• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06468 GINETTI, CUOMO, SOLLO, MIRABELLI, CANTINI, LAI, ALBANO, CUCCA, BERTUZZI, ZANONI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, MATTESINI, AMATI, PADUA, PAGLIARI, IDEM, VACCARI, ANGIONI, ASTORRE - Ai Ministri...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06468 presentata da NADIA GINETTI
giovedì 6 ottobre 2016, seduta n.695

GINETTI, CUOMO, SOLLO, MIRABELLI, CANTINI, LAI, ALBANO, CUCCA, BERTUZZI, ZANONI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, MATTESINI, AMATI, PADUA, PAGLIARI, IDEM, VACCARI, ANGIONI, ASTORRE - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

il decreto legislativo n. 175 del 2014, in attuazione dell'art. 7 della legge delega sulla semplificazione fiscale n. 23 dell'11 marzo 2014, ha previsto l'istituzione del modello 730 precompilato, per i lavoratori dipendenti e pensionati;

al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di avere tutte le informazioni da inserire in dichiarazione, i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni entro il 7 marzo, mentre gli enti che erogano mutui, imprese assicuratrici, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari devono trasmettere i dati entro il 28 febbraio;

a partire dall'anno 2015, anche le farmacie, le Asl e tutti gli altri enti sanitari sono tenuti all'obbligo di comunicare al "Sistema Tessera Sanitaria" le informazioni riguardanti le prestazioni erogate ad ogni singolo contribuente, in modo che il modello 730 precompilato non veda limitare l'ambito di operatività del provvedimento semplificativo concepito per rendere il cittadino autonomo da ogni assistenza fiscale, per altro a pagamento da parte del medesimo ed onerosa da parte dello Stato;

la dichiarazione precompilata può essere accettata, oppure modificata, dal contribuente prima di essere trasmessa; nel primo caso, l'amministrazione finanziaria non fa alcun controllo formale, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014, mentre, se il contribuente decide di aggiungere o correggere modificando il modello 730 precompilato, ovvero si determini un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi in maniera automatizzata, qualora vi siano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, visto quanto disposto dall'art. 5, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo;

lo stesso controllo automatizzato è previsto se la correzione avviene, tramite il CAF o un professionista abilitato direttamente nei confronti del CAF o del professionista che ha attestato (con visto di conformità) la regolarità della documentazione, a supporto dei dati oggetto di integrazione, ovvero se si determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro;

rilevato che a parità di trattamento nel sistema di controllo del modello 730, sia precompilato, che presentato tramite CAF o professionista abilitato, i rimborsi per importi superiori a 4.000 euro seguono un trattamento disomogeneo, poiché i crediti d'imposta dei modelli 730 presentati a mezzo CAF o professionista abilitato, sono rimborsati nel mese di luglio mentre per quelli del modello 730 precompilato, il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine;

considerato che:

la legge delega sulla semplificazione fiscale n. 23 del 2014, recepita in parte dal decreto legislativo n. 175 del 2014, ha lo scopo di snellire le attività della pubblica amministrazione, ed in particolare dell'amministrazione finanziaria, sburocratizzando i rapporti tra Stato e cittadino con una maggiore semplificazione ed efficienza di sistema, in modo da rendere più fluidi i rapporti tra soggetti e recuperare tempi e risorse da dedicare ad attività? che possano creare valore;

con riferimento allo strumento del modello 730 precompilato, è stata proposta una campagna pubblicitaria, con la promozione della dichiarazione precompilata a cura dell'Agenzia delle entrate, con lo slogan "Fisco Semplice: meno oneri, più certezze", sul canale "Youtube" dell'Agenzia delle entrate, attraverso un video tutorial sul modello 730 precompilato; il video, predisposto anche nel linguaggio dei segni, illustra passo dopo passo tutte le operazioni da effettuare per accedere all'area, autenticarsi, visualizzare le informazioni e operare all'interno del sito, con pubblicità nei principali quotidiani e passaggi televisivi;

valutato che a giudizio degli interroganti la disparità di trattamento nei rimborsi IRPEF penalizza, in concreto, i cittadini che si sono avvalsi della modalità di dichiarazione dei redditi tramite modello 730 precompilato,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di evitare il discrimine nei tempi dei rimborsi d'imposta tra chi presenta il modello 730 precompilato (6 mesi) e chi il modello 730 a mezzo CAF o professionista abilitato (un mese) e se di tale discrimine sia informato preventivamente il cittadino, atteso che le somme a rimborso, se dovute, sono un diritto da tutelare in maniera identica, indipendentemente dal "mezzo" con cui si presentano le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate;

entro quale data ritengono che vi sarà un sistema comunicativo da parte dei soggetti che certificano oneri deducibili (art. 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - spese mediche, dispositivi medici, spese per la casa e per la famiglia, agevolazioni per la scuola e lo sport, spese veterinarie, erogazioni liberali) e oneri detraibili (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - le spese funebri, frequenza di corsi universitari, ristrutturazioni edilizie, arredo di immobili ristrutturati e per gli interventi di riqualificazione energetica), al fine di rendere completo il modello 730 precompilato ed evitare che sia onere del cittadino inserire i dati mancanti ampiamente certificabili.

(4-06468)