Testo DDL 1225
Atto a cui si riferisce:
S.1225 Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 2014
Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
Onorevoli Senatori. -- Il testo del presente disegno di legge riproduce quello di un emendamento presentato al disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati sul territorio, e approvato, sia pure con parziali modifiche proposte dal governo, all'unanimità dall'Aula.
La mancata conversione del decreto-legge ha impedito che la norma recata dall'emendamento risultasse definitivamente approvata con il voto della Camera dei deputati.
La finalità della modifica al codice delle leggi antimafia è quella di consentire il trasferimento, in via prioritaria e per le finalità istituzionali o sociali già previste dalla legge, al patrimonio di comuni, province o regioni dei beni confiscati a società, e non solo a persone.
La modifica appare particolarmente utile perché l'attuale ordinamento, che prevede per le società confiscate soltanto la liquidazione, la vendita o l'affitto, è criticabile per lo scarso o nullo impatto sociale. Ciò indebolisce fortemente il valore della disciplina sulleffettiva destinazione sociale dei beni confiscati alla mafia e impedisce, per esempio nel caso di patrimoni di società immobiliari, l'utilizzo di essi per soddisfare emergenze abitative a cui, specie nel Mezzogiorno, i comuni non riescono a dare soluzione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. I beni di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell'Agenzia»;
b) all'articolo 117, comma 8 primo periodo, le parole da: «qualora si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse;
c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. l'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».