• Testo DDL 1218

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Atto a cui si riferisce:
S.1218 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1218
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (CARROZZA)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GIOVANNINI)
e con il Ministro per l'integrazione (KYENGE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

Onorevoli Senatori. -- Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento G20. Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, senatore Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica Lee Myung-bak, a margine del vertice sulla sicurezza nucleare, tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

L'Accordo in materia di Vacanze-Lavoro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea riveste notevole importanza nel quadro dei rapporti bilaterali ed intensifica la collaborazione tra i due Paesi. Lo spirito dell'Accordo mira a facilitare ed agevolare le procedure amministrative che si applicano all'ingresso ed al soggiorno per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale che consenta di completare la disponibilità dei mezzi finanziari, in favore dei giovani cittadini dei due Paesi.

L'Accordo in esame ha l'intento di offrire maggiori opportunità ai cittadini delle due Parti, particolarmente ai giovani, di apprezzare la cultura ed i costumi dell'altro Paese e di acquisire o perfezionare la conoscenza linguistica del Paese ospitante offrendo, nel contempo, l'opportunità di svolgere un'esperienza lavorativa.

L'Accordo si compone di un preambolo e otto articoli che prevedono quanto segue:

Articolo 1

Specifica requisiti e condizioni per il rilascio di visti vacanze-lavoro, della durata di dodici mesi con ingressi multipli, a favore di cittadini coreani. Il periodo di dodici mesi decorrerà dall'ingresso in territorio italiano. In particolare, gli interessati dovranno presentare domanda presso la rappresentanza diplomatica italiana in Corea, dovranno essere titolari di un passaporto italiano o coreano in corso di validità con durata non inferiore ai diciotto mesi, dovranno essere residenti in Corea, avere un'età compresa tra i diciotto ed i trenta anni compiuti, non avere familiari al seguito, non dovranno avere condanne penali a carico, non aver usufruito di un precedente visto vacanze-lavoro, e dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per mantenersi durante il soggiorno in Italia e per il viaggio, nonché di una copertura assicurativa per spese sanitarie che includa una copertura globale delle spese ospedaliere con validità per tutta la durata del soggiorno.

Lo stesso articolo determina il contingente annuale dei visti per vacanze lavoro che potranno essere rilasciati dall'Italia ai cittadini coreani, fissato, sul principio della reciprocità, in 500 unità, salvo diversa determinazione che non costituirà emendamento sostanziale alla natura dell'Accordo.

Viene altresì richiamato il rispetto delle legislazioni nazionali in materia di lavoro e di previdenza sociale, nonché in materia di soggiorno, con la precisazione che il relativo permesso di soggiorno non è estendibile né convertibile.

Articolo 2

Sancisce gli stessi requisiti, condizioni e princìpi di cui all'articolo 1, riferiti ai cittadini italiani che intendano recarsi in Corea nel quadro dell'Accordo vacanze-lavoro in piena e totale reciprocità con quanto sancito dal precedente articolo a favore dei cittadini coreani.

Articolo 3

Concerne le disposizioni di carattere generale dell'Accordo, in termini di promozione dell'Accordo presso le organizzazioni giovanili e culturali che si incoraggeranno a fornire adeguata assistenza ai suoi beneficiari. Viene contemplato lo scambio di informazioni relativo agli emendamenti alle legislazioni nazionali vigenti nei rispettivi paesi. Viene contemplato il rifiuto all'ingresso a cittadini indesiderati o l'espulsione dal proprio territorio. Viene ribadita la conformità dell'Accordo alle leggi e regolamenti dei rispettivi Paesi, per l'Italia in osservanza anche alla legislazione comunitaria.

Articolo 4

Introduce una clausola di salvaguardia, con la possibilità riconosciuta alle Parti contraenti di sospendere, parzialmente o totalmente, l'Accordo per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica. Le sospensioni vengono comunicate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 5

Individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie in merito all'applicazione dell'Accordo.

Articolo 6

Individua le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 7

Stabilisce le procedure per eventuali emendamenti all'Accordo.

Articolo 8

Stabilisce le modalità per l'eventuale denuncia dell'Accordo.

Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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