• Testo DDL 1224

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Atto a cui si riferisce:
S.1224 [Rappresentanza di genere elezioni del Parlamento Europeo] Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1224
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FEDELI, RUSSO, FINOCCHIARO, GIANNINI, DE PETRIS, BISINELLA, FATTORI, Rita GHEDINI, IDEM, PUPPATO, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D'ADDA, DE BIASI, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI, MICHELONI, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PIZZETTI, PUGLISI, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, TONINI, VACCARI, VALENTINI, VERDUCCI e ZANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2014

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è volto a introdurre un meccanismo di riequilibrio di genere nel sistema di elezione dei parlamentari italiani al Parlamento europeo.

L'assenza o la presenza marginale delle donne ai vertici della società è una costante della storia del nostro Paese, da sempre relegato in posizioni imbarazzanti nelle più autorevoli indagini a livello internazionale. Il Global gender gap index, l'indice sul divario di genere stilato annualmente dal World Economic Forum, nel 2013 assegna all'Italia la settantunesima posizione, addirittura dopo la Cina. Gli ostacoli all'accesso delle donne alle posizioni apicali della società sono di origine culturale, radicati in maniera talmente profonda da rendere necessario un intervento legislativo con lo scopo di introdurre un cambiamento in grado di svilupparsi in maniera autonoma.

Dopo le misure introdotte dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, per i consigli di amministrazione delle società pubbliche e private, il tema del riequilibrio di genere è recentemente diventato attuale anche all'interno delle istituzioni, in modo particolare nelle assemblee elettive. La regione Campania è stata la prima regione a prevedere la doppia preferenza di genere per l'elezione del proprio consiglio regionale, con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4. Tre anni dopo il Parlamento ha approvato la legge 23 novembre 2012, n. 215, con la quale sono state introdotte, nelle elezioni dei consigli comunali dei comuni con più di 5.000 abitanti, sia la doppia preferenza di genere sia una «quota di lista», per la quale nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Recentemente anche altre regioni hanno adottato o hanno proposto l'introduzione della doppia preferenza di genere. Questo particolare strumento permette di porre l'accento sull'elemento principale: il riconoscimento del merito, spesso ostacolato da stereotipi di genere. Il presente disegno di legge, dunque, va a modificare l'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introducendo la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza.

Inoltre, perché la possibilità per l'elettore di scegliere candidati di genere diverso sia effettiva e non solo potenziale, nell'articolo 12 della suddetta legge viene inserito un nuovo comma con il quale si obbligano i partiti a presentare delle liste in cui nessuno dei due sessi sia rappresentato in maniera superiore ai due terzi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può esprimere, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze. Nel caso di espressione di più preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza».

Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo l’ottavo comma è inserito il seguente:

«Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. All'interno di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati della lista, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi».