Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/09642 il nuovo anno scolastico 2016/2017 per varie ragioni ha preso l'avvio in un clima di grande caos e di conflittualità;
con la legge n. 107 del 2015, meglio nota come...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-09642presentato daPANNARALE Annalisatesto diGiovedì 29 settembre 2016, seduta n. 682
PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, PLACIDO, FRATOIANNI, PAGLIA e SCOTTO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
il nuovo anno scolastico 2016/2017 per varie ragioni ha preso l'avvio in un clima di grande caos e di conflittualità;
con la legge n. 107 del 2015, meglio nota come riforma della «Buona Scuola», il Governo, nell'intento di sanare l'atavico problema del precariato storico, ha promesso l'assunzione di circa 100.000 insegnanti ed il completo assorbimento in tre anni dei docenti che permangono ancora nelle graduatorie ad esaurimento;
il piano assunzionale previsto per le fasi B e C, avviato dal Governo con la riforma delle «Buona Scuola», si basava sull'accettazione su base volontaria dell'incarico da svolgersi su scala nazionale in uno qualunque dei cento ambiti scolastici provinciali del Paese e senza preventivamente conoscere quali posti si sarebbero resi disponibili sul territorio, la quantità per le svariate classi di concorso e senza conoscere le modalità con cui sarebbero stati definitivamente collocati in ruolo;
tali circostanze sembrerebbero aver determinato, secondo gli interroganti, i 45.000 docenti delle graduatorie ad esaurimento, a non partecipare, per motivi familiari o personali, alla suddetta fase assunzionale, nonostante avessero il diritto ad essere collocati in ruolo, e ad aspettare pazientemente la conclusione del procedimento di assegnazioni, confidando in quanto previsto per loro dalle vigenti modalità di reclutamento e dalla richiamata legge n. 107 del 2015, come l'assunzione a partire dal corrente anno scolastico 2016/2017 del 50 per cento del personale da concorso e del rimanente personale dalle Graduatorie ad esaurimento. L'articolo 1, comma 109, lettera c), della legge n. 107 del 2015, recita, infatti, che: «per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167,»;
la ratio della norma, con il combinato disposto di quanto previsto dall'articolo 1-bis a seguito dell'approvazione del cosiddetto «emendamento Puglisi», in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42 del 2016 («Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca») che, in itinere, ha sostanzialmente consentito, anche per l'anno scolastico 2016/2017, a tutti i docenti, inclusi i neoassunti, di richiedere l'assegnazione provvisoria in una provincia di gradimento (assegnazione disposta nel limite dei posti disponibili sia su tutto l'organico dell'autonomia che sull'organico di fatto) in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di immissione in ruolo, si è rivelato, nei fatti, una manovra pregiudizievole per gli iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento e tale da compromettere il regolare scorrimento delle medesime;
inoltre, il risultato della riforma del Governo ha comportato che i posti per legge riservati ai docenti in graduatoria ad esaurimento, venissero utilizzati per le assegnazioni provvisorie dei neoassunti, al fine di farli rimanere nelle loro province di residenza, calpestando ancora una volta i diritti professionali e lavorativi di quanti occupano da anni le graduatorie e lasciandoli senza incarico, senza ruolo, senza garanzie per il futuro;
il carattere «facoltativo» della domanda di assunzione straordinaria non avrebbe dovuto, proprio in quanto tale, costituire oggetto di discriminazione o di scelte svantaggiose per quanti hanno deciso (sicuramente per validissimi motivi) di non presentarla. Inoltre, sempre nel rispetto dei diritti di questi ultimi sarebbe stato più giusto, ad avviso degli interroganti, prevedere che solo una parte dell'organico di fatto venisse utilizzato per le assegnazioni provvisorie, lasciando il restante per gli incarichi per le assunzioni a tempo indeterminato;
ogni anno la mobilità nazionale riduce considerevolmente la probabilità di scorrimento delle graduatorie ad esaurimento; si tratta di un disagio, come si è visto, che quest'anno si è rivelato ancora più penalizzante per coloro che legittimamente non hanno accettato di produrre la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni volontarie della cosiddetta «Buona Scuola» ed affidare le proprie sorti professionali ad un algoritmo, ma piuttosto che aspettare l'applicazione della normativa vigente che, da sola, avrebbe dovuto garantire loro il riconoscimento dei diritti acquisiti;
in diverse regioni meridionali sono in atto iniziative legali a tutela dei posti residuali delle graduatorie ad esaurimento contro le suddette assunzioni provvisorie –:
alla luce di quanto esposto, se il Ministro interrogato non ritenga di dover assumere iniziative per procedere con urgenza all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di cui la scuola ha immediato bisogno viste le migliaia di cattedre vacanti e disponibili annoverate indebitamente nell'organico di fatto;
se non ritenga di dover escludere che in futuro possano concedersi ulteriori deroghe alla normativa in materia di mobilità scolastica che prevede la permanenza per almeno tre anni nella provincia di immissione in ruolo e l'assegnazione provvisoria o il trasferimento concessi sul 50 per cento delle disponibilità organiche;
quanti siano i pensionamenti previsti per i prossimi anni nel comparto scuola, al fine di avere una previsione di massima di quanti posti di ruolo potranno essere assegnati a quel 50 per cento di docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che dovranno essere assunti entro il 2018. (5-09642)