• Testo DDL 2542

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Atto a cui si riferisce:
S.2542 Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2542
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del deputato BURTONE

(V. Stampato Camera n. 1623)

approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera
dei deputati il 28 settembre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 settembre 2016

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
e dei conflitti nel mondo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 1º febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.

1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.

1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».

2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.