• Testo DDL 1214

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Atto a cui si riferisce:
S.1214 [Milleproroghe 2013] Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1214
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Onorevoli Senatori. -- Si illustrano, di seguito, i contenuti del decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, presentato alle Camere per la conversione in legge.

Art. 1. - (Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

Comma 1. Si estende l'ambito temporale di efficacia della semplificazione procedimentale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79. Tale disposizione mira a rafforzare le piena operatività del sistema nazionale di soccorso pubblico assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la previsione, in via transitoria e limitata nel tempo, di modalità semplificate nell'applicazione delle procedure concorsuali interne, preordinate a consentire l'accesso alle qualifiche dei capi squadra e dei capi reparto. Dette qualifiche rivestono, infatti, un ruolo strategico e centrale nel sistema operativo del Corpo nazionale, non surrogabile per lo specifico livello di responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti svolti a salvaguardia delle vite e dei beni della cittadinanza. La norma, tenendo conto delle caratteristiche di snellimento delle procedure di cui al citato articolo 3 (un unico concorso per soli titoli, anziché due concorsi con modalità diverse, cioè per titoli e per titoli ed esami, per ogni annualità), ne proroga la vigenza per l'anno 2014 fino alla copertura dei posti disponibili nelle citate qualifiche.

La proroga dell'efficacia di tale disciplina, peraltro, non solo non comporta oneri aggiuntivi, ma determina anche un sostanziale contenimento delle spese per l'espletamento delle procedure concorsuali in parola. Considerato l'attuale contesto economico-finanziario, tale risparmio di spesa anche per l'anno 2014 acquista un particolare valore sia in relazione al contenimento degli oneri, sia in relazione alla notevole riduzione dei tempi procedimentali.

Comma 2. La proroga riguarda l'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza (articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957). Il medesimo comma 6-septies prevede, inoltre, la non applicazione della disposizione secondo la quale possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale (articolo 133, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005). La vigenza della disposizione è già stata prorogata fino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 388 e 394, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013.

Comma 3. La disposizione prevede la facoltà per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporre la proroga, per un ulteriore anno, del personale comandato, ad eccezione del personale appartenente al comparto scuola, al fine di predisporre un piano di revisione dell'utilizzo del personale medesimo. La proroga in questione potrà naturalmente essere disposta, tenuto conto dei posti disponibili nell'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo assenso dell'interessato e previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate. Il presente intervento normativo non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto del fatto che trattasi di personale già dipendente a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche e che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al momento, provvede già al rimborso delle amministrazioni di provenienza.

Comma 4. Gli interventi di riduzione delle dotazioni organiche previsti dalle recenti misure di contenimento e revisione della spesa pubblica hanno determinato, anche in termini sanzionatori, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti, l'impossibilità, da parte di alcune amministrazioni interessate, di utilizzare nell'anno 2013 le risorse finanziarie dedicate nell'ambito delle rispettive facoltà. In relazione a ciò, al fine di consentire l'utilizzo delle predette risorse nell'anno 2014, si prevede di prorogare di un altro anno:

a) la possibilità di utilizzare il budget relativo alle assunzioni per alcune amministrazioni quali Ministeri, Agenzie, enti pubblici non economici, enti pubblici di ricerca, Corpi di polizia e Università. Si tratta di budget assunzionali relativi ad anni anteriori al 2012 e comunque non oltre il 2008;

b) la possibilità di utilizzare il budget 2013 relativo alle assunzioni delle predette amministrazioni.

I predetti termini sono stati prorogati da ultimo al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Comma 5. La disposizione proroga al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In particolare, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2013, n. 267, sono state, tra l'altro, autorizzate assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle quali le relative procedure sono in corso di realizzazione. Per le medesime si ritiene necessario disporre un' apposita proroga al fine di consentirne il completamento nel corso dell'anno 2014.

Comma 6. La disposizione chiarisce che la riorganizzazione dei Ministeri può avvenire, ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri i cui schemi siano trasmessi entro l'attuale termine del 31 dicembre 2013 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e che siano, comunque, adottati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio 2014. La disposizione prevede inoltre che gli assetti organizzativi definiti con detti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possono derogare alla disciplina vigente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa. Viene, inoltre, stabilito che, per i Ministeri che abbiano provveduto alla trasmissione dei suddetti schemi nel termine previsto, gli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguano fino al 28 febbraio 2014.

