• Testo DDL 1230

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Atto a cui si riferisce:
S.1230 Modifiche al Codice Civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1230
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MUSSOLINI, Stefano ESPOSITO, PALMA, RIZZOTTI, PELINO, BRUNO, MINZOLINI, MANDELLI, ALICATA, VALENTINI, CARRARO, D’AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, Mariarosaria ROSSI, LIUZZI, CALIENDO, FALANGA, ZIZZA, RAZZI, AMORUSO, Eva LONGO, DE SIANO, SCILIPOTI, ZANONI, MANASSERO, FILIPPIN, FABBRI, BORIOLI, LO GIUDICE, VERDUCCI, CAPACCHIONE, CARDINALI, Elena FERRARA e MATTESINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge interviene sul diritto dei figli ad assumere il cognome di entrambi i genitori.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre.

La Corte di Strasburgo ha così condannato l'Italia per aver negato tale diritto. Come è noto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, all'articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) si fa riferimento al diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Ed ancora all'articolo 14 (Divieto di discriminazione) i diritti e le libertà riconosciuti nella presente Convenzione devono essere assicurati senza nessuna discriminazione in particolare quella fondata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

La Costituzione italiana richiama poi all'articolo 2 i diritti inviolabili dell'uomo, garantendo sia il singolo che le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Ed all'articolo 3 si sancisce, la pari dignità sociale di tutti i cittadini e la loro uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Pertanto con il presente disegno di legge si intende assumere una iniziativa volta a garantire sia ai figli che ai genitori tali diritti consentendo quindi anche alla madre di poter dare il proprio cognome ai figli.

All'articolo 1, con la modifica dell'articolo 143-bis del codice civile la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito senza l'obbligatorietà presente nell'attuale articolo del codice civile sopra citato.

Il doppio cognome da nubile e da coniugata parrebbe dall'articolo del codice civile un obbligo di legge anzi un automatismo.

Quando una donna italiana si sposa in tutte le registrazioni amministrative è indicata infatti con il proprio cognome e nella carta di identità l'indicazione appare solo se la stessa lo richiede.

La Corte di cassazione con la sentenza n. 1692 del 13 luglio 1961 ha precisato che l'articolo 143-bis del codice civile va interpretato nel senso che la moglie ha il diritto, non l'obbligo, di aggiungere il cognome del marito al proprio.

Ed ancora nel 1997 un parere del Consiglio di Stato indica ai fini dell'identificazione della persona esclusivamente il cognome da nubile.

All'articolo 2 si introduce dopo l'articolo 315-bis sui diritti e doveri del figlio, il diritto del figlio stesso ad assumere il cognome di entrambi i genitori senza impedire alla madre di poter trasmettere il proprio cognome in ottemperanza ai citati articoli della Convenzione europea e della Costituzione italiana.

Infine all'articolo 3 la modifica dell'articolo 262 del codice civile interviene sulla necessità di non eliminare il cognome materno all'atto del riconoscimento da parte del padre sia che il riconoscimento avvenga contemporaneamente, sia che avvenga successivamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. - (Cognome della moglie). -- La moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 315-bis del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 315-ter. - (Diritto del figlio al cognome). -- Il figlio ha diritto di assumere il cognome di entrambi i genitori».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (Cognome del figlio). -- Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume i cognomi di entrambi i genitori. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre».