• Relazione 948, 200, 688, 887 e 957-A

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Atto a cui si riferisce:
S.948 [Modifica 416-ter, scambio elettorale politico-mafioso] Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 948, 200, 688, 887 e 957-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore Buemi)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 2014

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2013,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati BURTONE, BINDI, GARAVINI e MIOTTO (204); VENDOLA, Claudio FAVA, MIGLIORE, AIELLO, AIRAUDO, BOCCADUTRI, Franco BORDO, COSTANTINO, DI SALVO, DURANTI, Daniele FARINA, FERRARA, FRATOIANNI, Giancarlo GIORDANO, KRONBICHLER, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO e ZAN (251); Francesco SANNA, LETTA, BASSO, DE MICHELI, ASCANI, BINI, BIONDELLI, BONOMO, BRAGA, CARRA, CARRESCIA, COMINELLI, COPPOLA, COVA, D’INCECCO, FABBRI, FEDI, GADDA, GARAVINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIETTI, Tino IANNUZZI, MANZI, MARCHI, Marco MELONI, MIOTTO, MORETTO, MOSCA, NACCARATO, NARDUOLO, NISSOLI, PASTORINO, PES, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RUBINATO, SCUVERA, SERENI, TENTORI, VACCARO, VALIANTE, VAZIO, VENTRICELLI e VILLECCO CALIPARI (328); MICILLO, ALBERTI, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, Paolo BERNINI, Nicola BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, D’AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL’ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, Luigi DI MAIO, Manlio DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D’INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, Luigi GALLO, Silvia GIORDANO, GRANDE, GRILLO, Cristian IANNUZZI, L’ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MUCCI, NESCI, NUTI, PESCO, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, Paolo Nicolò ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI e ZOLEZZI (923)

(V. Stampati Camera nn. 204, 251, 328 e 923)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 2013

E SUI
DISEGNI DI LEGGE

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 200)

d'iniziativa dei senatori DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 688)

d'iniziativa dei senatori FRAVEZZI, BERGER e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 887)

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 957)

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2013


dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 948

Onorevoli Senatori. -- La proposta in esame ridefinisce la fattispecie incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso disciplinata dall'articolo 416-ter del codice penale. Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è frutto di un ampio e articolato dibattito svolto in Commissione giustizia, in esito al quale si è pervenuti a una formulazione parzialmente difforme rispetto al testo approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato, approvato dall'altro ramo del Parlamento, proponeva una nuova formulazione dell'articolo 416-ter basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento dei voti. La condotta era infatti così definita: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti (...)». L'accettazione aveva per oggetto il procacciamento stesso mediante il ricorso all'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis. In tal modo, il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole delle due controparti dello scambio elettorale politico-mafioso. Inoltre, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo comma del nuovo articolo 416-ter non si limitava a prevedere l'erogazione di denaro, ma individuava quale ulteriore contropartita anche altre forme di utilità. Quest'ultima modifica - come risulta dai lavori della Camera dei deputati - intendeva rispondere a una esplicita richiesta di codificazione proveniente dalla società civile, mobilitatasi in favore di una più efficace formulazione dell'articolo 416-ter. L'intenzione era quella di punire l'atto volontario del politico corrotto che, in cambio di voti di provenienza mafiosa, assecondi le esigenze e gli interessi delle cosche, favorendo l'acquisizione di ingenti capitali e rafforzandone la capacità di controllo del territorio, così da facilitarne l'infiltrazione o il consolidamento nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

Occorre peraltro precisare che la nozione di «altra utilità» non è estranea al nostro ordinamento ed anzi è stata in più occasioni impiegata dal legislatore. Rileva citare, a titolo di esempio, l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che, nel definire il voto di scambio, fa espresso riferimento ad un'offerta di denaro, di valori o di qualsiasi altra utilità.

Del pari, gli articoli 317, 318 e 319 del codice penale, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, individuano quale oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione, oltre al denaro, anche «altra utilità». Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 46922 e 47405 del 2011, ha chiarito che oggetto dello scambio elettorale, secondo l'attuale lettera dell'articolo 416-ter, è l'erogazione di denaro intesa non solo come moneta o banconota, ma come ogni tipologia di bene immediatamente quantificabile in termini economici. Dal contenuto precettivo della norma sono al momento escluse altre utilità che, solo in via mediata, possano risultare oggetto di monetizzazione. Proprio al fine di colmare tale lacuna nella portata incriminatrice dell'articolo 416-ter, viene abbandonata la definizione del prezzo dello scambio nei soli termini monetari, e ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso che hanno talvolta impedito, fino ad oggi, che il pactum sceleris tra il politico e il mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento.

Sul versante della cornice edittale, il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la pena della reclusione da quattro a dieci anni, riducendo la risposta sanzionatoria attualmente prevista mediante il richiamo al primo comma dell'articolo 416-bis. L'intento era quello di consentire una maggiore proporzionalità nell'irrogazione della pena tra lo scambio elettorale politico-mafioso e il più grave reato di appartenenza a organizzazioni criminali. Inoltre, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, era stato inserito nella nuova formulazione dell'articolo 416-ter un secondo comma che prevedeva un'autonoma fattispecie di reato per il mafioso che procacciasse i voti. Si determinava così l'apprezzabile effetto che entrambi i soggetti parte dell'accordo risultavano penalmente responsabili.

In sostanza, questo secondo comma dell'articolo 416-ter approvato dalla Camera dei deputati puniva la tipica condotta dell'appartenente all'associazione mafiosa che si presta allo scambio elettorale con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altro utilità.

La formulazione di questo secondo comma nel corpo dell'articolo 416-ter ha destato perplessità nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato. È noto che presso questo ramo del Parlamento sono venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante, in seguito a una richiesta, avanzata da un quinto dei componenti della Commissione, che i disegni di legge volti a modificare l'articolo 416-ter fossero rimessi all'esame dell'Assemblea.

La formulazione predisposta dalla 2ª Commissione permanente del Senato si fonda su tre elementi qualificanti che, senza sovvertire l'impostazione seguita dalla Camera dei deputati, appaiono migliorativi per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. La condotta viene qualificata con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. Oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Come si comprende viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma alla dazione di quantitativi di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto del sinallagma è un'utilità di qualunque altro tipo. In aggiunta a ciò si è inserita anche, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima. Tale elemento qualificante del testo approvato dalla Commissione sembra da considerare come un apprezzabile punto di equilibrio.

Infine, la Commissione ha ritenuto di confermare la struttura bilaterale del reato, stabilendo che alla stessa pena soggiace anche chi promette di procurare voti con le modalità definite al primo comma. Rispetto alla formulazione proposta dalla Camera dei deputati, si è deciso di anticipare, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, non limitandosi a incriminare solamente l'effettivo procacciamento dei voti. Sul piano del sistema sanzionatorio, si è deciso di omologare la pena da irrogare a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis, che ammonta alla reclusione da sette a dodici anni.

Buemi, relatore

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Fazzone)

24 luglio 2013

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

17 dicembre 2013

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 948

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalla Commissione

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Art. 1.Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

DISEGNO DI LEGGE N. 200

D'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità».

DISEGNO DI LEGGE N. 688

D'iniziativa dei senatori Fravezzi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».

DISEGNO DI LEGGE N. 887

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico mafioso). -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 957

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). -- 1. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».