• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01978 ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n....



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01978presentato daGRILLO Giuliatesto diGiovedì 23 gennaio 2014, seduta n. 158

GRILLO, MANTERO, DI VITA, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI e BARONI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
«1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa:
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo» –:
quali siano i nominativi dei rappresentanti del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze nominati in qualità di membri dei collegi sindacali di ciascuna azienda sanitaria provinciale o diversamente denominato;
se gli stessi siano stati nominati sulla base di determinati criteri di scelta e quali siano stati nonché quale sia stato l'organo responsabile della scelta e le modalità di lavoro eseguite;
quale sia l'attività concreta dei collegi sindacali, quale sia il regime di pubblicità dei loro atti, quali comunicazioni siano effettuate e a quali organi e quali iniziative il Governo assuma in relazione alle comunicazioni eventualmente ricevute;
se il Governo intenda assumere iniziative per rendere quanto più trasparente e chiara l'organizzazione e il funzionamento di tali organi promuovendo la pubblicazione online degli atti più significativi e delle eventuali relazioni periodiche.
(5-01978)