• Testo DDL 2448

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Atto a cui si riferisce:
S.2448 Misure per il consumo e l'uso dei suoli inquinati, nonché per la tutela dei marchi, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della fiducia dei consumatori


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2448
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2016

Misure per il consumo e l'uso dei suoli inquinati, nonché per la tutela dei marchi, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e della fiducia dei consumatori

Onorevoli Senatori. -- Questa iniziativa è finalizzata a tutelare i cittadini dai rischi causati dalla contaminazione dei cibi da sostanze tossiche, cancerogene, teratogene, mutagene e/o in grado di alterare il sistema endocrino presenti nei terreni e nelle acque di falda.

Le sostanze tossiche sono quelle che, se inalate, ingerite o assimilate per altre vie portano ad effetti acuti o cronici sulla salute e possono causare anche la morte dei soggetti esposti.

Le sostanze cancerogene sono tutte quelle sostanze che possono indurre il cancro o che sono in grado di aumentarne la frequenza di insorgenza in una popolazione esposta.

Le sostanze teratogene sono quelle la cui assunzione può determinare un'alterazione nel corretto sviluppo fetale.

Le sostanze mutagene sono quelle in grado di modificare il DNA inducendo delle mutazioni.

L'esposizione agli agenti mutageni può determinare la comparsa di difetti genetici della progenie dei soggetti che l'hanno subita e/o causare l'insorgenza di tumori.

Le sostanze in grado di alterare il sistema endocrino mimano l'azione degli ormoni normalmente prodotti dalle ghiandole endocrine.

Nel corso dello sviluppo fetale, l'esposizione anche a singole molecole di tali composti può essere sufficiente a determinare danni permanenti al feto.

L'esposizione a tali sostanze, in particolare a quelle estrogeno-simili, è stata inoltre associata alla riduzione della fertilità maschile dell'uomo.

Molte delle sostanze con le caratteristiche di pericolosità descritte sono inoltre altamente stabili ed una volta rilasciate in ambiente tendono a concentrarsi sui terreni da dove possono migrare nelle acque di falda.

Gli inquinanti possono passare, quindi, in determinate condizioni, nelle piante attraverso l'apparto radicale e tendono a concentrarsi nei loro tessuti.

Ad eccezione delle popolazioni che vivono a ridosso delle fonti di emissioni, si stima che l'esposizione umana a tali inquinanti sia dovuta principalmente al consumo di alimenti contaminati.

Ciò può avvenire per il consumo di frutta e verdura coltivati su terreni contaminati e/o di prodotti lattiero-caseari o carni provenienti da animali che abbiano pascolato su terreni contaminati.

L'assunzione ripetuta di questi inquinanti porta al loro accumulo in organi e tessuti dove finiscono per esercitare la loro azione tossica.

Immaginiamo e auspichiamo, come conseguenza della norma, e condizione fondamentale per garantire la sicurezza alimentare alla produzione e dei trattamenti:

-- un acquedotto dedicato all'uso irriguo controllabile e certificato, che possa servire i terreni in maniera efficiente e in sicurezza;

-- ed uno altrettanto certificato e controllabile, distinto ma non sostitutivo rispetto a quello già esistente a cui dovrebbe affiancarsi solo per gli usi alimentari, che sia a bassa portata, in maniera da ridurre gli sprechi e la dispersione della risorsa attraverso le perdite della rete attuale.

La qual cosa permetterebbe al vecchio acquedotto di essere rifornito di acque non potabili ma buone per gli usi industriali e civili non connessi all'alimentazione, e ridurrebbe a monte i costi di acquisizione e di trattamento delle acque potabili e, a valle, quelli di depurazione.

Lo studio di questo aspetto sarà conseguente all'approvazione della norma.

Una infrastruttura di questo tipo sarebbe inoltre, oltre che strumento di gestione intelligente e moderna di un risorsa sempre più rara, anche volano di una economia sostenibile, che promuova il rispetto dell'ambiente e delle risorse, e l'integrazione delle economie ricche delle città costiere con quelle povere delle zone interne, ricche, come talvolta avviene, di acque incontaminate, ma povere.

Anche queste ultime potrebbero così tutelare il loro sviluppo e il diritto all'agiatezza dei propri cittadini basando la propria economia sulla tutela del suolo e dell'ambiente e sulla gestione della risorsa acqua.