Comma 7. Si riconosce la possibilità di utilizzare, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica, lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione dei Ministeri per apportare le opportune modifiche anche ai regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Comma 8. L'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), dispone l'applicazione, a partire dal 2014, della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri, ex articolo 907 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a prescindere che l'eccedenza risulti compensata da una carenza nella dotazione del medesimo grado, in un altro ruolo. La situazione dei gradi apicali del ruolo tecnico-logistico non risulta ancora completamente assestata poiché risente della disomogenea costituzione iniziale di tale ruolo. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno un anomalo sviluppo del ruolo, che determinerà il temporaneo superamento degli organici dei gradi apicali. In tale contesto, i conseguenti provvedimenti di aspettativa per riduzione di quadri potrebbero interferire con le stesse esigenze istituzionali, provocando la cessazione dal servizio attivo di ufficiali che esprimono qualificata competenza ed esperienza professionale. Anche nel ruolo speciale si registra una temporanea e limitata eccedenza nel grado di colonnello, conseguente alle disomogeneità verificatesi a seguito dei provvedimenti di riordino. Tale eccedenza, tuttavia, sopperisce a una parallela carenza che si registra nello stesso grado del ruolo normale; qualora operasse l'aspettativa per riduzione di quadri, pertanto, si sottrarrebbero dal servizio attivo pregiate risorse umane, necessarie a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Nel contempo, sussiste la necessità di allineare quanto più possibile la suddetta disciplina con la previsione di un regime transitorio di avanzamento degli ufficiali, che l'articolo 2248 del decreto legislativo n. 66 del 2010 proroga sino a tutto il 2016 per l'Arma dei carabinieri, durante il quale il Ministro della difesa può intervenire con proprio decreto per modificare, fermi restando i volumi organici complessivi, il numero e i requisiti delle promozioni allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli.

La disposizione proroga a tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per riduzione di quadri non opera, in caso di compensazione.

Comma 9. Con il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il Governo ha esercitato la delega contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, per disciplinare la programmazione e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. L'articolo 7 del suddetto decreto ha introdotto limiti al rapporto tra spese di personale rispetto alle cessazioni e spese di indebitamento per l'anno 2012 (sistema dei cosiddetti «punti organico»), aggregando le facoltà assunzionali e superando il sistema previgente, basato sull'assegnazione delle predette facoltà ad ogni singolo ateneo. La norma è stata introdotta al fine principale di salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, mantenendo esplicitamente ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo determinato e indeterminato previste dalla legislazione vigente. Il comma 6 del medesimo articolo ha indicato in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, lo strumento da adoperarsi per ridefinire, ogni triennio, i limiti previsti dall'articolo 7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere emanato entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e vale per ciascuno degli anni considerati. La norma intende consentire l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad oggi non ancora avvenuta, entro il 30 giugno 2014, in modo da ridefinire i criteri di riparto delle facoltà assunzionali per il triennio 2014-2016, attualmente non coperto dalla ridefinizione che la norma ha suggerito. La norma si limita a intervenire sul meccanismo di ripartizione delle facoltà assunzionali tra gli atenei, ma non modifica il richiamo, contenuto nel decreto legislativo n. 49 del 2012, agli inderogabili limiti assunzionali previsti dalla normativa di razionalizzazione della spesa pubblica.

Comma 10. Viene prorogata fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Commi 11 e 12. L'intervento è volto a prorogare i termini legislativi di prossima scadenza o che, comunque, è necessario prorogare sin d'ora perché possano esplicare i propri effetti sin dal 2014. In particolare, il comma 11 -- specularmente al medesimo intervento operato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettere a) e b), del decreto-legge n. 248 del 2007 (proroga termini 2008), che ha prolungato i periodi transitori in questione dal 2010 al vigente termine del 2015 -- proroga, dal 2015 al 2016, il termine dei regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2, lettera a), e 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 («Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»), i quali, con riferimento al ruolo speciale degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, consentono al Comandante Generale di fissare con propria determinazione (in luogo della misura fissa stabilita a regime per legge), rispettivamente, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello e il numero delle relative promozioni annuali. In sostanza, il regime transitorio che viene prorogato consente al Comandante Generale di determinare la platea degli ufficiali da scrutinare per il grado di colonnello del ruolo speciale e il numero dei promossi secondo misure diverse (ridotte) rispetto a quelle previste a regime dal predetto decreto n. 69 del 2001. Lo scopo di tale intervento è, in definitiva, quello di ridurre le promozioni al grado superiore per evitare che siano promossi troppi colonnelli, con conseguente superamento dell'organico previsto per tale grado: tale situazione, infatti, attiverebbe automaticamente quel particolare istituto, comunemente denominato «aspettativa per riduzione dei quadri» (cosiddetto «a.r.q.»), che comporta il collocamento in aspettativa del personale in eccesso fino alla data del pensionamento per limiti di età, con conseguenti maggiori oneri per il bilancio dello Stato (il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, infatti, percepisce comunque il 95 per cento dello stipendio senza prestare la propria attività lavorativa). Nel dettaglio, è da precisare che la tabella 3 allegata al menzionato decreto legislativo n. 69 del 2001 stabilisce, a regime, in 6 unità il numero delle promozioni al grado di colonnello, mentre con la proroga del periodo transitorio al 2016 si intende continuare a effettuare -- in detto arco temporale -- un numero di promozioni inferiore (mediamente 2/3 all'anno), onde evitare il ricorso al predetto istituto dell'a.r.q.. Il rinvio della fine del regime transitorio al 2016 consente, infatti, di superare la predetta difficoltà poiché entro tale data è previsto il pensionamento per raggiunti limiti di età di un numero di ufficiali del ruolo speciale sufficiente a garantire, negli anni seguenti, la promozione e il mantenimento in servizio dei colonnelli promossi con i criteri stabiliti, a regime, dal decreto n. 69 del 2001 (segnatamente, dalla citata tabella 3). L'intervento risulta perciò urgente sin d'ora in quanto occorre evitare di formare le aliquote di avanzamento a regime (e, quindi, in modo fisso previsto per legge) nell'ottobre 2014 e, in conseguenza, attivare le relative procedure di avanzamento nello stesso anno. Le aliquote, infatti, secondo quanto previsto dal citato decreto n. 69 del 2001, devono essere formate entro il 31 ottobre di ogni anno (nel caso specifico, entro il 31 ottobre 2014).

