• C. 1794 EPUB Proposta di legge presentata il 12 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1794 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1794


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 12 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Le modifiche apportate al sistema elettorale sono state determinate più dal clima di disagio che si viveva nel Paese che da un serio ragionamento sulle reali necessità di modifiche su un tema tanto delicato.
      Dopo la stagione di «tangentopoli» e il successivo referendum contro il proporzionale, si tentò da parte della politica di addossare le responsabilità degli scandali emersi al sistema elettorale vigente.
      Così, invece di affrontare, con la dovuta serietà, i difetti del sistema politico italiano, si preferì annullare, di fatto, il sistema proporzionale in nome di una «necessità» di sistema maggioritario cercando, in questo modo, di mettere un freno al rifiuto popolare dell'intero sistema partitico.
      I successivi correttivi non solo non hanno dato l'auspicata governabilità al Paese, ma non sono riusciti a sedare la rabbia dei cittadini nei confronti di un sistema partitico e parlamentare che sembrava e sembra difendere più i propri privilegi piuttosto che affrontare con convinzione le difficoltà del Paese.
      In questa situazione appare alquanto grottesco il tentativo di applicare, da parte di più soggetti politici, al nostro Paese, le formule elettorali esistenti in altre democrazie occidentali. Sarebbe, in tal senso, più utile, forse, affrontare la questione da un'altra prospettiva: quali sono le necessità e le caratteristiche del Paese Italia e conseguentemente, pur nella ricerca di una necessaria e auspicabile governabilità, quale potrebbe essere il sistema elettorale più adatto.
      Da questo punto di vista, non si può negare che una delle caratteristiche principali della nostra realtà sociale e politica sia quella di una profonda ricchezza determinata da una variegata serie di pensieri politici che, al contrario di quanto si è voluto far credere negli ultimi anni, se messi seriamente a confronto, possono trovare le migliori soluzioni per uscire dall'attuale crisi che attanaglia il nostro Paese.
      Con le modifiche, più volte intervenute, in materia di sistema elettorale si è raggiunto il «brillante» risultato che le varie «correnti» di pensiero si sono trovate costrette a collocarsi nei grandi «poli politici», determinando più volte turbolenze politiche, e in tal modo non si è raggiunta assolutamente la tanto invocata governabilità. L'attuale situazione politica, con una grande coalizione tra i partiti, caratterizzata da continui «sommovimenti» nei maggiori partiti, è la dimostrazione evidente di quanto esposto.
      A questo si aggiunge il sistema introdotto dalla cosiddetta legge «porcellum», che ha adottato il sistema delle liste bloccate che, di fatto, ha privato i cittadini di una ogni possibilità di scelta, dando ancora più potere al sistema dei partiti, ai cui eletti è impedito,    in realtà di esprimere opinioni contrarie, pena il ricatto dell'espulsione e della non ricandidabilità.
      Con la presente proposta di legge si interviene sul sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, innanzitutto ripristinando la possibilità della doppia scelta, garantita dal voto di preferenza doppio, ponendo come condizione che i due voti debbano riguardare due candidati di sesso diverso, pena l'annullamento di entrambe le preferenze espresse. Lo stesso criterio, si prevede per la legge elettorale del Senato della Repubblica.
      Si interviene successivamente sull'articolo 19 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, prevedendo che nessun candidato possa accettare la candidatura in più di una circoscrizione al fine di allargare la possibilità di scelta degli elettori non concentrando tutto su una singola persona. In tal senso vanno interpretate anche le modifiche proposte all'articolo 83, con le quali si prevede il raggiungimento di quote minori di voti, sia per quanto riguarda la singola lista che le coalizioni di liste, allo scopo di consentire una maggiore pluralità nel panorama politico non determinando coalizioni che hanno solo scopi elettorali ma che sono pronte a dissolversi ai primi contrasti politici.
      L'abrogazione dell'articolo 85 è conseguente alle modifiche all'articolo 19.
      Con lo stesso desiderio di coniugare rappresentatività e governabilità sono state apportate le modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.
      Non si interviene a modificare il premio di maggioranza, al fine di trovare soluzioni condivise che possano garantire la governabilità ma che, allo stesso, siano rappresentative della cultura politica del nostro Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1.    Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Qualora l'elettore esprima due voti di preferenza, essi devono riguardare due candidati di sesso diverso compresi nella stessa lista, pena l'annullamento del voto di preferenza.
      2-bis. I voti di preferenza si esprimono indicando i candidati prescelti a fianco del contrassegno di lista»;

          b) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato, inoltre, può accettare la candidatura in più di una circoscrizione»;

          c) all'articolo 31, comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «accanto a ognuno di essi devono essere tracciate le linee orizzontali necessarie per esprimere le preferenze»;

          d) all'articolo 58, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «lista prescelta» sono aggiunte, in fine, le seguenti: e, con la stessa matita indica i voti di preferenza»;

          e) all'articolo 59 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «L'elettore può manifestare la preferenza solo per i candidati della lista da lui votata»;

          f) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
      «Art. 59-bis1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

          2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

          3. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata.

