• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09760    anche quest'anno scolastico numerosi posti di dirigente scolastico rimangono vacanti: una scuola su sette è retta dal dirigente di un altro istituto;    attualmente esistono...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09760presentato daMARZANA Mariatesto diMercoledì 12 ottobre 2016, seduta n. 691

   MARZANA, VACCA, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, CHIMIENTI, D'UVA, BRESCIA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   anche quest'anno scolastico numerosi posti di dirigente scolastico rimangono vacanti: una scuola su sette è retta dal dirigente di un altro istituto;
   attualmente esistono circa 50 presidi incaricati in Italia che svolgono, a tempo determinato da ormai 10 anni ininterrottamente, la funzione di dirigente scolastico e che sono pagati come dirigenti scolastici;
   il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, articolo 28-bis, comma 3 (poi articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha stabilito che non sarebbe stato possibile conferire incarichi di presidenza a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, e che essi sarebbero stati titoli valutabili proprio ai fini concorsuali;
   il legislatore, dunque, da un lato prevede una procedura concorsuale come requisito per accedere al suddetto ruolo dirigenziale, dall'altra riconosce che i presidi incaricati, svolgendo la funzione di dirigente da diversi anni, hanno maturato capacità, esperienze e competenze, ritenute essenziali per assicurare continuità amministrativa e gestionale alle scuole;
   nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i docenti con almeno un triennio di incarico;
   poi intanto, il legislatore è intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che sebbene abbia posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza, ha consentito, in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti;
   detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, ponendo in essere una reiterazione dei relativi contratti di durata annuale dei docenti coinvolti che non è stata sanata neanche dal concorso ordinario a dirigente scolastico, bandito nel 2004, poi gravato da numerosi problemi di tipo giudiziario;
   i contratti a tempo determinato sono stati posti in essere in contrasto con la normativa che regola la materia e, in particolare, il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ulteriormente modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, con il quale l'ordinamento italiano ha inteso dare attuazione alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
   il contenzioso che si è generato presso il giudice del lavoro si è risolto con l'ottenimento della parità retributiva, con scatti d'anzianità e arretrati, unita al riconoscimento che lo svolgimento reiterato delle funzioni dirigenziali, che abbia superato i 3 anni, debba essere considerato identico al servizio svolto dai dirigenti assunti a tempo indeterminato;
   lo schema di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del mese di giugno 2016, per la «Definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle dirigenza scolastica», nelle premesse cita l'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 nella parte in cui prevede che in sede di prima applicazione il bando-concorso nazionale per il reclutamento nazionale dei dirigenti scolastici riservi una quota dei posti ai soggetti: «(...) che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43» –:
   a predisporre iniziative volte alla semplificazione e al superamento del residuale istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, come disposto dall'articolo 1, comma 87 e successivi, della legge n. 107 del 2015, rivolta a tutti quei dirigenti che hanno ottenuto, a decorrere dalla o scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. (5-09760)