Comma 13. La norma è di contenuto analogo a quella prevista dall'articolo 1, comma 409, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale ha differito al 1º gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate iscritte al CONI. È da rilevare che, a seguito della estromissione dall'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle Federazioni sportive nazionali, disposta dal giudice amministrativo, le eventuali economie di spesa realizzate dalle suddette Federazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, non devono più essere versate al bilancio dello Stato. Le Federazioni sportive nazionali, infatti, non partecipano al bilancio consolidato dello Stato poiché non più inserite nel succitato elenco redatto dall'ISTAT. La norma è finalizzata a garantire alle Federazioni, nonché alle Discipline sportive associate che alle stesse sono assimilate, il cui finanziamento statale, tramite il CONI, ha già subìto una forte riduzione negli ultimi anni, di poter svolgere con maggiore serenità le proprie attività in un periodo di particolare intensità ed impegno. Essa proroga al 1º gennaio 2015 l'applicazione, alle Federazioni sportive e alle Discipline sportive associate, del sopra citato articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro; al predetto onere farà fronte per l'anno 2014 lo stesso CONI mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

Comma 14. Si proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate debbono completare le procedure concorsuali, autorizzate dall'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012. Viene, poi, specificato che, nelle more del completamento delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate possono prorogare i soli incarichi già attribuiti a propri funzionari, con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite le predette procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012. La ratio di tale ultima previsione è, pertanto, quella di fare salvi solo gli incarichi già affidati e non consentire dunque alle Agenzie fiscali di attribuire ulteriori incarichi dirigenziali a propri funzionari dopo il 31 dicembre 2013.

Art. 2. -- (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. La disposizione in rassegna proroga fino al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, nonché dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, emanate in relazione al contesto emergenziale inerente al naufragio della nave da crociera Costa Concordia occorso nel territorio del comune dell'Isola del Giglio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2012.

La proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che nel corso dell'anno 2014 dovranno essere completati gli interventi affidati dai provvedimenti citati al coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, in qualità di Commissario delegato, tra i quali:

a) il coordinamento degli interventi strettamente connessi al superamento del contesto emergenziale;

b) il controllo sull'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dai privati connessi con il recupero della nave;

c) l'intimazione e la diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, l'eventuale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza nonché la rivalsa per le spese a tal fine sostenute;

d) le eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione;

e) la ricognizione dei costi sostenuti dalle amministrazioni, dagli enti pubblici e dalle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

f) il controllo che la rimozione del relitto sia effettuata in condizioni di sicurezza per la tutela delle matrici ambientali.

In particolare, riguardo alla rimozione del relitto, al momento devono ancora essere ultimate le fasi successive alla rotazione del relitto medesimo, per il definitivo completamento degli interventi previsti nel progetto del Raggruppamento Titan Salvage/Micoperi s.r.l..

Comma 2. L'articolo 86 della legge n. 289 del 2002, avente ad oggetto interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ha demandato al Ministero delle attività produttive la nomina di apposito commissario ad acta al fine di pervenire alla definitiva chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981 nelle aree delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 è stato nominato il commissario ad acta. Con successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 2005 il Ministro delle attività produttive, a completamento del programma complessivo di attività e in aggiunta alle funzioni già trasferite con il citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, ha trasferito al commissario tutte le restanti attività connesse a vari progetti di infrastrutturazione ex articolo 32 della richiamata legge n. 219 del 1981. Di recente, nell'ambito delle attività relative al Piano strategico per il Sud, il commissario è stato individuato quale soggetto attuatore per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda. Al fine di assicurare la continuità delle attività avviate dal commissario, l'incarico in questione è prorogato fino al 31 dicembre 2014 così da consentire la prosecuzione dei progetti ancora in corso.

Al riguardo, va evidenziato che l'unicità del soggetto gestore degli interventi è garanzia di uniformità ed omogeneità della gestione stessa e mira ad evitare un frazionamento di competenze che produrrebbe, inevitabilmente, un prolungamento dei tempi di realizzazione delle opere nonché un aggravio di spese, tenuto conto in particolare che la gestione dei lavori, ivi compresa la nuova viabilità Lioni-Grottaminarda, deve essere condotta sulla base di una normativa speciale sotto diversi profili, incluso quello fiscale.

Comma 3. L'articolo 12, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che, relativamente alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. Al fine di consentire il completamento dell'attività del commissario liquidatore della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», il cui mandato è stato, ai sensi della predetta disciplina, già prorogato di sei mesi, si provvede, con la norma in esame, all'ulteriore proroga di quattro mesi, con esclusione della possibilità di ulteriori rinnovi.

La proroga di ulteriori quattro mesi consente al commissario di definire completamente le operazioni di chiusura della gestione e di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge in relazione alle liquidazioni coatte amministrative. Si evita in tal modo il subentro del Ministero dell'economia e delle finanze nella gestione delle residue attività liquidatorie che, in ragione del diverso iter procedurale cui soggiace la pubblica amministrazione, soprattutto nella gestione del contenzioso (rappresentato sostanzialmente da due vertenze in fase conclusiva), potrebbe comportare tempi maggiori per la conclusione della liquidazione che, invece, il commissario potrebbe portare a compimento nei tempi brevi della proroga al 30 aprile 2014.