          4. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata, anche se facente parte della stessa coalizione.

          5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso, invece, che i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso

in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, il voto è nullo»;

          g) all'articolo 71, primo comma:
      1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

          «1-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato compreso nelle liste presentate nella circoscrizione. La cifra elettorale individuale di ciascun candidato è rappresentata dalla somma dei voti dei voti di preferenza espressi in favore del candidato nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;
      2) al numero 2), dopo le parole: «voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

          h) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

          i) all'articolo 83, comma 1, numero 3):
      alla lettera a), le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»:
      alla lettera b), le parole: «4 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento»;

          l) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di cifre elettorali individuali è proclamato eletto il candidato più giovane per età»;

          m) l'articolo 85 è abrogato.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    all'articolo 1, comma 2, la parola: «regionale» è soppressa;

          b)    all'articolo 11, comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Accanto a ciascun contrassegno sono tracciate due linee orizzontali per i voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni»;

          c)    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
      «Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta ed esprimendo, a fianco a esso, uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, uno deve riguardare un candidato di genere maschile e uno un candidato di genere femminile, pena l'annullamento delle preferenze stesse.
      2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite linee orizzontali tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella medesima lista. In caso di identità di cognome tra candidati devono essere scritti sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere solo uno dei due. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, comunque, valide le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato che si riferiscono a candidati della lista votata. Non sono valide le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata,

anche se facente parte della stessa coalizione.
      3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che ha votato la lista alla quale appartengono i candidati. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista appartenente alla medesima coalizione, ma ha scritto una o entrambe le preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati. Nel caso in cui i contrassegni votati facciano parte di coalizioni diverse il voto è nullo. Nel caso in cui il numero di preferenze sia espresso in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal comma 1,    il voto è nullo»;

          d)    l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

          a)    determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono. Determina infine la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero di voti di preferenza riportati in ogni sezione elettorale compresa nella circoscrizione e redige una graduatoria per ogni lista secondo un ordine decrescente di preferenze; nell'eventualità di parità di cifra individuale, risulta in posizione superiore il candidato più giovane di età;

          b)    individua:

              1)    le coalizioni di liste che abbiano raggiunto, sul piano regionale, almeno il 6 per cento dei voti validi espressi;

              2)    le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

              3)    nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranza linguistiche, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei votanti, il totale dei voti validi, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di lista e delle singole liste non collegate, nonché i voti di preferenza espressi in favore dei singoli candidati nelle sezioni elettorali comprese nella circoscrizione»;

          e)    l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a)    determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

          b)    determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

          c) individua quindi:

              1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

              2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

          d) tra le coalizioni di liste di cui alla lettera c), numero 1), e le liste di cui alla lettera c), numero 2), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui alla lettera c) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o

singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          e) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 166 seggi;

          f) individua, quindi, le coalizioni di liste e le liste che abbiano raggiunto i risultati previsti dalla lettera c), numeri 1) e 2);

          g) qualora la verifica di cui alla lettera a) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui alla lettera f). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui alla lettera f) per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera d). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui alla lettera c), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi della lettera d);

          h) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi

assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera c). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera d), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui alla lettera c) numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici in oggetto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui alla lettera c). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera d). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

          i) fatto salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui alla lettera f) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta

se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i    seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

      2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 166 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio centrale nazionale assegna 166 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste

della coalizione o della singola lista per 166, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
      3. L'Ufficio centrale nazionale procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, lettera c). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 143, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
      4. L'Ufficio centrale nazionale procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.
      5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, lettera f), l'Ufficio centrale nazionale procede infine ai sensi del comma 1, lettere h) e i). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
      6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
      7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è depositato presso la Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, e un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

          f)    dopo l'articolo 17-bis è inserito il seguente il seguente:
      «Art. 17-ter. – 1. Gli uffici centrali circoscrizionali ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre elettorali individuali, è eletto il candidato più giovane di età».