che «Qualora le due graduatorie si esauriscano (GNE e GET) i posti rimasti vacanti saranno attribuiti alla graduatoria formata ai sensi della legge 143/2004»;
   l'avviso summenzionato lede, per gli interroganti, il diritto di coloro che sono inseriti nelle graduatorie ex legge n. 143 del 2004 ad essere immessi in ruolo entro il limite percentuale del 50 per cento per i posti rimasti vacanti laddove le preesistenti graduatorie nazionali a esaurimento risultassero esaurite –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali provvedimenti intenda adottare per ricondurre la procedura di reclutamento al disposto legislativo richiamato nelle premesse. (4-14209)