• Testo DDL 624

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Atto a cui si riferisce:
S.624 [Commissione d'inchiesta banche] Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 624
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MARTELLI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, FATTORI, FUCKSIA, GAMBARO, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MOLINARI, MORRA, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena

Onorevoli Senatori. -- La Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), nacque nel 1472 ed è tuttora la banca più antica del mondo in attività, quindi rappresenta un patrimonio nazionale. Come noto, tale istituto di credito, assieme alle controllate Antonveneta e Biverbanca, costituisce il terzo gruppo bancario italiano per numero di filiali.

Le sue traversie finanziare iniziano il 25 giugno 1999, data nella quale MPS venne quotata nella Borsa valori di Milano.

La vicenda dell'acquisizione delle controllate può essere cosi brevemente riassunta: nel settembre del 2007, alla fine di una caldissima vertenza, la multinazionale spagnola Banco Santander entra in possesso della banca Antonveneta al costo di 6,6 miliardi di euro. Ma gli spagnoli si accorgono di non avere fatto un buon affare: stando ai dati disponibili, Antonveneta ha perso clientela (-35 per cento), depositi (-3,2 per cento), capitale netto consolidato (-4,1 per cento) e perde nel conto economico. Successivamente Banco di Santander scorpora dal suo patrimonio l'ottima partecipazione Interbanca (1,6 miliardi).

L'8 novembre del 2007, MPS annuncia con una nota di aver raggiunto un accordo con Banco Santander per l'acquisto di Banca Antonveneta per 10 miliardi di euro, esclusa la controllata Interbanca che rimane di proprietà della banca spagnola. Dopo sei anni, nessuno ha ancora spiegato le ragioni di un acquisto da dieci miliardi per una banca che ne valeva 3.

Antonveneta è la banca padovana che, dopo il cosiddetto caso «Bancopoli», fu acquistata da ABN AMRO e sarebbe dovuta passare al Banco Santander dopo l'acquisto della banca olandese da parte del consorzio composto da Royal Bank of Scotland, Santander, Fortis.

Siamo di fronte, dunque, a cinque o, secondo altre stime, sette miliardi dilapidati. Il Banco Santander si trova così, in soli tre mesi, a passare da un pessimo affare ad un guadagno di 5 miliardi, pari ad un rendimento del 100 per cento in un trimestre, vale a dire il 400 per cento su base annua. L'esultanza per il ritorno di Antonveneta costa però la migrazione all'estero di 10 miliardi di fondi italiani.

All'epoca MPS valeva 9 miliardi. Ciononostante, MPS compra una banca con 1.000 sportelli (contro i propri 2.000) e per giunta dalla salute assai precaria, pagandola però una cifra superiore al proprio valore; per la prima volta nella sua storia la banca si indebita, e la Fondazione MPS ne viene dissanguata. Giuseppe Mussari, prima presidente della fondazione MPS poi della stessa Banca, si impegnò a comprare per 10 miliardi una banca che per sua stessa ammissione ufficiale (come risulta da un documento informativo alla Bankitalia del 15 giugno 2008) ne valeva 3, senza però avere fondi in cassa.

Il 27 giugno 2012 viene approvato il nuovo piano di riassetto del gruppo MPS che è fortemente improntato alla riduzione dei costi e razionalizzazione. L'operazione provocherà la soppressione di oltre 4.600 posti di lavoro con incorporazione delle controllate e chiusura di 400 filiali entro il 2015.

A seguito dell'acquisto per 10 miliardi di euro di Antonveneta la banca ha subito un pesante rovescio finanziario che ha coinvolto anche la Fondazione MPS principale azionista. Il nuovo management ha presentato un piano industriale per il 2012-2015 di riduzione dei costi di 565 milioni di euro, cessioni di attività, svalutazione degli avviamenti (per una cifra da definire) e la richiesta di liquidità allo Stato italiano per 3,4 miliardi di euro (per mezzo dei cosiddetti Tremonti bond).

Non si deve neppure dimenticare il costo sostenuto dai piccoli risparmiatori, che all'atto della sottoscrizione dell'offerta pubblica iniziale pagarono per azione 3,85 euro. Tali azioni sono poi scese, in valuta non attualizzata, ad un valore di 0,19 euro, segnando una perdita del 95 per cento. Per tornare al valore iniziale tali azioni dovrebbero subire un incremento di prezzo del 2000 per cento.