La disposizione, quindi, nel consentire la proroga dell'incarico del commissario liquidatore, garantisce la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di chiusura della gestione liquidatoria medesima, anche in considerazione del fatto che le operazioni di liquidazione sono pressoché ultimate.

Comma 4. La disposizione proroga al 31 dicembre 2014 il termine per accedere agli incentivi disposti, nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, distrutti ovvero totalmente o parzialmente inagibili.

Inoltre, si prevede per gli stessi territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dai predetti eventi sismici, la proroga al 31 dicembre 2014 del termine sperimentale di applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Comma 5. La norma prevede una proroga, limitata al 31 marzo 2014, del termine stabilito dalla disciplina recata dall'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992, che si rende necessaria al fine di poter completare le attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281, già intestate al soppresso ufficio del Commissario delegato per la ricostruzione -- Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione sia dell'elevato numero di soggetti coinvolti che dei mandati di pagamento effettuati.

Commi 6 e 7. La norma si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze armate assegnato a L'Aquila per i necessari servizi di vigilanza degli insediamenti colpiti dal sisma, la cui proroga è stata disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 43 del 2013 fino al 31 dicembre 2013. La necessità di tale proroga è stata rappresentata dal prefetto di L'Aquila, dal Ministero dell'interno, nonché dal sindaco di L'Aquila il quale ha chiesto, in particolare, la proroga della presenza dei militari, per altri tre mesi, in vigilanza nel centro storico e, per l'intero anno 2014, in vigilanza presso gli uffici giudiziari.

Gli oneri derivanti dalla predetta proroga ammontano ad euro 1.400.000, di cui 400.000 per lo svolgimento delle attività in oggetto nel centro storico del comune di L'Aquila nei primi tre mesi del 2014 ed euro 1.000.000 per lo svolgimento di tali attività per l’intero anno 2014 nei soli uffici giudiziari del comune di L'Aquila.

Comma 8. La norma prevede che per i finanziamenti contratti, in relazione all’articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, sia prorogata, nel rispetto della compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista. La copertura dei maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, è prevista nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, dello stesso decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (relativo al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). Viene, altresì, specificato che sono fatte salve le garanzie dello Stato in precedenza previste. Si prevede inoltre che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati.

Art. 3. -- (Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

Comma 1. La disposizione è volta a prorogare per l'anno 2014 l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno finanziario 2002, è stata resa applicabile fino a tutto il 2013, per effetto, da ultimo, della proroga disposta dall'articolo 1, comma 397, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). La procedura di cui al citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 sostituisce la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.

Comma 2. La proroga concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154. La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici.

Comma 3. La proroga riguarda il termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, a far data dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Il suddetto termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013. La proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

Comma 4. La proroga attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004, istitutive di nuove province.

Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai commissari governativi pro-tempore, trasferite con decorrenza 1º settembre 2009 a disposizione dei prefetti, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette province. Negli anni seguenti, è stata manifestata dai titolari delle contabilità speciali l'esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto, proceduto nel corso degli ultimi esercizi finanziari all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell'iter di approvazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, atteso che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli adempimenti relativi all'affidamento e alla gestione degli appalti per l'esecuzione dei lavori per il completamento dei predetti uffici, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga del suddetto termine. In tal modo i prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in via di definizione.

Art. 4. -- (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Comma 1. La disposizione proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui dovrà essere adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento di definizione della disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, previsto dall'articolo 15, comma 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. L'attuale termine di adozione scade al 31 dicembre 2013, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, in attuazione dell’articolo 1, commi 388 e 394, legge 24 dicembre 2012, n. 228. La proroga disposta è volta a preservare la possibilità di introdurre uno strumento di disciplina che si pone a garanzia e tutela della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in acqua. La materia del salvamento acquatico, pur essendo oggetto di alcune disposizioni (fogli d'ordine e circolari) concernenti le acque marittime, originate tra il 1929 e il 1984, dall'allora Amministrazione della marina mercantile, si presta ad un intervento per via regolamentare, data l'assenza di una espressa previsione di riserva di legge. Anche a fronte di richieste di nuovi soggetti, finalizzate a svolgere corsi per l'abilitazione al salvamento, si è posta la necessità di disporre l'introduzione di una normativa organica, di rango regolamentare, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni. La disposizione di proroga, inserita con la tecnica della novella, non riproduce il secondo periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, concernente il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni allo svolgimento delle relative attività fino alla data di entrata in vigore della suddetta disciplina, in considerazione del particolare carattere eccezionale di tale disposizione.

Comma 2. Si prevede la proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 del termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma. I complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'anno di riferimento, rendendo necessaria la proroga del termine. Ciò anche in considerazione del fatto che, nelle more della completa operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, ad oggi risulta ancora in corso l'iter istruttorio finalizzato alla stipula di una serie di contratti di programma tra ENAC e gestore relativi agli scali di Genova, Olbia, Firenze e Bergamo.