Risorsa strettamente connessa allo stato del territorio, sempre più strategica e costosa.

Risorsa che contribuirebbe ad un benessere nuovo; benessere connesso anche ad una giusta remunerazione, finalizzata alla tutela dell'ambiente e della cultura, principalmente.

Remunerazione che noi crediamo possa essere doppia rispetto alle royalties corrisposte dalle compagnie per lo sfruttamento petrolifero, ad esempio, alternativo e incompatibile con questo progetto. I meccanismi messi in moto da questa norma, infine, comporteranno oltre che un risanamento sostanziale della qualità della vita per tutti i cittadini, una minore spesa sanitaria, concorreranno, altresì, anche per le zone di captazione delle acque, ad una gestione intelligente dell'ambiente e dello sviluppo contribuendo ad una ricchezza nuova, ad un benessere nuovo ed, in generale, ad una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.

La norma si prefigge di:

-- dare applicazione all'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute;

-- garantire un reddito ed un'occupazione ai lavoratori ed ai proprietari di terreni inquinati per scarico diretto o indiretto di contaminanti da parte di terzi;

-- salvaguardare i marchi e i prodotti, in particolare le eccellenze della produzione agricola italiana;

-- favorire l'uso, la manutenzione e la riqualificazione ambientale dei terreni compromessi dall'inquinamento;

-- evitare l'abbandono e l'impoverimento di interi distretti con il conseguente degrado civile ed ambientale.

Lo spirito che muove questa proposta risiede nella convinzione che l'aumento di patologie indotte dall'esposizione ad inquinanti possa e debba essere prevenuto evitando che gli alimenti destinati all'alimentazione umana ed animali risultino contaminati.

È per questa ragione che si propone una analisi chimica, una classificazione, dei terreni e delle acque destinati alla produzione alimentare, perché le acque irrigue sono il principale nutrimento per le piante, e se noi siamo quello che mangiamo, le piante sono quello che assorbono e assimilano.

A tal fine l'articolato del disegno di legge è così concepito:

all'articolo 1, si definiscono i criteri e gli strumenti di individuazione delle aree a rischio in maniera che sia facilmente individuabile l'ambito di applicazione della norma;

all'articolo 2, si definiscono gli obblighi di caratterizzazione dei terreni e delle acque contaminati;

all'articolo 3, si definiscono i divieti finalizzati alla riduzione del rischio di esposizione ai contaminanti dell'uomo e degli animali;

all'articolo 4, si definiscono le attività permesse al fine di garantire la produttività dei siti nel rispetto della tutela della salute umana;

all'articolo 5, si definiscono le competenze e le modalità operative del controllo relativo al rispetto delle prescrizioni;

all'articolo 6, si descrivono le sanzioni per i trasgressori;

all'articolo 7, si individuano le possibili forme di copertura finanziaria delle misure per far fronte a concomitanti esigenze straordinarie, oltre quelle ambientali, quali l'emergenza lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Criteri per l'individuazione delle aree agricole contaminate da composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni o ormoni-simili)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a:

a) terreni agricoli e acque di falda per i quali analisi chimiche abbiano messo in evidenza la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni o ormoni-simili, non riconducibili a fonti naturali, in concentrazioni superiori a quelle di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che non ricadono nelle fattispecie di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 dell’articolo 240;

b) terreni agricoli la cui contaminazione ai sensi della lettera a) del presente comma sia stata messa in evidenza da enti o agenzie internazionali presenti sul territorio;

c) terreni agricoli già inclusi nell'anagrafe regionale ai sensi dell’articolo 251, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, o in ulteriori registri ai sensi di atti amministrativi emanati a livello provinciale o comunale.

2. In deroga all'articolo 241, e fatto salvo quanto disposto all'articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, tutti i cittadini, anche riuniti in associazione possono portare all'attenzione delle autorità competenti situazioni di contaminazione ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all’articolo 2, comma 1, nei casi in cui:

a) si siano riscontrate patologie anche di natura neoplastica o malformazioni in animali o piante per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate;

b) si siano riscontrate patologie, anche neoplastiche o malformazioni nell'uomo per le quali in letteratura sia stato ipotizzato un nesso di casualità con i composti inquinanti di origine antropogenica con frequenza superiore a quanto riscontrato in aree rurali non contaminate.

