• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09759    il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 ha previsto l'individuazione di impianti pilota di centrali geotermoelettriche a media ed alta entralpia;    per tali tipologie...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09759presentato daDALLAI Luigitesto diMercoledì 12 ottobre 2016, seduta n. 691

   DALLAI e SANI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 ha previsto l'individuazione di impianti pilota di centrali geotermoelettriche a media ed alta entralpia;
   per tali tipologie di impianti l'autorità competente (come disposto dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22) «è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata»;
   due dei luoghi individuati sono nel territorio comunale di Radicondoli (provincia di Siena): uno in località «Lucignano» ed uno in località «Serracona»;
   va inoltre aggiunto che il progetto pilota in località «Castelnuovo» situato nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa) interessa in piccola parte anche il territorio comunale di Radicondoli:
   l'amministrazione comunale di Radicondoli e la comunità locale, pur non essendo state interpellate direttamente, si sono detti contrarie a tale progetto. Lo stesso sindaco ha ricordato che nel territorio di Radicondoli, definito «orgogliosamente geotermico», la ricerca e lo sfruttamento di tale risorsa è stata sempre sottoposta alle scelte degli enti locali territoriali ed alla volontà dei cittadini. Tale percorso di concertazione ha portato, in sintonia con il piano territoriale provinciale generale (Ptcp) e piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della regione Toscana (Pit), alla individuazione di aree ben definite denominate «Utoe – geotermiche» nelle quali è ammessa la ricerca e la coltivazione della geotermia. Nel resto del territorio comunale non sono quindi ammessi interventi di natura geotermica perché adibiti ad altre attività di fatto incompatibili con lo sfruttamento di tale fonte energetica;
   gli impianti pilota di Lucignano ricadono in località non adibite alla ricerca geotermica e presentano evidenti profili di incompatibilità, con tale l'attività, di natura ambientale, paesaggistica, sociale ed economica;
   va quindi rimarcato, in questo contesto, che la mancata concertazione tra le amministrazioni locali, e le imprese energetiche può compromettere l'equilibrio sostenibile raggiunto e mantenuto da anni tra lo sviluppo economico e sociale indigeno e sfruttamento della risorsa geotermica, causando quindi un danno di immagine per le aziende stesse: è infatti interesse del legislatore promuovere e perseguire il corretto e sicuro utilizzo di una energia pulita e rinnovabile, compatibilmente con le esigenze, le vocazioni e le peculiarità delle comunità locali, come quella geotermica di cui è particolarmente ricco il nostro Paese;
   in data 15 aprile 2015 le Commissioni ambiente e attività produttive della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione (n. 8-00103) impegnando il Governo «ad avviare le procedure di zonazione del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all'utilizzo della risorsa geotermica, e in linea con la strategia energetica nazionale»;
   nonché «ad emanare, entro sei mesi, “linee guida” a cura dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individuino nell'ambito delle aree idonee di cui al punto precedente anche i criteri generali di valutazione, finalizzati allo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità»;
   risulta agli interroganti che tali linee guida non siano state ad oggi ancora emanate, nonostante siano passati quasi 18 mesi dalla data prevista dalla risoluzione sopracitata (15 ottobre 2015);
   in data 21 gennaio 2016 il Tar della Toscana Sezione II ha emesso una ordinanza cautelare (n. 49/2016) che ha sospeso la richiesta di ricerca della risorsa geotermica in località «Lucignano». Successivamente in data 17 marzo 2016, per effetto della stessa ordinanza il procedimento amministrativo relativo all'istanza denominata «Lucignano» è stato riattivato;
   criticità simili riguardano la regione Toscana: sussistono ulteriori progetti di impianti pilota di centrali geotermoelettriche a media ed alta entralpia che potrebbero essere realizzati in territori della stessa zona (a cavallo delle province di Siena e Grosseto) come quello in località «Casa del Corto» (comune di Piancastagnaio, provincia di Siena) e in località «Montenero» (comune di Castel del Piano, provincia di Grosseto) –:
   se i Ministeri interrogati, in relazione a quanto espresso in premessa, ritengano opportuno che vengano rilasciati i permessi di ricerca «Lucignano» e «Serracona», anche in presenza in tali zone di quelli che appaiono evidenti profili di incompatibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed economica e con il parere contrario dell'amministrazione comunale e delle comunità locali interessate, e come tale decisione si concili con gli impegni assunti dal Governo con la risoluzione n. 8-00103;
   quando verranno emanate le «linee guida» sullo sfruttamento geotermico di cui in premessa. (5-09759)