• C. 1687 EPUB Proposta di legge presentata il 14 ottobre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1687 Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1687


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico
Presentata il 14 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare i cittadini che usufruiscono delle autostrade in concessione.
      Sovente accade, infatti, che gli utenti delle autostrade siano costretti, per cause indipendenti dalla loro volontà, a sopportare ritardi e rallentamenti eccessivi rispetto alle caratteristiche precipue della viabilità autostradale.
      Appare evidente che gli utenti, che pagano il pedaggio, non possono essere sottoposti a ritardi gravi, in quanto la ragion d'essere stessa delle autostrade è una percorrenza celere e, in ogni caso, più veloce di quella della viabilità ordinaria.
      La presente proposta di legge è finalizzata, pertanto, a esentare gli utenti dal pagamento dei pedaggi autostradali, mediante l'apertura dei caselli, nei casi in cui si sia evidenziata una palese incongruenza con la specifica tipologia del servizio cui è collegato l'obbligo del pagamento del pedaggio.
      L'articolo 1 individua in tre ore il periodo di blocco minimo per dare diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio.
      L'articolo 2 stabilisce le modalità dell'accertamento del blocco medesimo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.

Art. 2.

      1. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
      2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.