3. Entro novanta giorni dal ricevimento dalle segnalazioni di cui al comma 2 le autorità destinatarie inviano ai soggetti denuncianti un parere motivato sulle decisioni che intendono prendere.

Art. 2.

(Obbligo di caratterizzazione ambientale)

1. Le autorità sanitarie e gli enti preposti alla tutela ambientale provvedono ad effettuare una caratterizzazione chimica dei terreni agricoli e delle acque usate a scopi irrigui per individuare la presenza di composti tossici, cancerogeni, teratogeni, mutageni o ormoni-simili nei casi previsti all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di segnalazione.

2. Qualora dalla caratterizzazione chimica di cui al comma 1 del presente articolo i terreni destinati alla produzione alimentare o le acque irrigue dovessero presentare concentrazioni di sostanze inquinanti superiori a quelle di cui all'articolo 240, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, le autorità preposte provvedono entro trenta giorni ad includere la zona tra quelle destinatarie dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Ai fini dell'accertamento dei soggetti responsabili della contaminazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini risarcitori del danno.

4. Le modalità di esecuzione della caratterizzazione di cui al comma 1 del presente articolo sono concordate al tavolo di concertazione di cui all’articolo 5.

Art. 3.

(Divieti)

1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 247 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nelle zone agricole di cui all'articolo 1 della presente legge e in quelle ricomprese in un raggio di 3 Km a partire dal limite esterno della zona contaminata oltre i limiti di legge si applicano le seguenti misure:

a) divieto di produzioni agro-alimentari destinate all'alimentazione umana o animale, divieto di pascolo, di caccia, di pesca, di raccolta di funghi e di piante officinali fatto salvo per quanto indicato all’articolo 4, comma 1, lettera a);

b) sospensione di tutti gli strumenti di semplificazione normativa;

c) divieto di attività artigianali e industriali in cui si impieghino o producano beni o rifiuti contenenti le sostanze di cui all'articolo 1 indipendentemente dalle quantità usate in fase produttiva, anche quali catalizzatori, o dalle concentrazioni nei rifiuti solidi, reflui liquidi o emissioni gassose;

d) divieto di attività estrattive di qualunque tipo e, in generale, attività che comportino la manomissione o movimentazione dei terreni contaminati o l'emungimento delle acqua di falda a scopo irriguo o alimentare.

2. Le misure di cui al comma 1, limitatamente alle lettere a), b), e d), rimangono in vigore fino ad avvenuta bonifica ad opera dei responsabili della contaminazione ovvero delle amministrazioni locali nel caso di impossibilità di accertare le responsabilità come previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La bonifica deve essere finalizzata al totale ripristino ambientale e la sua esecuzione deve essere conforme a quanto previsto all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4.

(Attività consentite)

1. Sui terreni di cui all'articolo 1 e fino ad avvenuta bonifica sono consentite le seguenti attività:

a) coltivazioni isolate dal terreno ed irrigate con acque non contaminate;

b) coltivazioni a scopo industriale, di piante da fiore, ornamentali, piante destinate alla bioedilizia;

c) coltivazioni di essenze vegetali con capacità di fito-depurazione e fito-estrazione;

d) operazioni di bonifica, pulizia, riciclo e riuso dei materiali recuperati;

e) iniziative volte a ridurre l'immissione in atmosfera di gas serra che non siano in contrasto con quanto previsto all'articolo 3;

f) installazione di impianti per la produzione di energia solare o eolica ad integrazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), che consentano e non possano prescindere dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) edificazione di strutture non permanenti adibite a pertinenze agricole, attività di controllo, analisi chimiche, ricerche, studi scientifici inerenti le attività consentite e necessarie ai sistemi di recupero o di produzione energetica;

h) l'assemblaggio artigianale e lo stoccaggio momentaneo di manufatti prodotti in loco.

2. I raccolti ed i prodotti di cui alle attività elencate al comma 1, lettera a), devono essere muniti di una caratterizzazione chimica rilasciata da un laboratorio di analisi accreditato che ne attesti la loro conformità alle disposizioni di legge relative agli alimenti per l'uomo o gli animali.

