• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14232    con la storica sentenza n. 4047/12, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la fruizione dei benefici di cui all'articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14232presentato daSPESSOTTO Ariannatesto diLunedì 19 settembre 2016, seduta n. 675

   SPESSOTTO, LIUZZI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e NICOLA BIANCHI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   con la storica sentenza n. 4047/12, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la fruizione dei benefici di cui all'articolo 33, commi 3 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», si estende anche al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco;
   nel rispetto della normativa vigente, possono richiedere i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 i parenti ed affini sino al 3o grado (nei casi previsti) della persona con handicap in situazione di gravità (secondo il dictum della Corte Costituzionale, sentenza n. 203/13);
   con la successiva direttiva M_D MPERS 0021740 del 27 luglio 2015, emessa dalla direzione per l'impiego del personale militare della Marina militare e concernente le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal richiamato articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetta direttiva Maripers), sono state fornite le linee guida in materia di riconoscimento dei benefici previsti dalla suddetta legge;
   nel merito, tale direttiva è corredata da moduli che i militari sono chiamati a utilizzare per rivolgersi all'ufficio del personale allo scopo di poter fruire dei benefici ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 in qualità di «referente unico» di soggetto con handicap in situazione di gravità;
   in particolare, l'allegato n. 3 di detta direttiva, richiede la produzione di una «Dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà (d.p.r. 445/2000) per i componenti del nucleo familiare (fino al 3o grado) e della loro posizione lavorativa», a riguardo del soggetto con handicap in situazione di gravità;
   come noto, il nucleo familiare trova definizione giuridica negli articoli 4 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», con la conseguenza che vi è coincidenza tra nucleo familiare e famiglia anagrafica, e che, come logica deduzione, i parenti ed affini entro il 3o grado, se non coabitanti col soggetto con handicap grave, non fanno parte del nucleo familiare di quest'ultimo;
   d'altra parte, la stessa direttiva Maripers, nella definizione, in nota, dell'allegato n. 3, fa esplicito riferimento al nucleo familiare e ai suoi componenti fino al 3o grado, così come, nella sezione FAQ del sito istituzionale del Ministero della difesa, con riferimento ai permessi retribuiti per la tutela dell'handicap, viene altresì precisato, al punto n. 206 quale sia la documentazione da produrre nel caso di concessione dei permessi retribuiti ex articolo 3 legge n. 104 del 1992, con esplicito riferimento al nucleo familiare dello stesso portatore di handicap;
   ciò è rilevante se letto congiuntamente alla citata sentenza n. 203/13 della Corte Costituzionale, dal momento che, in base alla interpretazione della Corte, è stato riconosciuto un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari della legge n. 104 del 1992, ordine che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile (così come recepito nella circolare dell'Inps n. 159 del 2013, articolo 2);
   le circolari dell'Inps 3 dicembre 2010 n. 155, dell'Inpdap 14 febbraio 2011 n. 1 e del dipartimento della funzione pubblica 6 dicembre 2010 n. 13 e 3 febbraio 2012 n. 1, hanno ulteriormente chiarito che il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, viene riconosciuto al lavoratore dipendente pubblico o privato per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado (esteso al 3o grado nei casi previsti). L'estensione del diritto a parenti ed affini entro il terzo grado è prevista solo nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
   per quanto di conoscenza degli interroganti, il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera – 1o reparto personale, ha rigettato un'istanza presentata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, e assunta al protocollo in data 29 aprile 2016, avendo ritenuto incompleto l'allegato n. 3, dal momento che l'istante non aveva indicato in detto allegato, come contestatogli dal Comando generale, pena la dichiarazione di improcedibilità dell'istanza per incompletezza e successiva archiviazione, «tutti i parenti e gli affini fino al 3o grado di parentela» del soggetto con handicap grave, ma aveva inserito solo il coniuge del familiare con handicap, nonostante proprio quest'ultimo fosse l'unico componente del nucleo familiare del soggetto con handicap grave;
   tale procedura, applicata dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera – 1o reparto personale, appare agli interroganti come un palese aggravamento del procedimento amministrativo – considerato che spesso tutti questi dati non sono né conosciuti, né conoscibili, dagli istanti e di conseguenza da essi non dichiarabili, specie per la responsabilità penale connessa (articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000) – oltre che contraria rispetto alle indicazioni contenute nella direttiva Maripers;
   di conseguenza, al personale appartenente al Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera viene reso attualmente oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, fruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 –:
   se il Ministro interrogato, a fronte dei dati riportati e considerata in particolare la definizione di «nucleo familiare», oltre che il contenuto della direttiva Maripers, possa chiarire le ragioni per le quali il 1o reparto del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, abbia ritenuto di dover rigettare l'istanza presentata ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni di cui in premessa, pretendendo informazioni aggiuntive in merito a tutti i parenti ed affini della persona con handicap, ed aggravando, a giudizio degli interroganti, indebitamente, in tal senso, il procedimento amministrativo previsto per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;
   se il Ministro intenda altresì adottare iniziative finalizzate a chiarire l'interpretazione della normativa in questione, con particolare riguardo alla nota n. 2, in calce all'allegato n. 3 alla direttiva Maripers, che si rende a parere degli interroganti necessaria per scongiurare il verificarsi di casi analoghi di rigetto di istanze volte alla fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992;
   se il Ministro interrogato non ritenga infine opportuno disporre un'inchiesta formale interna, atta a individuare eventuali responsabilità, per i profili di competenza, in relazione ai fatti descritti. (4-14232)