• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01941/027 premesso che: l'articolo 5 del provvedimento al nostro esame detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/027presentato daAIELLO Ferdinandotesto diLunedì 27 gennaio 2014, seduta n. 160

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento al nostro esame detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti;
in particolare, il comma 1 stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'istituto (si tratta, in sostanza, delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge);
la norma riprende, ampliandolo, il principio contenuto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, secondo il quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia (che è organo nominato dai partecipanti al capitale) non ha ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (ossia la vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria);
il comma 2 prevede che il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia;
lo Statuto della Banca d'Italia, nella formulazione precedente, già prevedeva tale composizione del Consiglio superiore (Governatore e 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca);
la novità apportata dal comma 2 consiste pertanto nell'istituzione di apposito comitato a cui viene affidato il compito di selezionare una lista di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, da sottoporre per l'elezione alle assemblee presso le sedi della Banca,

impegna il Governo

a richiedere alla Banca d'Italia una valutazione, da trasmettere anche alle Camere, sull'opportunità di un'eventuale adozione di iniziative normative per la soppressione del Consiglio superiore dell'istituto al termine dell'operazione sul capitale della Banca stessa di cui al Titolo II del decreto al nostro esame, venendo sostanzialmente meno molte delle sue reali funzioni.
9/1941/27. Aiello, Paglia, Lavagno, Boccadutri.