• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09592    il tribunale ordinario di Lanusei nel procedimento penale promosso a carico di M.F. ed altri, per il reato di cui all'articolo 437, commi 1 e 2, del codice penale, con ordinanza del 13...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09592presentato daPILI Maurotesto diMartedì 27 settembre 2016, seduta n. 680

   PILI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il tribunale ordinario di Lanusei nel procedimento penale promosso a carico di M.F. ed altri, per il reato di cui all'articolo 437, commi 1 e 2, del codice penale, con ordinanza del 13 febbraio 2015, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per esso allo Stato, la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della regione e degli enti locali sul cui territorio si è verificato il danno, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza;
   con decreto 11 luglio 2014, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Lanusei aveva rinviato a giudizio i comandanti militari del Poligono Interforze Salto di Quirra e del suo distaccamento a mare di Capo S. Lorenzo, succedutisi nei rispettivi comandi dal marzo 2001 al 2012, imputando loro il reato di cui all'articolo 437, commi 1 e 2, codice penale;
   agli imputati era stato contestato di aver omesso l'adozione di precauzioni e cautele nell'esercizio delle attività militari, tra cui anche la collocazione di segnali di pericolo di esposizione di uomini ed animali a sostanze tossiche e radioattive presenti nelle aree ad alta intensità militare, cagionando così un persistente e grave disastro ambientale con enorme pericolo chimico e radioattivo per la salute del personale civile e militare del Poligono, dei cittadini dei centri abitati circostanti, dei pastori insediati in quel territorio e dei loro animali da allevamento;
   tra le persone offese indicate nel decreto di rinvio a giudizio figuravano lo Stato, la regione autonoma Sardegna, le province di Cagliari e d'Ogliastra, nonché i comuni il cui territorio era stato esposto alle sostanze contaminanti;
   nel corso dell'udienza preliminare e nella prima udienza dibattimentale, si costituivano o avevano fatto richiesta di costituzione di parte civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale la regione autonoma Sardegna, la provincia di Cagliari ed alcuni comuni, nonché numerose persone, tra cittadini, personale militare, allevatori e loro familiari, che avevano lamentato danni patrimoniali alla salute, da esposizione a sostanze nocive e da perdita parentale;
   tutti questi soggetti avevano chiesto anche la chiamata in causa, quale responsabile civile dei danni asseritamente patiti, lo Stato italiano, il quale si costituiva in persona del Presidente del Consiglio dei ministri;
   con istanza depositata all'udienza del 29 ottobre 2014, la regione autonoma Sardegna, quale ente sul cui territorio si era prodotto il danno descritto nel capo di imputazione, aveva chiesto, altresì, di costituirsi parte civile per il risarcimento del danno ambientale, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 311, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento del danno ambientale;
   la Corte costituzionale, con decisione del 19 aprile 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 311, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal tribunale ordinario di Lanusei;
   sin da quella data, 19 aprile 2016, o dalla sua pubblicazione avrebbe potuto, dunque essere fissata l'udienza per la ripresa del processo riferito ai reati gravissimi quali l'omessa adozione di precauzioni e cautele nell'esercizio delle attività militari, tra cui anche la collocazione di segnali di pericolo di esposizione di uomini ed animali a sostanze tossiche e radioattive presenti nelle aree ad alta intensità militare, che hanno cagionato un persistente e grave disastro ambientale con enorme pericolo chimico e radioattivo per la salute del personale civile e militare del Poligono, dei cittadini dei centri abitati circostanti, dei pastori insediati in quel territorio e dei loro animali da allevamento;
   appare all'interrogante improcrastinabile procedere alla fissazione della nuova udienza, anche alla luce della gravità della situazione ambientale e dei reati evidenti documentati puntualmente e in modo inequivocabile negli atti dell'inchiesta;
   risulterebbe incomprensibile e ingiustificabile un ulteriore ritardo proprio per la delicatezza del processo stesso, considerata anche quella che a giudizio dell'interrogante, si è rilevata una grave inerzia manifestata dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che non si è costituito parte civile per chiedere il risarcimento del danno ambientale;
   tutto ciò necessiterebbe, per l'interrogante di un intervento autorevole del Ministero della giustizia, anche alla luce di paventati depotenziamenti del tribunale di Lanusei che finirebbero per provocare grave nocumento al corretto e regolare svolgimento del processo stesso;
   la mancata fissazione dell'udienza in questione, ad avviso dell'interrogante, non può in alcun modo essere tollerata e il Ministero della giustizia ha, secondo l'interrogante, il dovere precipuo di assumere ogni iniziativa di competenza in relazione alle cause che ostano al prosieguo dell’iter dibattimentale;
   in tal senso vanno rilevate due circostanze, a giudizio dell'interrogante quantomeno dubbie, circa il trasferimento del pubblico ministero Domenico Fiordalisi, che aveva condotto in modo esemplare le indagini e del capo della squadra mobile di Nuoro Fabrizio Mustaro;
   elementi questi che, per la complessità del processo, non possono non pesare sulla stessa regolare e tempestiva prosecuzione anche per scongiurare possibili e deprecabili prescrizioni –:
   se il Ministro della giustizia non ritenga di valutare se sussistono i presupposti per promuovere ogni iniziativa di competenza presso gli uffici giudiziari di Lanusei;
   per quale motivo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia ritenuto di non doversi costituire parte civile nel dibattimento di cui sopra, in considerazione della gravità dei reati all'ambiente contestati nel rinvio a giudizio. (5-09592)