• Testo DDL 1248

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Atto a cui si riferisce:
S.1248 [Proroga Missioni Militari 2014-Primo Semestre] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1248
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
dal Ministro della difesa (MAURO)
e dal Ministro dell’interno (ALFANO)
di concerto con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2014

Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Onorevoli Senatori. -- Il provvedimento in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di dodici articoli.

Il Capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

L'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata, da ultimo, dalla decisione 2013/241/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013. La missione ha il mandato di assistere le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili.

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione -- prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 (come modificata dall'azione comune 2007/720/PESC del Consiglio dell'8 novembre 2007) a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, da ultimo, dalla risoluzione 2123 (2013) del 12 novembre 2013 -- ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

Il comma 3 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 1, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2114 (2013) del 30 luglio 2013. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella «buffer zone».

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile.

L'articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

In particolare, il comma 1, autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2120 (2013) adottata il 10 ottobre 2013, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di governo, estendere il controllo del governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione Europea e dagli organismi internazionali di sostegno. Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella Regione Ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, prorogata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010, a sua volta modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/240/PESC del Consiglio del 27 maggio 2013, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare ad un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell'Afghan National Civil Order Police (ANCOP). L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata «transition», che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle Autorità afgane, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF), entro l'anno 2014, della «full responsibility», a premessa della conclusione della missione ISAF (fine della fase 4 «transition» ed inizio della fase 5 «redeployment»). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri «technical enablers») sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan.

Il comma 2 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan.

Il comma 3 autorizza la spesa per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, prorogata, da ultimo, dalla risoluzione 2115 (2013) adottata il 29 agosto 2013, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'International support Group for Lebanon (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al Governo, il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue line.

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità Palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell'Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato d'Israele. L'attività di addestramento sarà svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata dalla decisione 2013/355/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità Nazionale Palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, riconfigurata dalla decisione 2010/784/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2010 e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/354/PESC del Consiglio del 3 luglio 2013. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e Ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'azione comune 2008/736/ PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 settembre 2008, prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/446/PESC del Consiglio del 6 settembre 2013. La missione ha il compito di effettuare una vigilanza civile sulle azioni delle parti in ordine al pieno rispetto dell'accordo in sei punti concluso tra Mosca e Tiblisi l'8 settembre 2008 grazie alla mediazione dell'Unione europea, compreso il ritiro delle truppe, operando in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

L'articolo 3 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013. La missione ha il mandato di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare -- a breve termine -- la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree libiche e per sviluppare -- a più lungo termine -- una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere; per conseguire tali obiettivi la Missione svolge compiti di sostegno alle autorità libiche per rafforzare sia i servizi di frontiera mediante attività di formazione e accompagnamento (ciò in vista di una strategia nazionale libica di gestione integrata delle frontiere), sia le capacità operative istituzionali libiche.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga della missione italiana in Libia per le attività di assistenza, supporto e formazione svolte dal personale militare, in linea con il quadro generale di riferimento delineato dalla risoluzione 2040 (2012) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 marzo 2012 -- richiamata dalla risoluzione 2095 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 14 marzo 2013 --, che ha modificato il mandato della missione UNSMIL istituita dalla risoluzione 2009 (2011) del 16 settembre 2011, assegnandole il compito, nel pieno rispetto del principio di responsabilizzazione a livello nazionale, di assistere e sostenere le autorità libiche, offrendo consulenza strategica e tecnica per gestire il processo di transizione democratica, promuovere lo Stato di diritto, ripristinare la sicurezza pubblica, affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla.

Il comma 2 autorizza la spesa per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), già illustrata in riferimento al comma 1.

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle quattro unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica (corsi di qualificazione tecnico-marinaresca), in attuazione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, rilanciati in occasione della cosiddetta «Tripoli Declaration» sottoscritta il 21 gennaio 2012.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come modificata, da ultimo, dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo 2012, e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield. Entrambe le operazioni militari svolgono -- secondo quanto previsto dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2125 (2013) del 18 novembre 2013 -- attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria al largo della Somalia e sono condotte in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il mandato dell'operazione militare Atalanta prevede la protezione delle navi del PAM (Programma alimentare mondiale) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia, e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata e di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni, purché le condizioni del trasferimento siano stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante. L'operazione della NATO Ocean Shield, complementare a quella dell'Unione europea, prevede, laddove non sia disposta la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG 1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden.