Comma 3. La disposizione proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, entrata in vigore il 19 gennaio 2013, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia debba revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando «venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica» della stessa. Infatti le autoscuole, hanno l'obbligo -- previsto dall'articolo 123 del codice della strada -- di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, e hanno quindi l'obbligo di avere in proprietà veicoli con le caratteristiche previste dalla nuova direttiva, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. In particolare, le scuole guida devono procedere all'acquisto di almeno nove nuovi veicoli, di cui quattro veicoli a due ruote, un quadriciclo, un autocarro di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate con relativo rimorchio ed un autobus per il trasporto fino a sedici passeggeri con relativo rimorchio.

Comma 4. La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri.

Già in sede di conversione del primo decreto-legge n. 207 del 2008 (il citato «milleproroghe» che ha visto l'inserimento dell'articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell'articolo 29. La stessa, successivamente, ribadiva, con pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell'efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei princìpi di libero esercizio dell'impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e che la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività, e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni.

Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente ad oggetto proprio l'esame sulla compatibilità di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, con le norme del Trattato.

La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

Commi 5 e 6. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.

Comma 7. La direttiva 2000/9/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone) innova ed integra il concetto di «vita tecnica», considerando rilevante l'effettiva durata dell'esercizio dell'impianto e lo stato di usura dei vari componenti, e non fissa rigide scadenze per l'integrale sostituzione degli impianti stessi. Uniformare le norme italiane che regolano l'esercizio degli impianti a fune di cui al decreto legislativo n. 210 del 2003 e ricompresi anche negli ambiti di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 consentirà, nel rispetto dei criteri di sicurezza del trasporto, per quanto riguarda il concetto di vita tecnica degli impianti, di poter valutare e definire correttamente la sua durata in rapporto all'effettivo utilizzo ed allo stato di usura degli stessi e dei suoi componenti. Un intervento legislativo in tal senso andrà ad accogliere le istanze provenienti dal Parlamento, che sulla questione specifica ha approvato un ordine del giorno, e dalla Conferenza unificata, che più volte ha richiesto un provvedimento che consentisse di superare il concetto di «fine vita tecnica».

Nelle more dell'adeguamento normativo, al fine di evitare la chiusura degli impianti di risalita fondamentali per molti comprensori sciistici italiani, con la presente norma si dispone che i termini in materia di impianti funiviari, prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

Comma 8. La norma in esame dispone la proroga al 30 giugno 2014 del termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2008 per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore di particolari categorie sociali.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, ha infatti previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2012 (termine prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1, comma 412, della legge n. 228 del 2012) dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003 n. 87103, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 158, del 2008, per i proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori, limitatamente ai comuni indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 86 del 2005, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 23, del 2006, in base al quale il reddito da fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle perone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione dello sfratto.

Art. 5. -- (Proroga di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali)

Comma 1. La norma prevede la proroga al 1º gennaio 2015 del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, che prevede il divieto per gli stabilimenti che lavorano «mozzarella di bufala campana» DOP di effettuare ogni altra lavorazione di formaggi o preparati alimentari. La norma, oltre ai rilevanti costi per i produttori di mozzarella, ha creato numerosi problemi per l'impossibilità di lavorare negli stessi stabilimenti anche produzioni di latte di bufala storicamente compatibili con la produzione della mozzarella, come ad esempio la ricotta. L'entrata in vigore della disposizione è stata da ultimo prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 394, della stessa legge n. 228 del 2012.

Comma 2. Si prevede la proroga dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e la proroga dal 1º gennaio 2014 al 1º gennaio 2015 del termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. In tal modo si concede un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole, per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole a carico delle suddette imprese, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, sia per la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.

Art. 6. -- (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

Comma 1. La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), ha disposto, all'articolo 1, comma 48, la dismissione della sede romana del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sita in piazzale Kennedy e la susseguente risoluzione del contratto di locazione a decorrere dal 1º gennaio 2014. La norma proroga il termine di dismissione della sede e di risoluzione del contratto per sei mesi, ossia sino al 30 giugno 2014. Il Ministero intende continuare ad usufruire della sede sita in piazzale Kennedy per esigenze sia funzionali sia organizzative, nell'attesa di poter prendere possesso dei nuovi locali, vicini alla sede centrale di viale Trastevere, in cui i lavori di ristrutturazione si stanno protraendo. Gli oneri derivanti dal minore risparmio di spesa determinato dalla proroga del termine sono a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi farà fronte con risorse di cui attualmente già dispone.

Comma 2. Con il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il Governo ha esercitato la delega contenuta nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, per disciplinare l'introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università. In particolare, l'articolo 7, comma 3, del predetto decreto ha previsto l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, del bilancio unico di ateneo e dei sistemi di contabilità analitica entro il 1º gennaio 2014. La norma proroga fino al 31 dicembre 2014 l'obbligo di adozione dei nuovi sistemi contabili da parte delle università. Tale esigenza si rende necessaria per la complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure e dei nuovi bilanci, nonché per permettere agli atenei di conformarsi al dettato normativo in maniera confacente agli obblighi che ne derivano. Lo stesso decreto legislativo n. 18 del 2012, all'articolo 1, prevede che l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica consentirà di garantire trasparenza e omogeneità dei sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale degli atenei e di valutarne complessivamente la gestione.

