• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01468    per il sesto anno consecutivo esponenti politici locali intendevano organizzare la manifestazione pubblica politico-culturale denominata «Taviano Libera» nella Marina di Mancaversa in...



Atto Camera

Interpellanza 2-01468presentato daMARTI Robertotesto diLunedì 19 settembre 2016, seduta n. 675

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   per il sesto anno consecutivo esponenti politici locali intendevano organizzare la manifestazione pubblica politico-culturale denominata «Taviano Libera» nella Marina di Mancaversa in Piazza delle Rose, manifestazione che ha costituito, finora, un significativo momento di aggregazione e riflessione su temi di attualità politica e sociale e che, nelle precedenti edizioni, ha visto la partecipazione di illustri ospiti politici (parlamentari, consiglieri regionali, presidente della provincia di Lecce, sindaci) e diverse centinaia di spettatori;
   la manifestazione pubblica in questione si doveva svolgere – come nelle precedenti edizioni – con spese a totale carico dell'associazione Taviano Libera e prevedeva, peraltro, oltre all'intervento di autorità politiche ed istituzionali anche un momento di convivialità con la predisposizione di una sagra di prodotti tipici locali e intrattenimenti musicali;
   a seguito di colloquio telefonico con l'attuale assessore alle manifestazioni estive del comune di Taviano (Lecce), l'avvocato Serena Stefanelli, veniva concordata la data di svolgimento per il 21 agosto 2016;
   in data 11 luglio 2016 veniva protocollata la richiesta di occupazione di suolo pubblico su Piazza delle Rose, per la manifestazione politico culturale – festa di Taviano libera VI Edizione – 21 agosto 2016;
   in data 19 luglio 2016 (ricevuta dall'associazione Taviano Libera il 21 luglio 2016) perveniva una nota interlocutoria e dal tenore pressoché incomprensibile del sindaco dottor Tanisi Giuseppe che riferiva tra l'altro: «... che – in caso di indisponibilità dell'area per la data richiesta – soltanto in caso di uso istituzionale programmato – provvederò a fornirle il calendario delle disponibilità (...)»;
   nella medesima data, 19 luglio 2016 era stato, peraltro, inviato a mezzo pec a cura dell'Associazione Taviano Libera un sollecito al fine di avere il rilascio dell'autorizzazione a svolgere la manifestazione su Piazza delle Rose in Mancaversa, sia ai responsabili di settore (ingegner Gianni Luigi, dottor Tenuzzo Antonio e avvocato Luisa Tunno), sia al sindaco e all'assessore avvocato Serena Stefanelli;
   la richiesta (8 luglio 2016 protocollata l'11 luglio 2016) di svolgere la manifestazione il 21 agosto 2016 cronologicamente anteriore a qualsiasi altra per quel giorno e per quel medesimo luogo è l'unica manifestazione pubblica con taglio politico-culturale; e comunque, su quella piazza e per quella data non vi sono altre manifestazioni programmate dall'amministrazione comunale, né richieste pervenute da terzi privati;
   il 28 luglio 2016 in consiglio comunale veniva presentata dal gruppo consigliare di Taviano Libera diffida al sindaco e a tutti consiglieri di maggioranza per un urgente intervento affinché venisse autorizzata la manifestazione in questione;
   in data 3 agosto 2016 con delibera di giunta comunale di Taviano n. 203 veniva disposto l'affidamento alla ditta Palma's di Taviano dell'evento «Mancaversa Summer Festival» per i giorni 19, 20, 21 agosto 2016 presso l'area eventi della marina di Mancaversa (area eventi che è luogo, peraltro, molto distante da Piazza delle Rose);
