• Testo DDL 1210

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Atto a cui si riferisce:
S.1210 Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1210
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori RICCHIUTI, MIRABELLI, ALBANO, CAPACCHIONE, Stefano ESPOSITO, LUMIA, MINEO, MOSCARDELLI e VACCARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2013

Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Onorevoli Senatori. -- In una recente missione della Commissione d'inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia a Reggio Calabria (9 e 10 dicembre 2013) è emerso -- ove ve ne fosse stato ancora bisogno -- quanto sia importante, nel contrasto alle mafie e alla criminalità, il momento dell'amministrazione, della gestione e della destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla associazioni malavitose.

La fase post-giudiziale del concreto uso dei beni sottratti alle mafie è doppiamente delicato: per un verso, è il momento finale e visibile dell'aggressione al patrimonio mafioso e della disarticolazione delle potenzialità economiche delle cosche; per altro verso, il profilo delicato e problematico di questo momento risiede nella modalità e nei tempi del trapasso dalla gestione mafiosa all'amministrazione pubblica dei beni. Il passaggio deve infatti essere rapido ed efficace, altrimenti il rischio che la collettività assista soltanto alla rovina di un bene immobile o al fallimento di un'impresa è alto, dando l'impressione che la lotta alle mafie costituisca un depauperamento della ricchezza a disposizione del ciclo economico.

Da questo punto di vista, occorre che il sistema normativo sia dotato di garanzie di onestà e di professionalità delle persone che vengono incaricate dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Simili garanzie devono essere valutate e verificate in modo centralizzato, omogeneo e qualificato. È necessario pertanto istituire un albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità.

In tale albo nazionale devono potersi iscrivere solo soggetti dotati di indiscusse qualità morali e professionali, verificate sulla base di criteri standardizzati e uniformi.

Già questa esigenza era manifesta nell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alle mafie promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

Tuttavia, non soltanto il decreto interministeriale tra Interni e Giustizia non è stato emanato ma la disposizione richiamata prevede un meccanismo farraginoso e non uniforme.

Di qui l'esigenza di introdurre le norme che qui si propugnano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Albo)

1. È istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. L'Albo è tenuto presso il Ministero della giustizia in Roma ed è pubblico.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l’iscrizione all'Albo gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei ragionieri e dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti, le persone fisiche che abbiano esercitato attività d'impresa per almeno 5 anni in imprese, individuali o in forma societaria, di diritto italiano o di altro Paese appartenente all'Unione europea, che abbiano fatturato negli ultimi 2 anni almeno 2 milioni di euro.

2. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. I soggetti che avanzano domanda d'iscrizione sono tenuti a produrre l'informazione antimafia di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 3.

(Incarichi)

1. Il giudice, all'atto di disporre il sequestro del bene, nomina amministratore giudiziario una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1. Nel provvedimento il giudice assicura la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni sequestrati e fissa le modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore giudiziario.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata affida la gestione del bene o dell'impresa ad una o più persone iscritte nell'Albo di cui all'articolo 1, assicurando la corrispondenza tra il profilo professionale e i beni confiscati e modalità che garantiscano l'immissione più rapida possibile nel possesso dell'amministratore.

Art. 4.

(Trasparenza e incompatibilità)

1. I compensi degli amministratori incaricati ai sensi della presente legge sono pubblicati sul sito Internet del Ministero della giustizia.

2. L'incarico di amministratore ai sensi della presente legge non può essere conferito a persona che abbia il domicilio o la residenza nella stessa regione in cui l'incarico deve essere svolto.

3. Nessun iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 può essere destinatario contemporaneamente di più di due incarichi. L'eventuale secondo incarico non può inerire a un bene o un'impresa situati nella stessa provincia in cui è situato il bene o l'impresa oggetto del primo.

Art. 5.

(Abrogazione ed entrata in vigore)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.