Il comma 5 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor. La missione EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata e prorogata, da ultimo, dalla decisione 2013/44/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013, è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi. La missione EUCAP Nestor, di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/367/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 9 luglio 2013, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della governance marittima. L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo l'EUCAP Nestor svolgerà i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo Stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione di personale militare italiano nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, all'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale. L'attività di addestramento sarà svolta da personale dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 6 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), di cui alla risoluzione 2100 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 25 aprile 2013, che richiama la risoluzione 2071 (2012), nella quale il Consiglio di sicurezza aveva espresso profonda preoccupazione per le conseguenze dell'instabilità nel nord del Mali sulla regione e al suo esterno, sottolineando la necessità di rispondere rapidamente per preservare la stabilità in tutta la regione del Sahel, invitando, inoltre, i partner internazionali, compresa l'Unione europea, a fornire assistenza, consulenza, formazione e potenziamento delle capacità all'esercito e alle forze di sicurezza del Mali. La missione ha il seguente mandato: conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali; sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello Stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in Mali (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere); proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale, le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento; promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani; dare sostegno per l'assistenza umanitaria; operare per la salvaguardia del patrimonio culturale; realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali. Nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, l'EUCAP Sahel Niger - di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, modificata dalla decisione 2013/368/PESC del Consiglio del 9 luglio 2013 -- è tesa a consentire alle autorità nigerine di attuare la dimensione di sicurezza della loro strategia per la sicurezza e lo sviluppo, nonché a migliorare il coordinamento regionale nel contrastare le sfide alla sicurezza comune. In particolare, l'EUCAP Sahel Niger mira a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire gli obiettivi, l'EUCAP Sahel Niger: fornisce consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo a livello nazionale, complementare agli altri attori; sostiene lo sviluppo di un coordinamento regionale ed internazionale globale nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; rafforza lo Stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative in ambito penale e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione; sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza nigerine; contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza. L'EUTM Mali -- di cui alla decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 -- ha il mandato di rispondere alle esigenze operative delle Forze armate maliane (FAM), fornendo sostegno nella formazione delle FAM e altresì fornendo formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani. Ciò al fine ultimo di rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico delle FAM da parte delle autorità civili.

L'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per le esigenze relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Il comma 2 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

Il comma 3 autorizza la spesa per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia e Somalia, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito:

alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento;

alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;

al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;

alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1;

articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, nonché nella missione del Corpo della guardia di finanza in Libia, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;

articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298 (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti;

articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi;

articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;

articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del citato codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4--ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e il computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

Nel medesimo comma 1 dell’articolo 5 è, altresì, richiamato l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451.

Il comma 2 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003: Determinazione, in unità euro, delle diarie di missione all’estero del personale statale, civile e militare, delle università e delle scuole (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003).

Il comma 3 individua, per il calcolo dell'indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour e alle operazioni militari per il contrasto della pirateria (Atalanta e Ocean Shield). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a centoventi giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130).

L'articolo 6 prevede, al comma 1, l'applicazione alle missioni internazionali di cui al presente decreto delle speciali disposizioni in materia penale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.

Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al presente decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame -- che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare -- è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro. L'individuazione del tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

L’articolo 6 del presente decreto rinvia anche all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge n. 152 del 2009, in cui sono previste disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano le missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

a) la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal presente decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

b) la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal presente decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 2 dell’articolo 7, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l'articolo 8 autorizza la spesa per iniziative di cooperazione volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Per quanto riguarda l’Afghanistan si intende proseguire gli impegni già assunti nelle conferenze internazionali di Bonn e Tokyo. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF. L'attuale fase di transizione, il 2014 sarà l'anno delle elezioni presidenziali, e la successiva fase di trasformazione richiedono infatti il mantenimento dell'impegno finanziario per sostenere l'autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la governance, promuovendo l'accesso allo sviluppo socio-economico della popolazione in modo sostenibile.

