• Testo DDL 2306

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Atto a cui si riferisce:
S.2306 Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2306
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PIGNEDOLI, DE BIASI, PARENTE, BERTUZZI, ZANONI, PADUA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, RUTA e PANIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2016

Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali

Onorevoli Senatori. -- Inserire le persone con disturbo dello spettro autistico nel mondo del lavoro comporta una nuova visione dello stesso finalizzato al riconoscimento dell’esigenza di attivare strumenti confacenti alle diverse abilità e ai diversi deficit.

Come emerge da diversi interventi dell'ANGSA (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), troppo spesso si arriva alla fine del percorso scolastico senza aver considerato quali competenze della persona con disturbo dello spettro autistico possano essere utilizzate per consentire alla stessa prospettive di inserimento sociale e lavorativo. Spesso infatti la persona con autismo viene assegnata a servizi aspecifici in una logica di assistenzialismo che rischia di cronicizzare la disabilità e di far perdere anche le abilità acquisite.

Il collocamento mirato previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) se rappresenta un efficace strumento per le persone con disabilità motorie o sensoriali, si è rivelata, però, del tutto insufficiente per le persone con disabilità psichica e in particolare per le persone con disturbo dello spettro autistico. Oggi si rivela ancora più difficoltoso a causa della previsione della «chiamata» nominativa da parte dei datori di lavoro.

I numeri sono rivelatori di una situazione desolante: mentre il tasso di disoccupazione dei disabili è quattro volte più alto di quello dei normodotati, solo una persona con disturbo dello spettro autistico su dieci viene inserita nel mondo del lavoro, il 50 per cento frequenta centri diurni e il 22 per cento rimane tutto il giorno in casa o in istituti sanitari.

Per cambiare questa situazione occorre un’azione straordinaria che preveda disposizioni ad hoc, percorsi specifici, progetti personalizzati in una visione finalizzata non alla «normalizzazione» della persona autistica -- sforzo che troppo spesso è destinato a fallire con l'unico risultato di relegare le persone in strutture di tipo assistenziale o in casa a carico, in modo esclusivo e totalizzante, della famiglia -- , ma alla creazione di modelli diversi per offrire opportunità che soddisfino i bisogni di ciascuno nel rispetto della diversità.

Come sostiene Cinzia Raffin, presidente e direttrice scientifica della Fondazione bambini e autismo, «gli studi sul funzionamento neuropsicologico delle persone con autismo in questi anni sono stati rilevantissimi e hanno dimostrato inequivocabilmente che, dal momento dello screening diagnostico all'età adulta queste persone hanno bisogno di approcci che non facciano violenza al loro modo di funzionare. Hanno bisogno di modalità di comunicazione confacenti ai loro deficit.»

Purtroppo, l'attuale organizzazione sociale e lavorativa è lungi dall'aver maturato questa consapevolezza e tutti i programmi lavorativi destinati alle persone con disturbi dello spettro autistico sono finalizzati alla ricerca di strumenti che possano aiutare le persone ad adattarsi al mondo e non il contrario. È necessario favorire la maturazione e la crescita dell'individuo attraverso percorsi qualificati e specifici di sviluppo delle competenze che realmente consentano alle persone con disturbo dello spettro autistico di raggiungere un grado di autonomia personale, sociale e lavorativa, adeguato alle potenzialità di ognuno. Un percorso che non può essere che personalizzato data l'enorme eterogeneità della casistica.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di far incrociare abilità specifiche, le cosiddette «isole di abilità», con le attività lavorative nel settore dell'agroalimentare che permette ritmi e tempi diversificati, con il supporto della figura di un facilitatore, un tutor aziendale che possa favorire l'inserimento della persona nell'ambito lavorativo, agevolarne l'inserimento sociale e supportarlo nei passaggi di difficoltà iniziali dei processi di lavoro e di rapporto relazionale in ambito lavorativo. Una figura formata, nell'ambito del sistema sanitario, da una équipe con competenze specifiche per consentire al tutor aziendale di seguire e indirizzare la persona nello svolgimento dell'attività lavorativa, consentendo la crescita della sua autonomia.

