• C. 1983 EPUB Proposta di legge presentata il 22 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.1983 Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1983


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ANTIMO CESARO, ANDREA ROMANO, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, GALGANO, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, RABINO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO, VARGIU, VEZZALI, ZANETTI, FORMISANO, NESI, FITZGERALD NISSOLI
Modifica dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini
Presentata il 22 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Con la recente sentenza n. 278 del 2013 la Corte costituzionale torna sul tema del diritto del figlio adottato a conoscere le proprie origini e risolve la delicata questione del bilanciamento tra tale diritto e il diritto della madre a rimanere anonima, con una sentenza «additiva» di principio con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione. Tale mutamento giurisprudenziale, avvenuto sulla scorta della recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «Godelli contro Italia», con la quale la Corte ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi in contrasto, così oltrepassando il margine di apprezzamento dello Stato, testimonia concretamente di un sempre più efficace dialogo tra le Corti.
      Secondo la Corte costituzionale, la violazione dei parametri costituzionali discende dalla «irreversibilità del segreto», che fa sì che la normativa diventi eccessivamente rigida, finendo sostanzialmente per espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione. Tale considerazione è stata sempre alla base della riflessione condotta dal «Comitato per il diritto alle origini», costituitosi nel 2009 con l'obiettivo di consentire alle migliaia di cittadini italiani, figli adottivi non riconosciuti alla nascita, di poter completare la propria identità personale attraverso l'accesso alle informazioni relative alle proprie origini, operando attivamente per la modifica del suddetto comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 184 del 1983.
      Il Comitato aveva sollecitato, già nella precedente legislatura, i membri del Parlamento a presentare proposte di legge mirate a veder riconosciuto tale diritto e ha continuato a impegnarsi, nell'odierna legislatura, affinché venissero ripresentate le precedenti iniziative e, ad esse, altre ne fossero aggiunte, nell'ottica di una sempre maggiore articolazione e completezza della nuova normativa, facendosi promotore di numerose iniziative in tal senso e perseguendo il proprio obiettivo con tutte le sue forze, attraverso un'incessante e pluriennale attività sul piano politico, giuridico e sociale.
      La presente proposta di legge non stravolge la normativa esistente, ma propone una nuova forma di equilibrio e contemperamento tra i due valori apparentemente in contrasto: il «diritto della madre di non essere nominata nell'atto di nascita» (finora ritenuto prevalente) e il «diritto della persona di conoscere le proprie origini» (elemento nuovo da tutelare). Prevede infatti che, pur continuando a sussistere la possibilità, per la donna, di partorire in anonimato, ciò non comporti l'impossibilità definitiva per il figlio di ricostruire la propria storia personale, permettendo, attraverso il tribunale per i minorenni, di interpellare la madre dopo venticinque anni, e liberalizzando comunque l'accesso alle informazioni quando ne siano trascorsi quaranta. In tal modo la durata dell'anonimato assoluto è congruamente ridotta, pur permanendo per tutto il tempo in cui è presumibile possano sussistere le ragioni che lo giustificavano. Infatti l'esperienza insegna che tali ragioni sono spesso contingenti, legate a situazioni di vita momentanee e destinate a mutare con il trascorrere degli anni e i relativi cambiamenti esistenziali.
      D'altronde l'articolo 28, comma 1, della legge n. 184 del 1983 già dispone che il minore debba essere informato della sua condizione da parte dei genitori adottivi; da questo punto di vista, la modifica proposta con l'articolato in oggetto, valorizzando il diritto di conoscere le proprie origini, costituisce la logica espansione di tale principio.
      L'intervento proposto modernizza l'intero sistema e lo allinea con quello degli altri Paesi europei dove, da tempo, l'accesso è consentito già con il raggiungimento della maggiore età.
      La proposta si occupa anche della situazione dell'adottato riconosciuto alla nascita, il quale, oggi, può avere accesso alle informazioni relative alla propria origine se ha compiuto venticinque anni ed è stato autorizzato dal tribunale per i minorenni. Eliminando la necessità di tale autorizzazione si riduce l'eccessiva discrezionalità oggi attribuita a tale organismo nei confronti di un soggetto più che maggiorenne.
      Per tali motivazioni, si ritiene che la presente proposta di legge sia di grande valore sotto il profilo dei diritti umani e ai fini di un sempre maggiore adeguamento, da parte dell'Italia, alle prospettive che caratterizzano lo spirito europeo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
      2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
      3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire, all'adottato minore di venticinque anni, notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.
      4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.


      5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. A tale fine, gli enti e le istituzioni pubbliche e private sono tenuti a fornire all'adottato tutte le informazioni di cui sono in possesso.
      6. L'adottato può accedere alle informazioni in cui al comma 5 raggiunta l'età di diciotto anni se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni che, sentite le persone di cui ritenga opportuno l'ascolto, autorizza o nega, con decreto motivato, l'accesso alle notizie richieste. La relativa istanza è presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato.
      7. L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale, raggiunta l'età di venticinque anni, può presentare richiesta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, al fine di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine, comprese quelle concernenti l'identità della madre naturale e, ove disponibili, del padre naturale, nonché quelle concernenti la procedura di adozione, dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro. Il tribunale è tenuto a informare la madre naturale della richiesta di accesso alle informazioni e a richiederne il consenso al superamento dell'anonimato. Nel caso di diniego da parte della madre, il tribunale autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, nonché a quelle riguardanti la provenienza geografica e le altre circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della storia personale dell'adottato, compresa l'identità di eventuali fratelli e sorelle dell'adottato. La madre naturale può sempre rimuovere successivamente l'anonimato facendone richiesta al tribunale che l'ha interpellata.
      8. L'adottato che non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale può accedere liberamente, previa richiesta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza, a ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici qualora la madre risulti deceduta, irreperibile o nell'incapacità di intendere e di volere, e in ogni caso al raggiungimento del quarantesimo anno di età. Il tribunale procede direttamente ad acquisire le informazioni concernenti le generalità dei genitori naturali del richiedente e quelle di eventuali fratelli e sorelle, l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, l'eventuale presenza di patologie familiari ereditarie trasmissibili e le cause dell'eventuale decesso e a trasmetterle all'interessato.
      9. Le facoltà attribuite all'adottato dalle disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 possono essere esercitate dai suoi diretti discendenti dopo la sua morte.
      10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le competenti strutture sanitarie sono tenute a provvedere alla raccolta dei dati anamnestici e sanitari delle donne che si avvalgono della facoltà di non riconoscere il proprio figlio».