A Tokyo la Comunità dei donatori e il Governo Afghano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggior sostenibilità del bilancio afghano (Hard Deliverables); la comunità internazionale ha anche assunto l'impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50 per cento) e di allineare almeno l'80 per cento dei finanziamenti ai programmi nazionali afghani. Ciò allo scopo di favorire la sostenibilità e promuovere un miglioramento della capacità di investimento delle autorità locali sul territorio. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso i programmi nazionali afghani, l'ARTF e i programmi di governance) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Anche nel 2014, si darà priorità alla regione occidentale ed in particolare alla provincia di Herat, privilegiando lo sviluppo rurale, il miglioramento del reddito e delle infrastrutture.

Nelle proposte formulate si è ovviamente tenuto conto dei settori prioritari indicati dall'accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/rule of Law, infrastrutture, sviluppo rurale/agricoltura) e degli ambiti trasversali e settori di impegno citati dall'accordo (gender, sanità, patrimonio culturale).

L'impegno italiano troverà concreta attuazione anche sul piano bilaterale mediante contributi alle amministrazioni locali per il sostegno ai programmi di formazione e per la cooperazione nel settore universitario, della sanità e in quello archeologico; e ancora mediante contributi agli organismi internazionali, tra i quali l'Unicef, per il sostegno alla frequenza scolastica gli organismi internazionali.

Per quanto riguarda l'Iraq, nel corso del 1º semestre 2014, sul piano bilaterale, si intende continuare l'intervento a sostegno dello sviluppo del paese con interventi selettivi volti a massimizzare l'impatto delle attività svolte. Occorrerà quindi mantenere una struttura di monitoraggio e coordinamento per accompagnare i diversi progetti in essere e garantire assistenza tecnica in loco alle autorità irachene in particolare per l'utilizzo del credito di aiuto.

Pertanto le risorse finanziarie saranno destinate al Progetto di capacity-building per la valorizzazione a livello internazionale del patrimonio culturale iracheno, all'intervento integrato nel settore agricolo nelle province meridionali dell'Iraq, al progetto di capacity-building delle autorità sanitarie irachene sul monitoraggio epidemiologico, a quello di assistenza tecnica al Ministero delle finanze iracheno e anche al monitoraggio e al coordinamento dei programmi di sviluppo in corso di realizzazione in Iraq e per l'assistenza tecnica al Paese per l'utilizzo della linea di credito. L'intervento italiano sarà anche destinato, mediante contributi finanziari, al sostegno di iniziative realizzate da organismi internazionali.

Per quanto riguarda la Siria e i Paesi limitrofi si darà seguito all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione del Vertice G20 di San Pietroburgo, e pertanto si proseguirà nelle azioni e negli interventi destinati alla popolazione civile in fuga dal conflitto in Siria tenendo anche conto del carattere regionale della crisi siriana, che coinvolge anche i Paesi limitrofi (in particolare Libano, Giordania ed Iraq). Si opererà attraverso gli organismi multilaterali presenti nel Paese (Nazioni Unite e Croce Rossa).

Si prevede l'erogazione di un contributo a favore del Syria Recovery Trust Fund (SRTF) tedesco-emiratino, destinato a finanziare iniziative di immediato impatto (alimenti, acqua, energia, sanità e sicurezza) e di supporto ai Consigli locali, nonché a sostenere il processo di ricostruzione della Siria; si prevede altresì il finanziamento di iniziative in corso nel settore della ricostruzione e riabilitazione dei servizi di base in Siria, in collaborazione con la Assistance Coordination Unit (ACU) della National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Force. Per quanto concerne gli interventi di emergenza si prevede il finanziamento di iniziative, anche con il concorso di ONG italiane, nei settori materno-infantile, della sicurezza alimentare, dell'assistenza ai rifugiati, della protezione, del rafforzamento dei servizi di base, dell'educazione, nonché la partecipazione alle iniziative delle Agenzie ONU attive sul canale umanitario: la FAO per progetti di riabilitazione di reti idriche, semina, ripresa e potenziamento della attività e infrastrutture agricole; il PAM per forniture alimentari urgenti; l'UNICEF per assistenza materno-infantile, protezione ed educazione e l'UNRWA per l'assistenza ai rifugiati palestinesi e la partecipazione allo SHARP (Syria Humanitarian Assistance Response Plan) e RPP (Regional Response Plan) avendo a mente la priorità di garantire adeguate risorse a favore dell'accoglienza dei rifugiati ospiti nei campi, nonché per interventi nei settori della protezione, sicurezza alimentare, salute, acqua, educazione, nutrizione e contrasto alla gender based violence.

