• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09628    le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici sono realtà, spesso di modesta entità, costituite da lavoratori autonomi e professionisti non iscritti ad albi...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09628presentato daGIACOMONI Sestinotesto diGiovedì 29 settembre 2016, seduta n. 682

   GIACOMONI e BERGAMINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici sono realtà, spesso di modesta entità, costituite da lavoratori autonomi e professionisti non iscritti ad albi che offrono consulenze utilizzando prevalentemente il proprio lavoro intellettuale senza ricorrere a beni strumentali di rilievo;
   per le ragioni di cui sopra, essendo il «prodotto» di tali realtà costituito in buona sostanza dalle conoscenze e dalle abilità del singolo associato, gli studi associati e le realtà semplici raramente ricorrono all'assunzione di personale dipendente o all'acquisto di beni strumentali e si considera che svolgano attività di lavoro autonomo e non di impresa;
   la Corte di cassazione, più volte sollecitata dai contribuenti sulla sussistenza dell'obbligo per tali realtà di pagare l'imposta regionale sulle attività produttive, la cosiddetta Irap, si è pronunciata in maniera talvolta discordante, adottando però un orientamento che aveva come comune denominatore l'idea che non fossero tenuti al pagamento dell'Irap i soggetti non dotati di un'autonoma organizzazione, intendendosi con quest'ultima definizione la presenza di personale dipendente ed il ricorso a beni strumentali di rilievo;
   l'orientamento di cui sopra era talmente consolidato che diversi studi associati e società semplici versavano l'Irap e poi ne chiedevano, ed ottenevano, il rimborso;
   tuttavia, le recenti sentenze n. 7291/2006 e n. 7371/2016 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno completamente ribaltato il precedente orientamento affermando che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette ad Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono;
   migliaia di contribuenti, la cui unica colpa è quella di aver rispettato una normativa poco chiara basandosi su ripetute sentenze interpretative della Corte di cassazione, si trovano ora esposti al rischio di dover versare non solo l'Irap «arretrata» ma anche gli interessi e le sanzioni pari al 90 per cento del dovuto –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda sopra esposta e se non intenda assumere iniziative normative per fare chiarezza sulla materia;
   se non intenda assumere le iniziative di competenza per sanare quantomeno le situazioni pregresse, fino a poco tempo fa non considerate violazioni. (5-09628)