• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01539 PANIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: il trattamento IVA applicabile alle cessioni di veicoli usati è strettamente collegato alla modalità con la quale è...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01539 presentata da FRANCO PANIZZA
giovedì 23 gennaio 2014, seduta n.174

PANIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il trattamento IVA applicabile alle cessioni di veicoli usati è strettamente collegato alla modalità con la quale è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto;

infatti, a seconda di quanto detratto a "monte", è possibile riscontrare "a valle" tre opzioni di trattamento IVA per la cessione esente IVA, imponibile in misura proporzionale imponibile in misura totale;

in base all'articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono esenti IVA le cessioni di veicoli per i quali l'imposta, all'atto dell'acquisto, è risultata indetraibile nella misura del 100 per cento;

ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per le cessioni di veicoli per i quali la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto è stata "parziale" per effetto di quanto previsto della lettera c) dell'art. 19-bis.1 o di analoghe disposizioni (indetraibilità oggettiva), la base imponibile è determinata nella stessa misura della percentuale detratta;

inoltre va considerata la presenza del regime del margine, il quale, come previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati: da soggetti privati, da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata interamente indetraibile e da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine;

analogo trattamento è riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 388 del 2000 alle cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell'IVA sul 10-15 per cento del corrispettivo di vendita;

l'Agenzia delle entrate nell'ambito della circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, ha affrontato l'argomento relativo al regime IVA da riservare alle cessioni di veicoli per i quali, all'atto dell'acquisto, l'imposta è stata detratta nella misura del 40 per cento, con conseguente individuazione della base imponibile in misura corrispondente;

nella circolare si afferma che: "Per effetto del nuovo testo dell'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell'articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l'applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005)";

infatti, la possibilità di applicare il regime del margine "poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta non è stata detratta neppure in parte";

dopo aver negato l'applicazione del regime del margine alle cessioni sopra esaminate, l'Agenzia delle entrate specifica che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile di cui al citato articolo 13, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica "si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta addebitata in fattura dal cedente";

da quanto sopra è possibile desumere che: la cessione di un veicolo usato, per il quale l'IVA è stata detratta nella misura del 40 per cento, va assoggettata ad IVA nella medesima percentuale del 40 per cento; la cessione di un veicolo usato per il quale in sede di acquisto l'IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40 per cento, va assoggettata ad IVA nella misura ordinaria;

tale ultima ipotesi si realizza nelle operazioni proprie dei commercianti d'auto. Per tali soggetti diviene importante, quindi, verificare la modalità di determinazione della base imponibile operata nella fattura di cessione del veicolo usato "ritirato". Per i veicoli "ritirati" per i quali il cedente ha applicato l'IVA sul 40 per cento, non sarà possibile applicare il regime del margine bensì le regole ordinarie;

considerato che:

normalmente il prezzo di vendita è comprensivo dell'IVA, all'atto della cessione si dovrà scorporare l'IVA dall'intero prezzo concordato;

quanto sopra si traduce in una maggiore IVA a debito da versare all'erario, con una conseguente duplicazione dell'imposta anche sulla quota di imponibile non assoggettata ad IVA dal precedente cedente e in una riduzione dei ricavo di vendita per il commerciante d'auto, con un'evidente minor economicità dell'operazione;

ciò potrebbe indurre i commercianti d'auto a riutilizzare la pratica della "procura a vendere", censurata in passato dall'amministrazione finanziaria e, in merito, si rammenta che la prassi di ricorrere alla procura a vendere è stata sensibilmente ridotta proprio a seguito dell'introduzione del regime del margine,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di consentire l'applicazione del regime del margine anche per le cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell'IVA sul 40 per cento.

(4-01539)