Per quanto concerne la Libia si prevede di destinare risorse finanziarie per la realizzazione di progetti di assistenza umanitaria nei settori della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione o, in alternativa, nel settore della salute, la cui esecuzione verrebbe affidata ad agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato internazionale della Croce rossa.

In continuità con la strategia seguita in Somalia dalla Cooperazione italiana, basata sia sull'aiuto d'emergenza che sul sostegno al capacity building istituzionale, si prevede la partecipazione finanziaria italiana per il sostegno al bilancio dello stato somalo anche mediante un eventuale ricorso ad un Trust Fund presso la Banca Mondiale o altra agenzia internazionale, il contributo all' UNICEF per interventi nel settore dell'educazione e per la scolarizzazione di un milione di bambini e giovani somali. In aggiunta si prevede di dare sostegno ai progetti inclusi in quelli delle Nazioni Unite e della Croce rossa internazionale.

Per quanto riguarda altri Paesi dell'area si prevede l'erogazione di un contributo agli Organismi internazionali che operano nel quadro dell'appello consolidato delle Nazioni Unite 2014 per il Mali (in primis mediante il sostegno ai programmi alimentari e nutrizionali del PAM) e del Comitato della Croce rossa internazionale, nonché degli altri appelli ONU per i paesi limitrofi ed interessati dalla crisi nel Sahel, anche nella prospettiva di una piena operatività dell'istituendo fondo prospettato dal Presidente Prodi nel quadro della strategia integrata per il Sahel. Per il Sudan si prevede l'erogazione di un contributo ad UNFPA per il finanziamento di un programma pe la protezione delle donne e dei bambini nei campi rifugiati; il sostegno al programma sanitario dell’Unione europea (cooperazione delegata) in favore delle popolazioni vulnerabili sudanesi denominato «Strengthening Sudan Health Service -- SHSS» nonché il finanziamento di attività nel settore sanitario, idrico e dell'educazione da realizzare con il concorso di ONG cui potrebbe aggiungersi un contributo a favore di UNHCR o altra agenzia internazionale per attività di assistenza a favore delle popolazioni del Darfur.

Infine per quanto riguarda il Sud Sudan si ritiene essenziale mantenere il sostegno alle giovani istituzioni di Juba, attraverso l'erogazione di un contributo ad UNICEF per il finanziamento di un programma educativo rivolto a sfollati interni, rifugiati e comunità ospitanti nelle situazioni di maggiore emergenza. Inoltre si prevede la prosecuzione degli interventi nei settori dell'acqua e gestione del territorio, sicurezza alimentare, salute e istruzione nonché il finanziamento di un progetto di assistenza e protezione a favore dei rifugiati eritrei e somali, in particolare di quelli a rischio di essere vittime dei trafficanti di essere umani.

L'azione della cooperazione italiana sarà altresì destinata al Pakistan, prevalentemente nel settore dello sviluppo rurale, dove si concentrano maggiormente le condizioni di povertà, nei settori sociali, con attenzione ai gruppi maggiormente vulnerabili, come le minoranze. I fondi richiesti intendono mantenere tali priorità, prevalentemente attraverso attività di capacity-building, per il rafforzamento delle istituzioni pakistane competenti per tali settori.

In Myanmar si prevede inoltre di realizzare interventi di capacity-building per il rafforzamento delle capacità istituzionali al fine di avviare la programmazione di politiche di sviluppo socio-economico nei settori dello sviluppo rurale e dei servizi di base cui vanno aggiunti l'erogazione di un contributo alla Banca Mondiale in sostegno del programma di sviluppo rurale, all'UNIDO per programma di sviluppo dell'imprenditoria locale e la partecipazione al Trust Fund 3 MDG -- sanità UNOPS.

L'articolo 9 disciplina le attività di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Per quanto concerne la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai fondi fiduciari della NATO e dell'ONU nonché alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il contributo alla Iniziativa Adriatica Ionica (IAI).

