• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09618    sull'attività di commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime cosiddetto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09618presentato daPETRINI Paolotesto diMercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   PETRINI, PELILLO, FRAGOMELI e LODOLINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   sull'attività di commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime cosiddetto monofase dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e pertanto le operazioni attive effettuate dalle società che svolgono attività di distribuzione editoriale solo effettuate fuori campo Iva;
   l'Iva sui costi afferenti le cessioni di prodotti editoriali effettuate dai distributori e non soggette all'imposta ai sensi del citato articolo 74, è ammessa in detrazione per l'effetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta, con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
   ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, il citato rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento;
   la circolare n. 13 del 5 marzo 1990 ha precisato che per la determinazione dell'aliquota media si può tenere conto di tutte le operazioni attive, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli articolo 7, 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   tuttavia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, di approvazione del modello di presentazione della richiesta di rimborso di Iva annuale, e con provvedimento del 14 settembre 2006, di approvazione del modello per la richiesta di rimborso per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, l'amministrazione finanziaria ha precisato quali le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo dell'aliquota media;
   stante la rigida elencazione delle operazioni ammesse alla determinazione dell'aliquota media, prevista dai citati provvedimenti, tra le quali non vengono citate quelle di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si deve ritenere che l'amministrazione finanziaria abbia inteso superare il richiamo alla citata circolare n. 13 del 1990 a tutte le operazioni effettuate anche non soggette all'imposta;
   l'impossibilità, per le società di distribuzione, di richiedere il rimborso dell'Iva a credito ai sensi del citato articolo 30, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comporterebbe l'applicazione dell'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero della richiesta di rimborso ai sensi del quarto comma, del citato articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il quale prevede che il contribuente possa chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenza detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze;
   le società di distribuzione editoriale, che soffrono da anni la crisi del settore a causa del crollo dei volumi di affari, si trovano in forte difficoltà nella gestione del credito strutturale derivante dal citato regime monofase di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la concessione di una seppur temporanea liquidità con l'apertura alla possibilità di rimborso a credito potrebbe migliorare le condizioni degli operatori –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell'Iva di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle società di distribuzione editoriale – come per gli anni antecedenti al 2006 – che, operando in un regime monofase, si trovano strutturalmente a credito, indicando anche quale sia l'onere finanziario connesso ad una eventuale modifica normativa che preveda questa possibilità. (5-09618)