Comma 3. L'articolo 18, comma 8-quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 ha previsto la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata riscontrata la presenza di amianto per la necessaria e urgente bonifica. Tale ripartizione a livello regionale per la successiva assegnazione agli enti locali proprietari dei locali adibiti ad uso scolastico è stata effettuata sulla base del numero delle sedi delle istituzioni scolastiche e degli alunni presenti in ciascuna regione, nonché della situazione del patrimonio edilizio scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013 le stesse risorse sono state assegnate agli enti locali proprietari degli immobili sulla base delle graduatorie presentate da ciascuna regione entro il termine del 15 ottobre 2013 a pena di decadenza dall'assegnazione del finanziamento. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del citato decreto-legge n. 69 è previsto che i finanziamenti siano revocati in caso di mancato affidamento entro il 28 febbraio 2014 dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili scolastici. Poiché in alcune regioni, a causa di un contenzioso innanzi al giudice amministrativo e dei conseguenti provvedimenti di sospensione cautelare delle graduatorie, non sarà possibile rispettare il termine previsto per legge per l'affidamento dei lavori con la conseguente revoca dell'assegnazione del finanziamento, si rende necessario prorogare il suddetto termine per consentire l'affidamento dei lavori dopo la definizione della fase cautelare del giudizio.

Comma 4. La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory».

Commi 5 e 6. Viene disposto in ordine alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'applicazione della disposizione del comma 4, attraverso il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 7. -- (Proroga di termini in materia di salute)

Comma 1. La proroga si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già avviati, presso la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione del nuovo metodo da adottare per la remunerazione della filiera distributiva del farmaco, che nel rispetto della normativa vigente, deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Va a questo punto segnalato che il termine del 1º gennaio 2013, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, e successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della medesima legge n. 228 del 2012.

Art. 8. -- (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Comma 1. La disposizione è volta a prorogare i termini relativi all'emanazione nonché alla concreta applicazione del decreto interministeriale con il quale verranno disciplinate le modalità di trasmissione in via telematica all'INPS del certificato di gravidanza. Tale modalità di trasmissione è stata prevista dall'articolo 34 del decreto-legge n. 69 del 2013, entrato in vigore il 22 giugno 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), che ha modificato l'articolo 21 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto «testo unico maternità»). Nello specifico, la lettera a) della disposizione che si propone è volta a differire di tre mesi il termine di scadenza (fissato al 22 dicembre 2013) per l'emanazione del decreto sopra indicato, che deve essere adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La proroga è motivata dalla necessità di ultimare gli approfondimenti in corso per la corretta definizione dei contenuti del documento tecnico da allegare al decreto, anche in considerazione della pluralità dei soggetti coinvolti (oltre ai Ministeri direttamente interessati all'emanazione del decreto, l'INPS, la SOGEI e, eventualmente, la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria dei medici).

La lettera b) è invece volta a prorogare il termine, calcolato dall'entrata in vigore del decreto interministeriale sopra citato, a decorrere dal quale vanno concretamente applicate le modalità di invio telematico del certificato di gravidanza, definite dal decreto stesso.

Durante l'istruttoria relativa alla predisposizione del decreto, infatti, è emerso che l'arco temporale in questione, definito dalla legge, risulta assolutamente insufficiente per implementare le nuove funzionalità del SAC (Sistema di Accoglienza Centrale, infrastruttura tecnologica curata dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite SOGEI) e dei sistemi INPS e per condurre un'adeguata campagna informativa.

Comma 2. La disposizione dispone anche per l'anno 2014 il riconoscimento del contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di Italia Lavoro Spa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Si rappresenta che tale contributo, riconosciuto in continuità con gli stanziamenti previsti negli anni precedenti, si rende ancor più necessario se si considera che Italia Lavoro Spa è chiamata ad operare nell'ambito della struttura di missione costituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee). La norma proroga per l'anno 2014 l'intervento connesso al finanziamento, stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di Italia Lavoro Spa. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 9. -- (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1. Gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF), hanno previsto l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

In particolare l'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013. Poiché a tutt'oggi il suddetto organismo non è stato ancora istituito, si rappresenta la necessità di prevedere una proroga ulteriore del termine per l'esercizio della predetta attività di consulenza nell'attesa di una regolamentazione sistematica che consenta l'istituzione del previsto albo delle persone fisiche e del relativo organismo competente. Si specifica che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo.

Nelle more della costituzione del predetto organismo, il Ministro dell’economia e delle finanze ha provveduto ad adottare il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (decreto ministeriale 5 aprile 2012, n. 66).

Comma 2. Si prevede un nuovo termine, rispetto a quello precedentemente fissato al 31 dicembre 2013, entro il quale deve avvenire la definizione delle controversie ancora pendenti presso alcune sezioni regionali della Commissione tributaria centrale. Il nuovo termine è fissato al 31 dicembre 2014, atteso che alla data del 31 dicembre 2013 si stima che restino ancora da definire da parte di alcune sezioni regionali con totale di 14.598 controversie.