Considerata anche la scarsa trasparenza del sistema bancario, evidenziata anche da molti osservatori specializzati, si ritiene che, nel rispetto delle indagini che già la magistratura sta portando avanti con profitto per gli aspetti di propria competenza, il Parlamento abbia la responsabilità di prestare grande attenzione a questo problema, non solo a parole, provvedendo quindi ad adottare tutte le iniziative necessarie per fare chiarezza su un lungo periodo oscuro nella gestione economico finanziaria di quella che era la banca più solida d'Italia. Il Parlamento, dunque, deve valutare ciò che non ha funzionato, capire di chi sono le responsabilità e, a chi è stato truffato, ai risparmiatori italiani, fornire tempestivamente risposte in termini di giustizia, di equità e di legalità, nei modi previsti dall'articolo 82 della nostra Costituzione.

L'auspicio finale è che si possa giungere, in questa XVII legislatura, all'approvazione di una riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato e perché.

Il sistema bancario non è credibile se non offre precise garanzie ai risparmiatori e a tal fine non è sufficiente un fondo di garanzia, se mancano tutte le garanzie di trasparenza e tutela sia della gestione dei risparmi, che del posto di lavoro.

A tal fine, con il presente disegno di legge, si procede alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato della Banca MPS, della fondazione MPS, e, conseguentemente, della Consob e della Banca d'Italia per quanto concerne MPS. Compito della Commissione di inchiesta sarà altresì quello di verificare le responsabilità per evitare che fatti di così grande rilevanza non abbiamo più a ripetersi.

Nell'articolo 1 si descrive il campo d'azione della istituenda Commissione, e si delinea il dettaglio delle attività sulle quali indagare, con particolare attenzione alle operazioni di acquisizione societaria e di attività su strumenti finanziari derivati.

Nell'articolo 2 si definiscono la composizione della Commissione, nonché la sua struttura, la durata prevista della sua attività e le modalità di relazione in aula.

Nell'articolo 3 si definiscono i poteri della Commissione.

Nell'articolo 4 si regola l’obbligo di segretezza.

Nell'articolo 5 si delinea l'organizzazione interna della Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per accertare le cause e le responsabilità relative al dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di seguito denominato «MPS».

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi comprese la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché le responsabilità di ordine politico e amminsitrativo;

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte di MPS, che degli organi di vigilanza e controllo;

c) verificare la correttezza dell'attività della Fondazione MPS e della Banca MPS dal 1999 in poi in relazione al dettato del proprio statuto;

d) analizzare approfonditamente le operazioni di acquisizione di: Banca popolare antoniana veneta, di seguito denominata «Antonveneta», Banca del Salento e Banca 121, valutando la corrispondenza tra il costo delle acquisizioni e il valore effettivo degli istituti acquisiti nonché la correttezza della valutazione delle situazioni patrimoniali di Antonveneta e Banca del Salento, anche alla luce di parallele valutazioni esperite da parte di altri istituti di credito interessati alle acquisizioni in oggetto;

e) confrontare lo stato patrimoniale dichiarato con l'effettiva consistenza dello stesso, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

f) verificare la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione alla profittabilità per MPS dell'operato del consiglio di amministrazione;

g) verificare le criticità connesse alle operazioni finanziarie in strumenti derivati compiute da MPS, valutando per ciascuna l'esito in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché l'attività sottostante da cui dipende ciascun derivato;

f) esaminare la correttezza dell'operato di MPS e della fondazione rispetto alla normativa vigente, anche con riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, in materia del cosiddetto «scudo fiscale», nonché l’utilizzo di società estere domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati o con limitazioni alla possibilità di identificare le persone che ne detengono la proprietà o il controllo;

i) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamento prevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) accertare la relazione tra le variazioni di rating da parte delle agenzie specializzate e la parallela attivazione di procedure di controllo e vigilanza;

m) indagare sugli atti correlati alla costituzione della fondazione bancaria, alla privatizzazione della banca, alla cessione delle quote azionarie, alla adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazione patrimoniale della Banca MPS;

n) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonché l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse ed indicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di fenomeni quali quelli oggetto di indagine, con particolare riferimento alla prevenzione dell’uso di strumenti atti a manipolare il mercato, alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando strumenti atti a rafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, e da due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, viene proclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. I verbali della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nel rispetto del regime di segretezza degli atti, sono pubblici salvo diversa decisione della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cui all'articolo 2, copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, copia di atti e documenti della CONSOB e delle società di revisione, nonché la documentazione relativa alle operazioni del cosiddetto «scudo fiscale», garantendo il mantenimento del regime di segretezza. La Commissione può altresì acquisire copia della documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, ove attinenti ai fatti che sono oggetto di inchiesta.

3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite massimo annuo di 50.000 euro.