• Testo DDL 1008

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Atto a cui si riferisce:
S.1008 Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata
approvato con il nuovo titolo
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1008
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LO GIUDICE, CAPACCHIONE, GIACOBBE, MANCONI, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE e SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si propone di semplificare le procedure per la liberazione anticipata attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 69-ter nella legge n. 354 del 26 luglio 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza nelle carceri. Si prefigge inoltre l’obiettivo di affrontare il tema dell'eccessivo sovraffollamento delle carceri italiane, già sanzionato della Corte europea dei diritti dell’uomo, come da richiesta del Presidente delle Repubblica nel messaggio trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013.

Questo obiettivo è perseguito dall'articolo 1 del presente disegno di legge attraverso l'aumento da quarantacinque a novanta giorni della detrazione per ogni semestre di pena scontata prevista per il condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione come previsto dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Gli articoli 2 e 3 si propongono di rendere più efficace la procedura di determinazione della riduzione della pena da espiare.

L'articolo 2 inserisce nella legge n. 354 del 1975 un nuovo articolo 69-ter il quale stabilisce che, allo scadere di ogni semestre, la direzione dell'istituto penitenziario disponga senza indugio e notifichi al detenuto la detrazione dei novanta giorni previsti. Nel caso in cui, durante la detenzione o in periodi trascorsi in libertà o in misura alternativa, la condotta del detenuto abbia mancato alla partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore trasmette la proposta motivata di revoca della misura all'ufficio di sorveglianza competente.

In tal modo, senza delegare ad autorità non giurisdizionali le competenze discrezionali in materia di libertà personale ma intervenendo esclusivamente in materia procedimentale, si rende più rapida una procedura che allo stato attuale lascia ogni anno senza risposta migliaia di pratiche riguardanti la liberazione anticipata dei detenuti.

È frequente, infatti, il fenomeno della mancata valutazione di periodi di pena che avrebbero consentito una scarcerazione anticipata dell'interessato, accentuando in modo improprio il problema oggi assai grave, e causa per l'Italia delle sanzioni sopra citate, del sovraffollamento delle carceri. La carenza di organici è spesso causa di ritardi nel decidere o nell'inviare le valutazioni delle direzioni carcerarie su cui si fonda la decisione del magistrato di sorveglianza. Gli uffici matricola delle carceri inviano alla magistratura di sorveglianza la posizione giuridica del richiedente, che spesso presenta da solo la domanda di liberazione anticipata, e nei moduli spesso già predisposti c'è già l'indicazione di specificare eventuali periodi di detenzione in altri istituti e in arresti domiciliari. È il carcere ad acquisire queste informazioni e a corredarle delle valutazioni sulla buona condotta o sulla presenza di rapporti disciplinari. Quindi la domanda viene inoltrata al magistrato di sorveglianza, un passaggio di fatto superfluo tutte le volte in cui la direzione carceraria non abbia registrato una mancanza di partecipazione all'opera di rieducazione.

La proposta oggetto del presente disegno di legge abbrevierebbe i tempi di notifica della liberazione anticipata, evitando quella rincorsa di semestri già trascorsi che alle volte può addirittura vanificare parte del beneficio maturato. La procedura, così utilmente semplificata, risparmierebbe l'invio di documentazione dal carcere agli uffici di sorveglianza e consentirebbe un più agevole raggiungimento dei termini per accedere alle misure alternative.

L'articolo 3 delega al Governo la modifica del regolamento sull'ordinamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, in modo da rendere più semplice l'ottenimento da parte della direzione dell'istituto penitenziario delle informazioni relative alla condotta del condannato in altri istituti o in periodi di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «novanta».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 69-ter. - (Liberazione anticipata nel corso dell'esecuzione di pena detentiva) -- 1. All'inizio della detenzione e allo scadere di ogni semestre, la detrazione di novanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, anche in altra sede, è disposta senza indugio dalla direzione dell'istituto penitenziario ove il detenuto è ristretto. Il provvedimento è comunicato a norma dell'articolo 54, comma 2, e notificato al detenuto.

2. Nell'ipotesi in cui nel corso del semestre, o nel corso di periodi trascorsi in libertà o in misura alternativa compresi fra due frazioni di semestre, il detenuto abbia adottato condotte che denotino la sua mancata partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto penitenziario trasmette all'ufficio di sorveglianza, competente per lo stesso istituto, proposta motivata di revoca della misura. La proposta non sospende la misura.

3. Sulla revoca, il magistrato di sorveglianza provvede, anche d'ufficio, a norma dell'articolo 69-bis.».

Art. 3.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è adottato un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di modificare l'articolo 103 del regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, stabilendo:

a) le modalità di celere acquisizione da parte della direzione dell'istituto penitenziario delle informative di altri istituti o delle forze dell'ordine competenti in ordine alla condotta del condannato per ogni singolo semestre di pena scontata e del periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare;

b) che il provvedimento della direzione dell'istituto penitenziario a norma dell'articolo 69-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall’articolo 2 della presente legge, indichi nel dispositivo la misura della riduzione apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.