• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06512 CANDIANI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che: gli organi di stampa hanno spesso denunciato come Regioni ed enti locali abbiano usato la pratica di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06512 presentata da STEFANO CANDIANI
giovedì 13 ottobre 2016, seduta n.701

CANDIANI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

gli organi di stampa hanno spesso denunciato come Regioni ed enti locali abbiano usato la pratica di inserire nei rendiconti una massa, spesso anche consistente, di residui attivi non accertati, tra cui, ad esempio, crediti tributari non riscossi e a volte scaduti, al fine di migliorare il saldo finanziario dei propri bilanci;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2013, ha infatti bocciato il rendiconto 2011 del Molise per aver messo a bilancio la somma di oltre 1,2 miliardi di euro, "in assenza dei requisiti minimi dell'accertamento contabile";

la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di "coordinamento della finanza pubblica dei rendiconti contenenti somme presunte", perché "il principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell'avanzo di amministrazione è, nel nostro ordinamento, principio risalente in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria";

la Consulta faceva riferimento all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 76 del 2000 che definiva i residui attivi come "somme accertate e non riscosse" in qualità di un valore cogente per il legislatore che aveva voluto che nel conto consuntivo potessero entrare a far parte solo somme accertate e non presunte;

l'articolo è stato poi abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (come introdotto dal decreto legislativo n. 126 del 2014);

i residui attivi sono quindi ora individuati nell'articolo 189 del decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come "le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio". Lo stesso articolo prevede che "Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio, secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

in base a quanto previsto nell'allegato 4/2 al punto 5.2, l'imputazione viene effettuata, per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell'esercizio riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio; nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto. Infine, il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, le spese vengono impegnate all'inizio dell'esercizio di riferimento ed imputate nel bilancio dell'esercizio in cui tali obbligazioni giuridiche divengono definitive, e cioè l'anno successivo;

ne consegue che la parte fissa degli stipendi accessori dei dipendenti degli enti locali non può essere prevista ad inizio anno, ma nell'anno successivo, a condizione che vi siano alcuni requisiti base per incrementare, ad obbiettivi previsti e verificati, la parte variabile del Fondo di produttività, secondo i requisiti e le regole dettate dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro aggiornati negli anni, da ultimo nel 2009;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

nello specifico alcuni Comuni, tra cui quello di Corciano (Perugia), paiono mostrare delle irregolarità in merito alla costituzione del Fondo di produttività: dalla verifica dei bilanci comunali, infatti, sembrerebbe che il recupero dell'evasione tributaria sia stata inserita, anno per anno, tra gli obiettivi prestabiliti al fine di legittimare l'erogazione di questi emolumenti premianti;

infatti, relativamente ai residui attici ICI, la situazione patrimoniale del Comune di Corciano non sembra essere affatto chiara: dal 2007 al 2008 risulta mancante dai bilanci il gettito base relativo a ciascun anno precedente e, in particolare, nel 2014, così come emerge dalla relazione dei revisori dei conti, non è stata ridotta la somma impegnata nell'anno 2013 rispetto alle riduzioni di spesa disposte dai commi da 8 a 13 dell'articolo 47 della legge n. 66 del 2014 (nonostante la relazione attesti il rispetto degli obiettivi programmatici di competenza mista imposti dalla legge n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012);

in termini di cassa il recupero dell'evasione ICI negli ultimi anni non supera il 20 per cento delle previsioni;

quando nel 2010, in piena crisi economica, il Governo ha voluto porre un tetto agli stipendi accessori all'interno del programma di revisione della spesa previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, della legge n. 122 del 2010, il Comune di Corciano ha comunque mantenuto, forse anche come base per gli anni successivi, una quota di parte valibile del Fondo di produttività pari a circa 70.000 euro, pur non essendo stato rispettato il patto di stabilità nel 2006;

la relazione dell'organo di revisione del Comune, risalente al 2006, ha attestato senza ombra di dubbio che "l'ente non ha rispettato i limiti di spesa per l'anno 20006, dall'articolo 1, commi da 140 a 147 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005", avendo registrato una spesa di competenza di 13.525 euro rispetto ad un obiettivo programmatico di 10.642 e una spesa di cassa pari a 11.234 rispetto ad un obiettivo programmatico di 11.029 euro;

il Fondo premi di produttività, invece, è cresciuto progressivamente dal 2009 al 2015 da 172.000 a 196.000 euro, nella parte stabile, e da 89.000 a 91.000 euro (con punte fino a 109.000 euro), nella parte variabile;

nel 2016, in un primo momento, con la determina n. 367 del 15 aprile 2016, non è stata costituita la parte variabile del Fondo, perché non si ritenevano soddisfatti i requisiti richiesti dall'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2008-2009, ma successivamente, con la determina n. 983 del 22 settembre 2016 lo si costituisce, invece, per la cifra di 88.000 euro, cifra inserita nel bilancio durante l'esercizio, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, con approvazione dei revisori dei conti che hanno approvato il documento anche in mancanza dei riferimenti all'art 4 contratto collettivo nazionale di lavoro del 2009 (prot. comunale n. 30439 del 22 settembre 2016);

la Corte dei conti, nella relazione n. 27 del 25 febbraio 2016 riguardante il rendiconto del 2014, ha dichiarato, altresì, che "non [si] può, comunque fare a meno di rilevare la mancata riduzione della spesa corrente nella misura corrispondente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale, come previsto all'articolo 47 del D.L. 66 del 2014";

secondo quanto richiamato anche dalla deliberazione n. 263/2016 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, gli adempimenti a cui le amministrazioni locali devono attenersi in sede di appostamento delle risorse del Fondo, sopratutto nell'ambito della determinazione della quota variabile, sono molto rigidi, avendo quest'ultima parte un "carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno": la parte variabile non può quindi consolidarsi nei fondi, ma trovare applicazione "solo nell'anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da riscontrarsi anni per anno, indicate nel CCNL di riferimento";

l'articolo 4, comma 1, del contratto nazionale del lavoro comparto enti locali siglato il 22 gennaio 2004 (ed aggiornato) stabilisce che tra i requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa debba esserci il rispetto del patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;

il Comune di Corciano, dunque, non avendo rispettato il patto per l'anno 2006, come riportato, non sarebbe stato legittimato ad aumentare le risorse destinate al Fondo di produttività,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano urgente approfondire la questione esposta relativa allo sforamento del patto di stabilità interno da parte del Comune di Corciano, anche in considerazione del contestuale progressivo aumento del Fondo di produttività, e, qualora ravvisino la veridicità dei fatti, quali misure intendano assumere, tenendo conto dell'eventualità di avviare le procedure per lo scioglimento del Comune, se dovesse emergere una fattispecie di violazione di legge grave o persistente.

(4-06512)