C. 1687 EPUB Proposta di legge presentata il 14 ottobre 2013
Atto a cui si riferisce:
C.1687 Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 1687 |
Sovente accade, infatti, che gli utenti delle autostrade siano costretti, per cause indipendenti dalla loro volontà, a sopportare ritardi e rallentamenti eccessivi rispetto alle caratteristiche precipue della viabilità autostradale.
Appare evidente che gli utenti, che pagano il pedaggio, non possono essere sottoposti a ritardi gravi, in quanto la ragion d'essere stessa delle autostrade è una percorrenza celere e, in ogni caso, più veloce di quella della viabilità ordinaria.
La presente proposta di legge è finalizzata, pertanto, a esentare gli utenti dal pagamento dei pedaggi autostradali, mediante l'apertura dei caselli, nei casi in cui si sia evidenziata una palese incongruenza con la specifica tipologia del servizio cui è collegato l'obbligo del pagamento del pedaggio.
L'articolo 1 individua in tre ore il periodo di blocco minimo per dare diritto all'esenzione dal pagamento del pedaggio.
L'articolo 2 stabilisce le modalità dell'accertamento del blocco medesimo.
1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.
1. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.