   in questa stessa delibera di giunta n. 203, però, compare soltanto in sede di approvazione durante la seduta di giunta (in quanto non presente nella relativa proposta di delibera), la statuizione che prevede di «garantire (al privato imprenditore affidatario) la non concomitanza delle tre serate interessate all'evento Mancaversa Summer Festival 2016 con altre manifestazioni nella marina di Mancaversa». Quest'ultimo evento Mancaversa Summer Festival è stato programmato dall'amministrazione comunale di Taviano in data 14 luglio 2016 (3 agosto 2016), ovvero successivamente alla citata richiesta dell'8 luglio 2016,  protocollata in data 11 luglio 2016, ma il relativo avviso pubblico non prevedeva affatto l'esclusività della manifestazione sul territorio;
   con nota dell'8 agosto 2016 il responsabile di settore attività produttive dottor Tenuzzo Antonio negava l'autorizzazione ad occupare la piazza delle Rose alla richiedente Associazione Taviano Libera per lo svolgimento della manifestazione senza motivazione alcuna e riportandosi unicamente alla disposizione della giunta comunale n. 203 di «garantire (al privato affidatario) la non concomitanza delle tre serate interessate all'evento Mancaversa Summer festival 2016 con altre manifestazioni nella marina di Mancaversa»;
   la pubblica amministrazione di Taviano, ad avviso dell'interpellante, ha fatto uso abnorme del potere pubblico per disciplinare l'utilizzo di una Piazza nella Marina di Mancaversa e il diniego espresso rappresenta un grave abuso e una violazione dei diritti costituzionalmente protetti, come la libertà di riunirsi liberamente e pacificamente, garantita e protetta dall'articolo 17 della Costituzione repubblicana, anche in luogo pubblico, che può essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
   la giunta comunale con delibera, n. 203, affidando alla ditta privata l'organizzazione delle serate del 19 – 20 – 21 agosto ha compiuto anzitutto un atto di dubbia legittimità, in quanto non rientrante nelle proprie competenze, atteso che si trattava di un atto non di indirizzo politico-amministrativo, bensì rientrante tra gli atti cosiddetti gestionali di competenza unicamente del dirigente o del responsabile di settore, come previsto dal testo unico sugli enti locali;
   la gravità della delibera n. 203 è da ravvisarsi nell'aver inserito la giunta la clausola di «esclusività», che non risulta prevista: nell'avviso di manifestazione di interesse, nella lettera di invito, nella offerta economica della ditta privata affidataria, nella proposta di delibera di affidamento e per nessuna altra manifestazione (una clausola sopravvenuta in sede di affidamento, prevedendo in questa sede condizioni più vantaggiose per l'affidatario rispetto a quelle previste nel bando);
   si rileva, peraltro, che detta «clausola di esclusività» non è prevista per nessuna altra manifestazione, e certamente non può essere aggiunta in sede di affidamento dell'organizzazione dell'evento, in quanto costituisce condizione più vantaggiosa per l'affidatario rispetto a quelle previste nel bando;
   lo svolgimento della manifestazione politica/culturale, avente ad oggetto la trattazione di temi di interesse generale per la collettività e riconducibile, da un canto, alla libertà di riunione, dall'altro a quella di libera manifestazione del proprio pensiero ex articolo 21 della Costituzione, le quali si collocano, entrambe, al vertice della gerarchia dei diritti sociali dell'individuo;
   giova solo porre in evidenza che il diniego espresso dall'amministrazione comunale di Taviano è del tutto privo di motivazione poiché esso, nel fare riferimento alla necessità di «garantire (al privato/imprenditore affidatario) la non concomitanza delle tre serate interessate all'evento Mancaversa Summer festival 2016 con altre manifestazioni nella marina di Mancaversa», di fatto impedisce e vieta lo svolgimento di una manifestazione politico culturale, non altrimenti comprimibile se non in base a serie ragioni di tutela della incolumità pubblica;