Comma 3. Viene fatto riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti da pegno o cessione di credito. Tale disciplina prevede, limitatamente ai contratti di garanzia a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2012, una deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dagli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, considerando, a tal fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia; stabilisce, inoltre, che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, quarto comma, del regio decreto n. 267 del 1942 che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione. Il predetto termine del 31 dicembre 2012 è stato prorogato, in un primo momento, al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013.

Al fine di continuare a perseguire l'obiettivo di incentivare e semplificare le modalità per la prestazione di finanziamenti da parte della Banca d'Italia a banche per esigenze di liquidità, garantendo la stabilità del sistema finanziario, la presente norma intende prorogare l'applicazione della suesposta disciplina ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 31 dicembre 2014.

Commi 4 e 5. L'articolo 128-decies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, fornisce un quadro chiaro dell'esercizio del controllo degli obblighi di trasparenza a carico dell'agente in attività finanziaria e del mediatore creditizio. L'attuale disposizione attribuisce, fino al 31 dicembre 2013, alla Banca d'Italia il compito di verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria, degli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché da parte dei mediatori creditizi. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tali compiti saranno assegnati all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti finanziari e mediatori creditizi (OAM) istituito dall'articolo 128-undecies del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. L'Organismo, oltre all'attività di gestione degli elenchi degli agenti e dei mediatori, eserciterà una funzione di controllo assistita da poteri di accertamento e ispettivi per il cui esercizio appare essenziale che si doti di ogni risorsa tecnica, umana e strumentale al fine. Atteso che l'OAM, con l'assistenza della Banca d'Italia, non ha ancora terminato la formazione del personale da adibire all'attività ispettiva e considerata la sensibilità del mercato vigilato e la necessità che il controllo sulla trasparenza degli intermediari del credito si svolga senza alcuna soluzione di continuità, appare opportuno rinviare la piena entrata a regime del nuovo sistema di vigilanza esercitata dall'OAM. Occorre, altresì, tenere conto dell'impatto futuro sul mercato dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 141 del 2010, medio tempore approvate.

Comma 6. La norma in esame dispone un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi. Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16/98, ridotti del 12 per cento. Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2013, viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2014.

Comma 7. La norma mira a prorogare il termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011 («Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»), entro il quale adottare il regolamento di revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), nonché il termine di cui all'articolo 18, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011, entro il quale adottare il regolamento con cui è individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati e sono stabiliti tempi e modalità per l'adozione dei bilanci consolidati e per la loro pubblicazione.

Comma 8. Si proroga il termine a decorrere dal quale, al fine di valutare gli effetti derivanti da un avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, è prevista una attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Comma 9. All'atto della costituzione di «Fondo Sirio», l'ex gestione INPDAP, per consentire lo start up del Fondo, ha ad esso erogato una «dote» iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e successive modifiche, di euro 724.069,50, pari ad euro 2,75 per 263.298 lavoratori quale platea interessata.

Senza lo sblocco di queste risorse il Fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del quorum minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del pubblico impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una pensione complementare se non attraverso l'adesione a piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie.

Pertanto, come già avvenuto con precedenti disposizioni, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziate per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

Comma 10. La norma è volta a prorogare, fino al 2015, la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione.

Comma 11. Si prevede la proroga, per l'esercizio finanziario 2014, della facoltà di disporre, con decreto del Ministro competente, variazioni compensative di sola cassa, tra capitoli.

Comma 12. Con riferimento alla materia della contabilità pubblica, si dispone la proroga, anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, della facoltà, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.

Comma 13. La norma autorizza le amministrazioni a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato, fino al completamento dei processi di riorganizzazione previsti dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Comma 14. La norma è finalizzata a consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori legali ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta ferma la necessità di possedere, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei revisori legali, i requisiti richiesti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 145 del 2012, attuativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Comma 15. La disposizione è diretta ad assicurare continuità nell'erogazione del contributo connesso alla Carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip Spa in data 17 ottobre 2013. Dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo le attività in argomento svolte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per tali finalità.

Contestualmente, per la medesima finalità di continuità del programma Carta acquisti, si provvede a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, garantendo il riconoscimento fino al 31 dicembre 2013 dei benefici della Carta acquisti cosiddetta «ordinaria» (tale programma è operativo a partire dal 1º dicembre 2008). Il programma Carta acquisti prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a sessantacinque anni e a bambini al di sotto dei tre anni di età per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti attualmente raggiunti dal programma sono circa 435.000. In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate con il programma non potranno superare lo stanziamento, che si configura come limite di spesa.

Art. 10. -- (Proroga di termini in materia ambientale)

Comma 1. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, alla lettera p) reca il divieto di conferire in discarica rifiuti con potere calorico inferiore a 13.000Kj/Kg a partire dal 31 dicembre 2010, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli e dei rottami ferrosi per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Tale divieto non è in linea né con la normativa europea (direttiva 99/31/CE sulle discariche), né con l'evoluzione normativa, che impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato. Per tali ragioni nel disegno di legge sulla green economy, collegato alla manovra finanziaria 2014, ne è stata disposta l'abrogazione. In attesa della conclusione dell'iter parlamentare, la necessità di operare un'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2014, del termine del divieto -- già fissato, da ultimo, al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 1 del 2013 -- è determinata dalla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture/impiantistiche alternative alla discarica ma anche, in considerazione dell'evoluzione normativa nei termini sopra riportati, di evitare un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri.

