• Testo DDL 2517

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Atto a cui si riferisce:
S.2517 Delega al Governo in materia di modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano in un Comune diverso da quello di residenza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2517
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori AMATI, FEDELI, FINOCCHIARO, CHITI, D’ADDA, DI GIORGI, FABBRI, FASIOLO, Elena FERRARA, GRANAIOLA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2016

Delega al Governo in materia di modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

Onorevoli Senatori. -- Secondo i dati ISTAT, nonostante il numero di elettori sia in crescita, i votanti continuano a diminuire. Questa tendenza è stata confermata nel corso del 2013 e 2014, anni in cui si sono svolte numerose consultazioni elettorali: elezioni per il Parlamento europeo, per il Parlamento italiano, rinnovo di numerosi organi di governo regionali, provinciali e comunali.

La partecipazione dei cittadini italiani alle elezioni è in progressiva flessione dal 1978. Mentre negli anni precedenti l'affluenza per il voto alle politiche si era sempre mantenuta al di sopra del 90 per cento, nel periodo successivo i dati sull'affluenza sono stati sempre decrescenti, con una diminuzione di 18 punti percentuali nel 2013. Analoghe tendenze sono riscontrabili per quanto riguarda le elezioni per il Parlamento europeo e le consultazioni referendarie.

Sappiamo bene che le ragioni dell'astensionismo sono molteplici e di varia natura, ciononostante gli effetti positivi dell'eliminazione di eventuali ostacoli tecnico-logistici all'esercizio del voto non devono essere sottovalutati. In questo contesto, è importante la norma introdotta nell'Italicum che permette il voto per corrispondenza a chi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trova in un Paese estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento di una consultazione elettorale. È rimasta però inaffrontata l'analoga questione del voto per gli studenti fuori sede sul territorio nazionale.

È noto come la maggior parte degli studenti italiani iscritti a facoltà in università con sede in comuni diversi da quelli di residenza, non la trasferiscano nel corso degli studi. Questi ragazzi si trovano, quindi, a dover affrontare viaggi anche lunghi per esercitare il proprio diritto di voto, in una fase della loro vita in cui in larga parte non dispongono di risorse economiche autonome o ne dispongono in misura limitatissima, dovendo contare sul sostegno delle famiglie, spesso costrette a significativi sacrifici per la formazione dei propri figli. Le agevolazioni nei trasporti, attualmente previste per chi si rechi nel comune di residenza per votare, spesso non sono un sufficiente incentivo, non coprendo interamente la spesa, né possono servire a risolvere il problema della concomitanza con altri importanti impegni di studio.

Non è quindi raro che gli studenti fuori sede rinuncino a esercitare il proprio diritto di voto. Pur tenendo conto del fatto che le difficoltà tecnico-logistiche non esauriscono certo le possibili ragioni dell'astensionismo, nel caso degli studenti fuori sede è evidente come queste possano avere un peso significativo. Considerate le analogie con il caso degli studenti all'estero per periodi superiori a tre mesi, efficacemente affrontato dalla citata norma introdotta nell'Italicum, il presente disegno di legge delega il Governo ad introdurre misure che permettano agli studenti fuori sede sul territorio italiano di esercitare il proprio diritto di voto senza dover necessariamente rientrare nei comuni di residenza.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge, al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano nell'ambito del territorio nazionale in un comune diverso da quello in cui sono anagraficamente residenti.

L'articolo 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, che dovrà prevedere una fattispecie di ammissione al voto con procedura speciale, ossia al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza anagrafica, e stabilirne l'applicabilità; individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta tale facoltà e definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione, nonché quelle tecnico-organizzative; indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale del comune nella cui lista elettorale è iscritto lo studente che esercita l'opzione; armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

L'articolo 3 dispone che dall'attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, garantendo e agevolando il diritto di voto, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 48, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano nell'ambito del territorio nazionale in un comune diverso da quello in cui sono anagraficamente residenti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, adottato su proposta del Ministro dell'interno, è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, per i cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano per un determinato periodo in un comune del territorio nazionale diverso da quello in cui sono anagraficamente residenti, una fattispecie di ammissione al voto con procedura speciale, ossia al di fuori della sezione di iscrizione elettorale nell'ambito del comune di residenza anagrafica;

b) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché alle consultazioni referendarie indette ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

c) individuare le categorie di studenti cui è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trovano per motivi di studio alla data di svolgimento della consultazione elettorale o referendaria, secondo la procedura speciale di cui alla lettera a);

d) definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di esercizio dell'opzione di cui alla lettera c), nonché quelle tecnico-organizzative per il suo esercizio, specificandone, altresì, le condizioni di legittimazione e i termini temporali;

e) indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale del comune nella cui lista elettorale è iscritto lo studente che esercita l'opzione di cui alla lettera c), anche ai fini della registrazione del voto;

f) armonizzare e coordinare la nuova disciplina con quella vigente in materia.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione della delega conferita dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 le amministrazioni competenti provvedono mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.