   è evidente, a giudizio dell'interpellante l'abuso perpetrato da parte dell'amministrazione comunale di Taviano volto a creare un vantaggio alla ditta affidataria della manifestazione Mancaversa Summer Festival e ad impedire lo svolgimento della manifestazione politico culturale di Taviano Libera; manifestazione, peraltro, che poteva essere svolta in Piazza delle Rose dove non vi è nessun altro uso programmato per quel giorno e, comunque, distante dall'area eventi dove si dovrebbe svolgere l'evento di «Mancaversa Summer Festival»;
   di tali fatti veniva data opportuna segnalazione al prefetto di Lecce con nota del 3 agosto 2016;
   il prefetto di Lecce, quindi, convocava il sindaco di Taviano dottor Tanisi Giuseppe, che, solo dopo questo incontro, inviava una lettera al presidente dell'Associazione Taviano Libera, ricevuta il 16 agosto 2016, ben 35 giorni dopo la richiesta dell'11 luglio 2016, e dopo l'espresso diniego dell'8 agosto 2016; lettera con cui il sindaco, dottor Tanisi ribadiva l'impegno a «garantire la non concomitanza delle tre serate interessate all'evento Mancaversa Summer festival 2016 con altre manifestazioni nella marina di Mancaversa», e obiettava «difficoltà di assicurare un efficiente servizio di ordine pubblico», difficoltà assolutamente inesistenti come si può evincere da alcune foto in quanto la sera del 21 agosto all'evento Mancaversa Summer festival 2016 vi erano circa 300 visitatori, su un'area attrezzata che ne può ricevere anche 5.000 persone e il servizio di vigilanza e sicurezza era tra gli obblighi che incombevano al privato affidatario;
   le date, poi, che nella stessa lettera il sindaco proponeva a partire dal 30 agosto al 3 settembre, costituivano le prime due serate, con eventi concomitanti (non si comprende perché per queste serate non ci fossero motivi di ordine pubblico, visto che si dovevano svolgere in contemporanea e su due luoghi molto più vicini rispetto alle aree interessate per la serata del 21 agosto) e, le ultime tre, date nel mese di settembre quando nella marina di Mancaversa non c’è più nessuno;
   il Tar di Lecce, sez. 1, in una sentenza che tratta un analogo caso ha testualmente chiarito: «Giova solo porre in evidenza che il diniego è del tutto privo di motivazione poiché esso, nel fare riferimento alla necessità che la richiesta di uso di una piazza dovesse conformarsi leggi e ordinanze vigenti appare decisamente tautologico e del tutto carente di chiara indicazione delle ragioni concrete da opporre ad una manifestazione non altrimenti comprimibile se non in base a serie ragioni di tutela della incolumità pubblica. Sotto tale profilo, non può essere condivisa la tesi dell'amministrazione comunale la quale ha prospettato la totale insussistenza di lesioni alla libertà di riunione dei ricorrenti, essendo stato previamente individuato, nel contesto della ordinanza sindacale impugnata, apposito luogo pubblico ove tenere manifestazioni diverse da quelle della estate –––, tale dovendo considerarsi l'arena comunale. È doveroso sottolineare che la libertà di riunione e, nello specifico, la libertà di svolgimento di un comizio pubblico contiene in sé la scelta del luogo pubblico da destinare all'evento. Siffatta scelta non può subire alcuna restrizione indebita da parte del potere pubblico perché la individuazione di un sito per tenere un comizio, mentre rintraccia la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare alla manifestazione il maggior successo possibile in termini di richiamo della pubblica opinione, attiene al campo delle valutazioni totalmente libere, insindacabili, incomprimibili e non negoziabili dal potere locale, se non quando e nella misura in cui ricorrano motivi comprovati di sicurezza e di pubblica incolumità» –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali risposte e iniziative intenda affrontare il prefetto, per quanto di competenza, in relazione alla segnalazione inoltrata dagli esponenti politici locali vista la gravità dei fatti addebitabili all'amministrazione comunale di Taviano che hanno portato al diniego dello svolgimento di una manifestazione politico/culturale, espressione di diritti costituzionalmente garantiti.
(2-01468) «Marti».