• Testo DDL 1225

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Atto a cui si riferisce:
S.1225 Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1225
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice FINOCCHIARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014

Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Onorevoli Senatori. -- Il testo del presente disegno di legge riproduce quello di un emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati sul territorio, e approvato, sia pure con parziali modifiche proposte dal governo, all'unanimità dall'Aula.

La mancata conversione del decreto-legge ha impedito che la norma recata dall'emendamento risultasse definitivamente approvata con il voto della Camera dei deputati.

La finalità della modifica al codice delle leggi antimafia è quella di consentire il trasferimento, in via prioritaria e per le finalità istituzionali o sociali già previste dalla legge, al patrimonio di comuni, province o regioni dei beni confiscati a società, e non solo a persone.

La modifica appare particolarmente utile perché l'attuale ordinamento, che prevede per le società confiscate soltanto la liquidazione, la vendita o l'affitto, è criticabile per lo scarso o nullo impatto sociale. Ciò indebolisce fortemente il valore della disciplina sull’effettiva destinazione sociale dei beni confiscati alla mafia e impedisce, per esempio nel caso di patrimoni di società immobiliari, l'utilizzo di essi per soddisfare emergenze abitative a cui, specie nel Mezzogiorno, i comuni non riescono a dare soluzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;

b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;

c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. l'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».