• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09612    il « secondary ticketing» è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di eventi (in...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09612presentato daFIORIO Massimotesto diMercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   FIORIO, FIANO, FERRARI, GADDA e LODOLINI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il « secondary ticketing» è un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di eventi (in particolare dello «spettacolo dal vino») ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale. Questo fenomeno è attivo in tutto il mondo e sta raggiungendo pericolosi livelli di guardia anche nel nostro Paese, dove ormai per la prevendita dei biglietti il canale maggiormente utilizzato è proprio la rete;
   con sofisticati software è infatti possibile aggirare le restrizioni utilizzate dai siti ufficiali (solitamente quattro tagliandi per utente) ed acquistare centinaia di biglietti; tagliandi che uno stesso individuo, può rivendere, a prezzo maggiorato, sia su appositi siti internet dedicati a tale pratica, sia con pacchetti turistici che prevedono anche volo e pernottamento, sia attraverso le tradizionali forme di bagarinaggio;
   per fare alcuni esempi: per il concerto di Milano di Bruce Springsteen del mese di luglio 2016 sono stati venduti 40 mila tagliandi in un minuto; mentre particolarmente eclatante fu l'episodio dell'8 dicembre 2014, quando in un solo minuto un singolo acquirente riuscì ad acquistare online 1012 biglietti per un concerto degli U2 al Madison Square Garden di New York, nonostante il rivenditore avesse fissato un limite massimo di 4 tagliandi ad utente;
   recenti indagini hanno reso noto che i margini di guadagno medi per il mercato del « secondary ticketing» sono del 49 per cento a tagliando, mentre il volume di affari complessivo dovrebbe aumentare del 20 per cento nei prossimi 4 anni. Sono inoltre emersi, negli Stati Uniti, inquietanti intrecci di proprietà tra siti «ufficiali» e siti di «rivendita» (TicketsNow, ad esempio, appartiene dal 2008 a TicketMaster);
   il « secondary ticketing» sta continuando a crescere anche in virtù di una normativa, nazionale e comunitaria, parziale ed inefficace. I siti internet rivenditori di biglietti non sono attualmente soggetti a sanzioni giuridiche o penali rilevanti qualora l'acquirente, con tecniche informatiche fraudolente, acquisti un numero maggiore di biglietti rispetto a quelli consentiti. D'altro canto, la Corte di Cassazione, nel 2008 (sentenza numero 10081), ha sancito che «chi acquista e poi rivende a proprio rischio non compie alcuna attività di intermediazione, neppure atipica», almeno finché non venga dimostrata la provenienza illecita del bene;
   è altrettanto evidente che il « secondary ticketing» causi anche perdite alla finanza pubblica, in quanto i ricavi effettuati con la vendita «non ufficiale» dei tagliandi non vengono spesso denunciati come reddito;
   su questo stesso tema è intervenuta anche la Siae che ha posto seri dubbi circa l'assolvimento degli oneri legati ai versamenti, da parte di intermediari non autorizzati, dell'imposta sugli spettacoli che è proporzionale proprio a prezzo di vendita;
   oltre alle problematiche che riguardano i consumatori circa gli aumenti esponenziali dai biglietti e quelli di natura fiscale degli intermediari non autorizzati, il « secondary ticketing» assume oggi anche una valenza di sicurezza pubblica. Recenti tragici episodi di cronaca hanno infatti evidenziato come eventi di massa come gli spettacoli dal vivo, di ogni natura, possano essere obiettivi sensibili del terrorismo internazionale. Con le attuali norme è oggi impossibile poter risalire dal biglietto al nominativo che lo ha effettivamente utilizzato;
   nell'ordinamento italiano, per gli spettacoli sportivi calcistici in impianti superiori alle 10 mila unità, è vigente dal 2005 il decreto del Ministero dell'interno 6 giugno 2005. In base a tale atto i biglietti devono essere associati anche alle generalità od alla ragione sociale dell'acquirente. Si tratta in sintesi di biglietti nominativi che permettono l'ingresso esclusivamente assieme ad un documento valido di identità e che quindi non possono essere utilizzati, ad esempio, nei circuiti del « secondary ticketing»;
   l'Unione europea, nonostante il « secondary ticketing» abbia una dimensione evidentemente transfrontaliera, ha ribadito in più occasioni la volontà di lasciare ai singoli Stati membri la possibilità di legiferare in materia. In alcune nazioni sono, infatti, in discussione proposte di legge: in Inghilterra è stato prospettato di vietare la rivendita di tagliandi con un ricarico superiore al 10 per cento rispetto al loro prezzo base, mentre in Belgio è stata avanzata l'idea di mettere in vendita biglietti di ingresso nominativi ai concerti, nonché la determinazione di un numero massimo di biglietti per persona –:
   se i Ministeri interrogati, in relazione a quanto espresso in premessa, non ritengano necessario assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per contrastare con efficacia e tempestività il fenomeno del « secondary ticketing», al fine di tutelare i consumatori, garantire la sicurezza pubblica ed evitare forme di evasione fiscale. (5-09612)