L'impostazione del disegno di legge si basa su un circuito virtuoso di «convenienze buone», per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali che in questo modo vedono riconoscersi una «premialità» per il proprio impegno sociale, per l'ampliamento della base occupazionale o la qualificazione professionale per l'inserimento dei tutor, per la crescita di autonomia della persona con autismo e della conseguente autostima e per il sostegno alle famiglie.

Il disegno di legge si pone l'importante obiettivo di aiutare le imprese ad accrescere la loro funzione di responsabilità sociale. Sempre più la rilevanza dell'azione economica delle imprese incide infatti sul benessere della collettività e sul suo futuro. La stessa Commissione europea promuove le condizioni favorevoli per la crescita del comportamento etico responsabile delle imprese e per la creazione di occupazione durevole.

Per questi motivi il disegno di legge prevede l'istituzione di un «Albo d'onore delle imprese "isole di abilità"» in cui inserire le imprese che assumono persone con disturbo dello spettro autistico, considerata la particolare complessità che comporta questo tipo di inclusione e l'alto significato etico che la stessa comporta. L'impresa socialmente responsabile non persegue solo obiettivi di qualità nel rispetto di standard stabiliti per legge, ma contribuisce, nel proprio ambito, all’evoluzione dell'intera società nella direzione del raggiungimento di maggiore equilibrio dei diritti e di maggiore coinvolgimento delle fasce e dei soggetti più deboli. L'obiettivo è quello di realizzare una società sempre più inclusiva in un concetto di «responsabilità diffusa» e sempre meno «istituzionalizzata».

Oggi le possibilità di inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico sono due: l'inserimento in esperienze protette (imprese sociali) e l'inserimento in aziende attraverso formazione iniziale e tutoraggio per accrescere l'autonomia della persona nell'ambiente e nei processi lavorativi.

Come riporta il documento-manuale di Start Autismo, «L'esperienza italiana mostra che nei casi di autismo medio-grave l'inserimento può essere proposto attraverso laboratori in imprese sociali, purché siano organizzati non come ambulatori per terapie occupazionali ma come veri e propri luoghi di lavoro con inquadramenti appropriati e una gestione imprenditoriale delle attività. (...) Le difficoltà nascono non solo per l'inadeguatezza dello strumento legislativo, ma anche per l'assenza di servizi di accompagnamento specializzati nell'inserimento di disabili e, in particolare, di persone con autismo».

In altri Paesi, soprattutto anglosassoni, ci sono agenzie dedicate al processo di transizione dalla scuola al mondo del lavoro che forniscono servizi come la diagnostica, l'assistenza, il collocamento, la fornitura di personale, le tecnologie e i servizi di supporto all'inserimento. Sono i modelli proposti dalla National Autistic Society (NAS) o le tecniche che da oltre vent'anni vengono portate avanti negli Stati Uniti di inserimento lavorativo assistito (supported employement).

In Inghilterra, in particolare, la NAS ha sviluppato il programma Prospects Employment Service a Londra il cui scopo non è infatti quello di inserire lavorativamente le persone con autismo all'interno di strutture protette, bensì quello di creare ambienti protetti (adattamento del posto di lavoro) all'interno dei normali contesti lavorativi, favorendo in questo modo un miglior inserimento sociale dei propri assistiti. Per raggiungere il suo obiettivo Prospects lavora molto sull'incrocio tra le abilità specifiche di ogni assistito e le diverse possibilità di lavoro, attraverso specifiche azioni che permettano un «normale» incrocio tra domanda e offerta di lavoro grazie allo sviluppo di specifici percorsi di inserimento personalizzato nell'ambiente di lavoro e di successivo supporto nel percorso lavorativo sviluppato nel tempo.

Il presente disegno di legge si pone l'importante obiettivo di accrescere, parallelamente, la qualità etica delle imprese e la qualità della vita sociale e lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico nell'ambito delle imprese agricole e delle cooperative sociali che esercitano l'agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141, e che sono dirette a realizzare «l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati» all'interno di un percorso organizzato e strutturato in una alleanza tra sistema pubblico e sistema imprenditoriale.

