• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/14442    la figura professionale del podologo e le relative mansioni sono oggi disciplinate dalla legge n. 666 del 1994 e dalle successive modifiche. Ai sensi della normativa vigente, il podologo...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-14442presentato daMOSCATT Antoninotesto diLunedì 10 ottobre 2016, seduta n. 689

   MOSCATT. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la figura professionale del podologo e le relative mansioni sono oggi disciplinate dalla legge n. 666 del 1994 e dalle successive modifiche. Ai sensi della normativa vigente, il podologo è l'operatore sanitario che, in possesso di un diploma universitario abilitante, tratta, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapeutici, gli stati algici del piede, anche assistendo i soggetti di portatori di malattie a rischio;
   la figura del podologo svolge la sua attività professionale in regime di indipendenza o libero-professionale, in strutture sanitarie, pubbliche o private, segnalando al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico;
   per rispondere ad esigenze di responsabilità condivisa, l'inserimento della figura professionale del podologo risulterebbe necessaria in tutti i luoghi, pubblici o privati, convenzionati e non, in cui si trattano patologie podaliche o ad esse correlate. Un esempio potrebbe essere dato dagli ambulatori per il trattamento e la prevenzione del piede diabetico di primo, secondo e terzo livello, o negli ambulatori specialistici di reumatologia, ortopedia, posturologia o medicina dello sport;
   all'interno del servizio sanitario pubblico, il livello di inquadramento iniziale, cui si accede tramite concorso, è attualmente il VI livello (collaboratore), con possibilità di sviluppo di carriera in relazione all'articolazione funzionale prevista dall'ordinamento del personale del servizio sanitario nazionale, in corso di ridefinizione in quanto l'Associazione italiana podologi (AIP) ha tentato nelle legislature precedenti, senza successo, di valorizzare al meglio questa figura; si è cercato di istituire con la legge n. 43 del 2006 un albo e un ordine professionale;
   sempre più spesso la figura del podologo si scontra con la sleale concorrenza di professioni che, non essendo in possesso delle necessarie nozioni podologiche-sanitarie, finiscono con l'espletare tali funzioni, in totale assenza di competenze sanitarie adeguate –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per il riconoscimento del podologo come figura professionale sanitaria a pieno titolo, tanto nelle strutture private, quanto in quelle pubbliche;
   se intenda, assumere iniziative per inserire la figura del podologo negli organici del servizio sanitario nazionale e delle Asp regionali, così qualificandone la professione e andando incontro alle esigenze di tutti i pazienti che si trovano nella condizione di non poter accedere ai servizi privati. (4-14442)