È previsto inoltre il finanziamento degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio. Sono inoltre dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza.

Il comma 8 dell’articolo 9 prevede -- al fine di corrispondere all'impegno assunto in ambito NATO -- la partecipazione finanziaria italiana alla ristrutturazione del Quartier generale della NATO in Bruxelles; la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 8 è operata mediante le risorse già accantonate nella Tabella B, alla voce Ministero degli affari esteri, allegata alla legge di stabilità 2014.

Il comma 9 recepisce nell'ordinamento interno la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 e le conseguenti decisioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. Coerentemente con le finalità della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 18 novembre 1995, n. 496, viene conseguentemente autorizzata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la partecipazione italiana a tali attività, nello stretto rispetto del quadro internazionale di riferimento e conformemente agli impegni assunti dalla comunità internazionale, illustrati il 12 dicembre 2013 dal Ministro degli affari esteri nel corso della seduta congiunta delle Commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Viene quindi ribadito che, anche in eventuale deroga alle disposizioni della citata legge n. 496 del 1995, l'ordinamento italiano consente tutte le condotte necessarie all'attuazione del predetto quadro internazionale di riferimento, in quanto strettamente funzionali alle finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

L'articolo 10 prevede, ai commi 1 e 2, disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista all'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5 e all'articolo 7 del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Detta disciplina, in relazione al regime degli interventi, prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili -- anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti -- in tema di:

a) conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione;

b) invio di personale estraneo alla P.A. in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione Europea;

c) contratti per acquisti e lavori;

d) limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità).

Il comma 3 è inteso ad integrare l'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al fine di prevedere che le risorse del fondo, istituito per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, possano essere utilizzate anche per l'adozione di misure di sicurezza informatica.

Il Capo III prevede disposizioni finali.

In particolare, l'articolo 11 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto.

L'articolo 12 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente provvedimento, individuato nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche.

L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze.

L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.

Analisi tecnico-normativa

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Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1.

(Europa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 40.761.553 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 136.667 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.955.665 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 721.660 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 61.490 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 131.738 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 8.722.998 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Articolo 2.

(Asia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 235.156.497 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 9.056.445 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 352.579 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 81.523.934 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.216.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 60.105 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 63.240 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 185.495 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Articolo 3.

(Africa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 5.118.845 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 132.380 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 3.604.700 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 25.124.097 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.062.139 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché nell'ambito delle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.337.010 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

Articolo 4.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 117.163.246 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 7.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa complessiva di euro 3.085.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.200.000 in Afghanistan, euro 1.600.000 in Libano, euro 20.000 nei Balcani, euro 65.000 nel Corno d'Africa, euro 100.000 in Libia, euro 100.000 in Somalia.

4. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) alle Forze armate somale: n. 50 veicoli tipo ACM80, effetti di vestiario ed equipaggiamento. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 805.000;

b) alla Repubblica Islamica dell'Afghanistan: materiali e attrezzature costituenti un sistema di monitoraggio meteonivologico;

c) al Regno Hascemita di Giordania: n. 2 veicoli VBL PUMA;

d) alla Repubblica tunisina: n. 25 giubbetti antiproiettile.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali, MINUSMA e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 6, e 3, comma 4, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia penale)

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 8.

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 34.700.000, ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Articolo 9.

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.110.160 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America centrale, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 800.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN Staff college di Torino, all'Unione per il Mediterraneo e al segretariato dello IAI.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 2.618.406 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 12.742.128 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, la spesa di euro 1.369.262 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare.

8. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1º agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla ristrutturazione del Quartier Generale della NATO in Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.647.276 per l'anno 2014 e a euro 34.665.051 per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

9. Sono autorizzate, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, le attività, incluse quelle presupposte e conseguenti, di cui al paragrafo 10 della predetta risoluzione, specificate nelle pertinenti decisioni del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.

(Regime degli interventi)

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1º ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la parola «passiva» sono inserite le seguenti: «, anche informatica,».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, escluso il comma 8, pari complessivamente a euro 619.079.091 per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a euro 613.978.095, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

b) quanto a euro 5.100.996, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2014.

NAPOLITANO

Letta -- Bonino -- Mauro -- Alfano -- Cancellieri -- Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri