• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02460/001/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2460, recante "Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2460/1/08 presentato da RAFFAELE RANUCCI
martedì 11 ottobre 2016, seduta n. 266

L'8a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge n. 2460, recante "Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici",
considerato che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 14, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici;
la norma si prefigge di estendere a tutti i servizi tecnico-nautici la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a definire con proprio decreto il regime di obbligatorietà del servizio stesso, prevedendo che l'Autorità marittima (A.M.) formuli la proposta sulla scorta dell'intesa con l'autorità portuale (oggi Autorità di sistema portuale, A.d.S.P.) e del parere reso dalle associazioni di categoria;
i servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale che sotto il coordinamento dell'A.M. garantiscono nei porti, ove sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo, assolvendo ad un fondamentale ruolo che incide direttamente sull'operatività portuale;
nel corso dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tenutasi in data 27 settembre 2016, avuto riguardo alla sicurezza complessiva dell'attività legate all'arrivo ed alla partenza delle navi e dell'ambito portuale in generale, è stata auspicata una migliore formulazione tesa a ribadire le distinte competenze tra l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale, pur nello spirito della più ampia e leale collaborazione istituzionale;
infatti, il regime di obbligatorietà dei servizi afferisce a profili di sicurezza, quale interesse affidato alla responsabilità dell'A.M., alla quale è necessario venga garantito il pieno esercizio del proprio ruolo di garante della sicurezza dell'approdo, ferma restando la competenza dell'A.d.S.P. a fornire elementi di analisi, in linea con le proprie attribuzioni, che migliorino la qualità complessiva della regolamentazione dei servizi tecnico-nautici;
in particolare, l'A.d.S.P. è chiamata, in occasione dell'iter finalizzato a regolare il regime dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, a formulare valutazioni afferenti, prioritariamente, alla promozione ed alla gestione commerciale del sistema portuale, sotto il profilo dell'efficienza complessiva ed alla speditezza delle attività portuali, in linea con i principi ed i criteri direttivi sulla cui base è stata attuata la riforma della legislazione di settore;
al fine di evitare impasse decisionali e ricondurre l'intesa ad un criterio logico giuridico, nello spirito dei principi posti a base della recente riforma della legislazione portuale e delle stesse previsioni della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata per effetto del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;
ritenuto, pertanto, che
l'intesa tra l'Autorità Marittima (A.M.) e l'Autorità di sistema portuale (A.d.S.P.) debba conseguirsi alla luce delle rispettive competenze, delle responsabilità affidate ai due soggetti istituzionali ed in ragione della cura degli interessi, complementari ma distinti, affidati a ciascuno sul tema, rispettivamente, della sicurezza complessiva dell'ambito portuale e della gestione e della promozione delle attività commerciali che si svolgono in porto,
impegna il Governo
ad adottare, in coerenza con quanto precede, indirizzi applicativi della previsione in premessa volti a chiarire che l'intesa in tema di obbligatorietà dei servizi tra A.M. ed A.d.S.P. deve intendersi nel senso che, ciascuno dei soggetti istituzionali interessati, esprime le valutazioni di propria pertinenza alla luce delle responsabilità affidate dall'Ordinamento e degli interessi oggetto di rispettiva tutela.
(0/2460/1/8)
RANUCCI