Comma 2. La disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2013 (già prorogato dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43), relativo alla fase transitoria in virtù della quale nella regione Campania le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni.

Comma 3. La disposizione mira a fare fronte alle pregiudizievoli conseguenze del venir meno al 31 dicembre 2013 dell'autorizzazione degli impianti di compostaggio nazionali dei rifiuti organici prodotti nella regione Campania ad incrementare la propria capacità ricettiva dell'8 per cento. Tenuto conto che tali misure sono state adottate nella regione Campania per favorire una regolare gestione dei rifiuti, anche al fine di non determinare ulteriori difficoltà operative, è indispensabile l'ulteriore proroga, al 30 giugno 2014, di detto termine. Tale termine è stato precedentemente prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dal decreto-legge 25 gennaio 2012 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28.

La norma in questione incide su una disposizione contenente un limite di conferimento agli impianti di compostaggio, limite non entrato in vigore per via della proroga attivata. Nell'intervenire sul conferimento di alcune tipologie di rifiuti ad impianti di compostaggio, di fatto non si incide su aspetti di carattere finanziario in quanto sono gli operatori e gestori di rifiuti ad operare il conferimento, né ciò comporta oneri per la finanza pubblica in quanto gli impianti coinvolti funzionano in base alla prevista capacità operativa loro riconosciuta.

Art. 11. -- (Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

Comma 1. A causa della grave crisi economica e della conseguente stretta creditizia, moltissime imprese ricettive non potranno completare l'adeguamento alla normativa antincendio di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 entro il termine del 31 dicembre 2013, previsto dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». Tale termine non è infatti compatibile con l'entità dei lavori, di tipo strutturale, che devono essere effettuati. Si prevede pertanto di prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per ultimare gli adeguamenti per le imprese ricettive che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012. Si tratta di strutture in possesso di requisiti minimi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

La proroga del termine in questione al 31 dicembre 2014 non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica (come, peraltro, quella analoga già operata con il citato decreto «milleproroghe» del 2011, oggetto del presente intervento), in quanto trattasi di un differimento temporale di costi privati a carico delle strutture ricettive sopra i 25 posti letto, non in grado di sostenerli, concesso a causa della grave situazione economica in cui esse versano (tenuto conto del fatto che comunque i requisiti minimi di sicurezza sono comunque garantiti).

Art. 12. -- (Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

Comma 1. La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2014 il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», così come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012). In particolare, l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n.177 del 2005 ha disciplinato in maggior dettaglio il divieto -- posto nel nostro ordinamento fin dalla legge n. 112 del 2004 -- di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di imprese esercenti attività televisive.

In attesa di un'organica disciplina nazionale delle comunicazioni di massa ed in particolare dei limiti antitrust alle concentrazioni relative all'editoria, all'emittenza televisiva ed alla raccolta pubblicitaria, è necessario, al fine di preservare il necessario pluralismo informativo, prorogare il vigente divieto di partecipazioni incrociate fra le imprese che esercitano l'attività televisiva, in ambito nazionale, su qualunque piattaforma, e le società editrici di quotidiani.

Art. 13. -- (Termini in materia di servizi pubblici locali)

Comma 1. La disposizione reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di assicurare la continuità dei servizi non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea. Ai sensi della disposizione citata, tali affidamenti avrebbero dovuto cessare alla data del 31 dicembre 2013.

Gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali che abbiano già provveduto a deliberare i nuovi affidamenti per adeguarli alla normativa europea hanno tempo fino al 31 dicembre 2014 per completare la procedura; fino al subentro del nuovo gestore e comunque entro il termine suddetto, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Comma 2. Si stabilisce una disciplina differenziata per i casi in cui sia stata già avviata la procedura di affidamento e per quelli in cui tale procedura non sia stata avviata o addirittura non sia stato ancora istituito o designato l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138.

Per accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e il completamento dell'organizzazione del servizio in ambiti territoriali ottimali, con l'istituzione o la designazione degli enti di governo degli stessi per gli enti che non vi abbiano ancora provveduto alla data del 30 giugno 2014, viene previsto il potere sostitutivo del prefetto competente per territorio.

Comma 3. Il mancato completamento delle procedure di affidamento di cui ai commi precedenti entro il termine del 31 dicembre 2014 comporta in ogni caso la cessazione entro la stessa data degli affidamenti non conformi alla normativa europea.

Comma 4. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo in oggetto i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del comma 21 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, come già individuati dal comma 25 del medesimo articolo.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge del 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine "2013" è sostituito dal seguente "2014".

2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.

7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri", sono inserite le seguenti: ", con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,".

8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e le parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014".

9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. È prorogata al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.

14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Articolo 2.

(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2 le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 3 le parole: "2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "2012, 2013 e 2014".

3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.

4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione -- Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.

6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Articolo 3.

(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno)

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: "3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.".

2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali)

1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole "28 febbraio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014" e le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015".

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".

2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".

3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".

5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1º luglio 2014".

6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».

11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».

12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".

Articolo 11.

(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo)

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Articolo 12.

(Proroga termini nel settore delle comunicazioni)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

Articolo 13.

(Termini in materia di servizi pubblici locali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2013.

NAPOLITANO

Letta -- Saccomanni

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri.