• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09617    il decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 30 stabilisce che «i corrispettivi, le quote e i contributi di cui...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-09617presentato daPISANO Girolamotesto diMercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 30 stabilisce che «i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del TUIR e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate»;
   in attuazione delle sopra citate disposizioni, è stato emanato il provvedimento protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, con il quale è stato approvato il modello per la trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali (modello EAS): esso dispone espressamente che, per gli enti costituitisi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008, i modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione;
   con circolare N. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui ai citati articoli 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
   con circolare N. 38/E del 28 settembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile al dichiarativo EAS l'istituto della remissione in bonis, in base al quale i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali, inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello Unico successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro;
   il modello EAS si compone di 38 quesiti ai quali l'associazione deve fornire risposta, con la parziale eccezione degli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 90 della legge 289 del 2002 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 383 del 2000, iscritte nei relativi registri nazionali o locali, per le quali è ammessa la trasmissione di a EAS «ridotta» a soli cinque quesiti;
   ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 148 del T.U.I.R. e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le associazioni debbono essere rette da atti costitutivi e/o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, per cui, in carenza, la trasmissione della EAS è giuridicamente priva di effetti;
   pertanto, una parte dei quesiti proposti (nella fattispecie quelli corrispondenti ai numeri 1, 2, 7, 8, 11, 25, 26, 27, 35, 36) trovano risposta direttamente nelle norme degli atti costitutivi e statuti registrati presso l'Agenzia delle Entrate e per essi dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo cui «al contribuente non possono (...) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche»;
   altri quesiti (e segnatamente quelli contrassegnati dai numeri da 9 a 10, da 12 a 24 e da 28 a 33) hanno riguardo a comportamenti o fatti dell'ente associativo – quali, a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di attività a beneficio di terzi non associati, lo svolgimento di raccolte fondi e la tenuta del relativo rendiconto, l'ammontare di contributi pubblici o proventi per sponsorizzazioni, il loro carattere di abitualità o occasionalità, e altro – che sono certamente utili all'amministrazione finanziaria per le attività di verifica alle quali è preordinato il dichiarativo EAS, ma che evidentemente non ha senso richiedere nel termine tassativo di sessanta giorni dalla costituzione dell'associazione, atteso che, in un lasso di tempo così breve, è ragionevole ritenere che essa non può aver organizzato le attività in dettaglio o, comunque, potrebbe non disporne dei dati a consuntivo;
   inoltre, il suindicato termine appare troppo anticipato e perentorio se si tiene conto che, in appena sessanta giorni, l'associazione deve decidere se richiedere le agevolazioni normative in discussione o rinunciarvi «vita natural durante», a prescindere dal fatto che abbia iniziato o meno un'attività rilevante a tali fini; invero, l'onere di tale scelta ed i termini per la sua formalizzazione potrebbero farsi decorrere a partire dalla data di inizio dell'attività decommercializzata, piuttosto che da quella di costituzione, rispettando così il diritto del sodalizio a non dover esprimere alcuna scelta fintanto che non ne sorga una reale necessità; d'altro canto, è evidente che le disposizioni attualmente vigenti spingano le associazioni ad inoltrare comunque il dichiarativo EAS a prescindere dal godimento o meno dei benefici fiscali al solo scopo di non vedersene preclusa la fruizione nel futuro, qualora intendano avviare iniziative suscettibili di detassazione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative, anche a carattere normativo, affinché siano espunte dal modello EAS di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge n. 2 del 2009, tutte le domande attinenti ad informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche, in ossequio al disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevedendo altresì che il termine di sessanta giorni per l'invio del dichiarativo in parola decorra dall'inizio dell'attività decommercializzata ai sensi dell'articolo 148 del Testo unico delle imposte sui redditi e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, piuttosto che da quella di costituzione dell'ente associativo. (5-09617)