Si tratta di un ulteriore passo in linea con quanto previsto dalla legge in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (legge 18 agosto, n. 134) che prevede che le regioni debbano adottare misure idonee al conseguimento della promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti con disturbi dello spettro autistico che ne valorizzino le capacità.

L'articolo 1 prevede che nell'ambito delle finalità previste dalla legge sull'agricoltura sociale, in materia di inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, nonché degli obiettivi previsti dalla legge sull'autismo, in materia di promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province di Trento e di Bolzano istituiscano, nell'ambito delle aziende sanitarie locali, corsi per la formazione di «tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico». Le aziende sanitarie locali organizzano équipe specializzate formate dai suddetti tecnici che, con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, svolgono azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nella attività di ricerca di un lavoro e nell'inserimento lavorativo, attraverso percorsi personalizzati, nonché corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento delle stesse.

Al fine poi di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati e di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, le équipe operano in collaborazione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali, anche mediante la costituzione di una banca dati in cui far confluire i dati in loro possesso avvalendosi del supporto dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonché mediante lo sviluppo di specifici percorsi di inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervisione e monitoraggio nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 2 prevede il riconoscimento di un credito di imposta per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità» che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante l'assunzione o la formazione dei tutor aziendali.

L'articolo 4 prevede uno sgravio contributivo per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico: agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali, con riferimento a contratti stipulati, nell'ambito delle finalità in materia di inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Il presente disegno di legge, quindi, si pone ambiziosi obiettivi che richiedono un drastico cambio di visione dell'inserimento lavorativo di queste persone: occorre abbandonare la direzione della «normalizzazione» che, come detto, si è rivelata fallimentare, per consentire a ogni persona con autismo la possibilità di esprimere la propria personalità e le proprie potenzialità attraverso il lavoro, in un percorso di inclusione sociale e lavorativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Corsi di formazione dei tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico e dei tutor aziendali)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, nonché degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge 18 agosto 2015, n. 134, in materia di promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, le regioni e le province di Trento e di Bolzano istituiscono nell'ambito delle aziende sanitarie locali, anche in collaborazione con le associazioni che abbiano esperienza nell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, corsi per la formazione di «tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico», di seguito denominati «tecnici».

2. Le aziende sanitarie locali organizzano équipe specializzate formate dai tecnici di cui al comma 1 che, con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e di quelle rappresentative delle persone con disturbi dello spettro autistico nonché di quelle di cui al comma 1, svolgono azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’attività di ricerca di un lavoro e nell'inserimento lavorativo, attraverso percorsi personalizzati, nonché corsi per la formazione di tutor aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento delle stesse.

3. Al fine di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati e di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, le équipe di cui al comma 2 operano in collaborazione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 141 del 2015, anche mediante la costituzione di una banca dati in cui per far confluire i dati in loro possesso avvalendosi del supporto dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7 della citata legge n. 141 del 2015 e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), mediante lo sviluppo di specifici percorsi di inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervisione e monitoraggio nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Art. 2.

(Riconoscimento di un credito di imposta per le imprese agricole che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole che assumono o formano tutor aziendali nell'ambito delle finalità di cui alla citata legge n. 141 del 2015, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito di imposta nella misura massima del 100 per cento dei costi connessi all'assunzione di tutor aziendali o alla differenza per incremento di funzioni di lavoratori già assunti che rivestono, previa formazione specifica, le mansioni di tutor aziendali e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e nei due periodi di imposta successivi.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Art. 3.

(Istituzione dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità»)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità» che svolgono le attività di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti delle imprese, nonché i termini e le modalità di iscrizione.

Art. 4.

(Sgravio contributivo per assunzioni di persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Ai fini di cui alla presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, con riferimento a contratti stipulati, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della medesima legge, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 2.000 euro su base annua. L'INAIL provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.