• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/01107    premesso che:     l'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto la possibilità, per i contribuenti...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01107presentato daMORETTO Saratesto presentato Martedì 27 settembre 2016 modificato Mercoledì 28 settembre 2016, seduta n. 681

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell'avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale;
    l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, nel precisare l'ambito operativo delle predette norme, ha chiarito che esse riguardano i contribuenti riammessi in rateazione a seguito di atto di adesione all'accertamento, al processo verbale di constatazione o all'invito a comparire, oppure per acquiescenza; l'Agenzia, peraltro, in palese contraddizione rispetto al dettato normativo, che nulla dice al riguardo, ha espressamente escluso dal novero dell'agevolazione i contribuenti decaduti che avessero avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione;
    sulla materia è successivamente intervenuto l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, il quale consente la riammissione alla rateizzazione dei contribuenti decaduti dal beneficio alla data del 1o luglio 2016, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta, anche se le rate scadute non sono state integralmente saldate; il comma 2 dell'articolo 13-bis concede di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015: i primi due commi della norma sembrano dunque riferirsi alle somme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero alle rateazioni ottenute dall'agente della riscossione (Equitalia);
    lo stesso articolo 13-bis reca, al comma 3, una specifica disciplina per i debitori decaduti dal 15 ottobre 2015 al 1o luglio 2016 dai piani di rateizzazione concessi nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi: tali contribuenti possono ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate;
    il menzionato comma 3 dell'articolo 13-bis si riferisce alle rateazioni concesse dall'Agenzia delle entrate, con riferimento agli accertamenti con adesione e per acquiescenza (omessa impugnazione) indicati dal decreto legislativo n. 218 del 1997; la norma non menziona espressamente gli altri due istituti deflativi del contenzioso, ovvero la mediazione e la conciliazione, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario;
    tuttavia, sia l'accertamento con adesione sia la mediazione e conciliazione sono tre istituti deflativi del contenzioso i quali perseguono la medesima finalità, ossia di definire bonariamente e velocemente la pretesa contenuta nell'atto di accertamento, e tutti e tre gli istituti presentano le medesime modalità di versamento, con possibilità di rateazione, per espresso riferimento operato dalle norme istitutive all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, cui peraltro rinvia – globalmente – il menzionato articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016;
    pertanto, escludere dall'ambito operativo della riammissione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 gli istituti della mediazione e della conciliazione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie analoghe, disciplinate dalla medesima norma (l'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997), contraddicendo in tal modo lo spirito della disposizione introdotta;
    l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate è riferita comunque a una norma diversa (quella contenuta nella legge di stabilità 2016), la quale ha una portata più limitata dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016,

impegna il Governo:

   a intraprendere ogni iniziativa utile, di carattere interpretativo o normativo, affinché sia rispettato il dettato del menzionato articolo 13-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, che rinvia globalmente alla definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, includendovi anche i predetti istituti della mediazione e della conciliazione;
   a riammettere, anche con un'iniziativa interpretativa aderente alla nuova normativa in vigore dal 2016, alla dilazione del pagamento anche le somme già rateizzate ad esito di conciliazione giudiziale e mediazione nel processo tributario.
(7-01107) «Moretto, Pelillo, Sanga, Marco Di Maio, Ginato, Carella, Fragomeli, Fregolent, Zoggia, Petrini, Barbanti, Ribaudo, Lodolini, Capozzolo».