3. I raccolti ed i prodotti di cui alle attività elencate al comma 1, lettere b) e c), devono essere muniti di una caratterizzazione chimica rilasciata da un laboratorio di analisi accreditato che deve essere inviato al tavolo di cui all'articolo 5, che dispone le modalità di uso e smaltimento finalizzate a garantire che le sostanze tossiche eventualmente incorporate durante la permanenza nei siti contaminati non siano rilasciate in altri comparti ambientali.

Art. 5.

(Attività di controllo)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i comuni entro cui ricadano i terreni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge provvedono all'istituzione di un tavolo di concertazione, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione, di cui fanno parte i rappresentanti delle istituzioni, i proprietari o i gestori dei terreni posti sotto vincolo ed i singoli cittadini o le associazioni che ne esprimano la volontà. Ai soggetti che partecipano al tavolo, nonché ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta, sono forniti tutti i documenti tecnici ed amministrativi relativi alle misure nonché ad ogni altro atto pertinente e rilevante. Le autorità competenti provvedono a pubblicare sul loro sito web, entro le quarantotto ore successive alla loro disponibilità, tutte le informazioni, i verbali di riunioni ed i documenti tecnici relativi ai siti contaminati.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Fatte salve le misure di cui all'articolo n. 257, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, ai soggetti responsabili della contaminazione sono applicate, inoltre, le seguenti disposizioni:

a) il ripristino delle caratteristiche ambientali originarie mediante bonifica;

b) il risarcimento delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'accertamento dell'illecito;

c) il risarcimento dei danni economici causati ai proprietari o ai conduttori dei terreni posti sotto vincolo qualora il danno sia causato da terzi;

d) l'esclusione delle società responsabili della contaminazione e di ogni affiliata diretta ed indiretta o nel caso di responsabilità di privati dei familiari fino al quarto grado di legame di parentela, dai programmi di finanziamento pubblici, diretti o mediante gare o bandi;

e) la revoca di concessioni ed autorizzazioni alla produzione eventualmente ancora in essere ai soggetti responsabili della contaminazione.

2. Per i pubblici ufficiali responsabili delle attività di cui all'articolo 5 che non ottemperino nei modi e nei tempi consoni a garantire la corretta applicazione della presente legge è prevista una sanzione amministrativa compresa tra un quinto dello stipendio ed il doppio dello stesso. In caso di recidiva delle inadempienze di cui al primo periodo, è prevista una pena fino a un anno di reclusione, l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed il licenziamento.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle misure previste ad attuazione della presente legge è individuata nelle seguenti fonti:

a) nel caso in cui la fonte di inquinamento sia individuata in uno o più impianti di produzione di energia assimilata alle fonti rinnovabili che dovesse fruire di incentivi CIP6 o similari la copertura finanziaria per le azioni di cui agli articoli 2, 3, comma 2, e 6 è garantita dal trasferimento degli incentivi concessi o previsti alle autorità preposte al controllo fino ad avvenuta bonifica integrale del sito;

b) nei casi di cui all'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le attività di bonifica si concede la possibilità di accesso ai fondi per la ricerca per le produzioni innovative di essenze vegetali in grado di estrarre dal terreno o dalle acque di falda le sostanze inquinanti o che siano in grado di trasformarle in composti innocui per la salute umana ed ambientale;

c) dall'utilizzo del Fondo per le aree sottoutilizzate relativamente alla ricerca sui temi del bio-risanamento e la loro applicazione in campo;

d) dalle sanzioni comminate ai colpevoli di reati ambientali;

e) dal ricavato dalla vendita dei beni sequestrati per reati ambientali;

f) dal gettito derivante dal 5 per mille delle dichiarazioni IRPEF destinate a cooperative o associazioni di cittadini senza fini di lucro per le attività di cui all'articolo 4, comma 1, sottoposte ad un protocollo di trasparenza ed al controllo da parte del tavolo di cui all'articolo 5 ed il cui piano di lavoro sia preventivamente approvato dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

g) dall'attuazione di strumenti di «finanza etica» quali azionariato popolare, micro-credito, compartecipazione di servizio e prestazioni di cui i cittadini interessati dallo stato di compromissione ambientale possono eventualmente farsi promotori.