• Testo approvato 2522 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2522 [Assestamento Bilancio 2016] Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2522

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono introdotte, per l'anno finanziario 2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, le parole: «53.400 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «64.000 milioni di euro».

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 80;

2) Marina n. 19;

3) Aeronautica n. 72;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 55;

3) Aeronautica n. 14;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 97;

2) Marina n. 18;

3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 281;

2) Marina n. 280;

3) Aeronautica n. 248;

4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 268;

3) Aeronautica n. 275.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 198;

3) Aeronautica n. 135».

Art. 4.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del presente esercizio possono esserlo, in conto residui, nell'esercizio successivo».

2. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE