• C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A EPUB presentata il 30 gennaio 2014. SISTO Francesco Paolo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.182 Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 30 gennaio 2014
(Relatore: SISTO, per la maggioranza)
sulle
PROPOSTE DI LEGGE
n. 3, D'INIZIATIVA POPOLARE
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e reintroduzione del voto di preferenza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 26 gennaio 2009 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento
n. 35, d'iniziativa del deputato CIRIELLI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: Per il testo delle proposte di legge nn. 3, 35, 182, 358, 551, 632, 718, 746, 747, 749, 876, 894, 932, 998, 1025, 1026, 1116, 1143, 1401, 1452, 1453, 1514, 1657, 1794, 1914, 1946, 1947 e 1977, si vedano i relativi stampati.

n. 182, d'iniziativa del deputato PISICCHIO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 15 marzo 2013
n. 358, d'iniziativa dei deputati
BERSANI, FRANCESCHINI, SPERANZA, BRESSA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 20 marzo 2013
n. 551, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 26 marzo 2013
n. 632, d'iniziativa dei deputati
MIGLIORE, VENDOLA, BOCCADUTRI, DI SALVO, KRONBICHLER, PIAZZONI, PILOZZI, AIELLO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, DURANTI, CLAUDIO FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, LACQUANITI, LAVAGNO, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SCOTTO, SMERIGLIO, ZAN
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 3 aprile 2013
n. 718, d'iniziativa del deputato LENZI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, con modificazioni
Presentata il 10 aprile 2013
n. 746, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, MARZANO
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 15 aprile 2013
n. 747, d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, GHIZZONI
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali
Presentata il 15 aprile 2013
n. 749, d'iniziativa del deputato MARTELLA
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 15 aprile 2013
n. 876, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati
Presentata il 3 maggio 2013
n. 894, d'iniziativa dei deputati
BOBBA, MARTELLA, GIACOBBE, VERINI, PICCOLI NARDELLI, COCCIA, RAMPI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CARRA, MARCO DI MAIO, SBERNA
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 7 maggio 2013
n. 932, d'iniziativa dei deputati

GIACHETTI, BONACCORSI, DI SALVO, GANDOLFI, GENTILONI SILVERI, GOZI, MARZANO, REALACCI

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 13 maggio 2013
n. 998, d'iniziativa dei deputati
GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, RAMPELLI, TAGLIALATELA, TOTARO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché disposizioni concernenti l'espressione dei voti di preferenza e lo svolgimento di elezioni primarie
Presentata il 17 maggio 2013
n. 1025, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GOZI, RUBINATO
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1026, d'iniziativa dei deputati
RIGONI, GINATO, GINOBLE, OLIVERIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RUBINATO
Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 22 maggio 2013
n. 1116, d'iniziativa dei deputati
NICOLETTI, AMATO, BARGERO, BARUFFI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BINDI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CARNEVALI, CENSORE, COVA, DEL BASSO DE CARO, FOLINO, GANDOLFI, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LEVA, MADIA, MANCIULLI, MIOTTO, MONACO, MORETTI, MOSCA, NARDUOLO, PAOLUCCI, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, RUBINATO, FRANCESCO SANNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 30 maggio 2013
n. 1143, d'iniziativa dei deputati
MARTELLA, PELUFFO, NARDELLA, GINEFRA, AMENDOLA, IMPEGNO, PARRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIACHETTI, MISIANI, GOZI, BRAGA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 4 giugno 2013
n. 1401, d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti
Presentata il 19 luglio 2013
n. 1452, d'iniziativa dei deputati
BURTONE, ALBANELLA, BATTAGLIA, CANI, CARDINALE, COVA, D'INCECCO, FIORONI, GINOBLE, GRASSI, MARROCU, MURA, OLIVERIO, SALVATORE PICCOLO, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del voto di preferenza nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 31 luglio 2013
n. 1453, d'iniziativa dei deputati
BALDUZZI, BOMBASSEI, CAPUA, CATANIA, CAUSIN, ANTIMO CESARO, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MOLEA, OLIARO, RABINO, SOTTANELLI, VARGIU, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali
Presentata il 31 luglio 2013
n. 1514, d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata l'8 agosto 2013
n. 1657, d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 4 ottobre 2013
n. 1794, d'iniziativa dei deputati
ZACCAGNINI, FURNARI, LABRIOLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 12 novembre 2013
n. 1914, d'iniziativa dei deputati
VALIANTE, LUCIANO AGOSTINI, BOSSA, CARDINALE, DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FIORIO, FIORONI, FOLINO, GALPERTI, GASBARRA, GENOVESE, GINOBLE, GRASSI, GULLO, MISIANI, ROSTAN
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali
Presentata il 20 dicembre 2013
n. 1946, d'iniziativa del deputato LAURICELLA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1947, d'iniziativa del deputato MICHELE BORDO
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Presentata il 14 gennaio 2014
n. 1977, d'iniziativa dei deputati
MARCO MELONI, LATTUCA, ASCANI, CULOTTA, MARCO DI MAIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, COMINELLI, NARDUOLO, VENTRICELLI, BONOMO, LODOLINI, GIUDITTA PINI, RACITI, ORFINI, GRIBAUDO, PORTA, COCCIA, CRIMÌ, BASSO
Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede nell'ambito del territorio nazionale
Presentata il 21 gennaio 2014

      

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge introduce modifiche sostanziali dei testi unici delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      L'articolato risponde all'ineludibile esigenza di assicurare al Paese un sistema elettorale che, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza del voto, consenta la formazione di maggioranze parlamentari solide e conseguentemente di governi stabili.
      Per precisa scelta dell’’Assemblea Costituente, come noto, è rimessa alla piena discrezionalità del legislatore l'adeguamento del sistema elettorale in sintonia con l'evoluzione della realtà politica, nel rispetto, s'intende, dei principi fondamentali che salvaguardano il circuito democratico attraverso l'effettiva rappresentatività del Parlamento.
      Non esistono sistemi elettorali perfetti, come è stato ricordato da autorevoli studiosi della materia auditi in Commissione, quindi non soccorre il recepimento o l'adeguamento di esperienze straniere. Si tratta piuttosto di indirizzare la scelta legislativa verso un modello che, nel valorizzare le priorità perseguite, non crei frattura alcuna tra l'effettiva volontà del corpo elettorale e la rappresentanza espressa con il voto.
      E allora qual è l'istanza ispiratrice della proposta di legge in discorso? Riecheggiano le parole pronunciate in quest'aula da Aldo Moro, l'8 dicembre 1952 durante la discussione sulla legge di modifica al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati all'epoca vigente: «Siamo di fronte ad una realtà sociale nella quale una alleanza di opposizioni è possibile per impedire alla maggioranza di assolvere alle sue funzioni, ma non esiste la possibilità del costituirs i- per aggregazione – di una maggioranza , nascente dalle opposizioni, che permetta di governare il Paese».
      Sono di parole di straordinaria attualità che chiariscono anche il senso e il significato della proposta di legge in discussione ovvero «assicurare una maggioranza effettiva ed efficiente nel Parlamento e nel Governo, partendo dall'idea base di un sistema democratico che è articolato ... in maggioranza e in minoranza».
      Assicurare la governabilità al Paese evitando gli squilibri sugli effetti del voto popolare: questo è il filo rosso che rannoda il testo della proposta.
      In tale prospettiva, si giustifica la scelta di garantire un premio di maggioranza alle coalizioni che superino una soglia minima di voti tale da non frustrare l'aspettativa degli elettori di vedere riconosciuta l'effettività della volontà espressa nell'urna. Siamo di fronte, pertanto, ad un modello coerente con i principi affermati dalla recente pronuncia della Consulta n. 1 del 2014 e conosciuto nell'esperienza di altre democrazie europee.
      L'opzione per le c.d. liste bloccate corte, anch'essa in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, scongiura il rischio di un serio pregiudizio al principio democratico rafforzando il vincolo di rappresentanza tra elettore e eletto.
      Il sistema previsto per l'elezione del Senato non contempla l'attribuzione del voto su base regionale e non compromette il principio di eguaglianza del voto ragionevolmente distribuito tra liste o coalizioni di liste su base nazionale.
      Il testo è dunque proiettato verso il consolidamento di un sistema elettorale che permetta la formazione di maggioranze coese e stabili in entrambi i rami del Parlamento per potere consentire la realizzazione di delle riforme che il Paese non può più attendere.
      L'articolo 1 modifica il vigente sistema elettorale della Camera, novellando il testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. L'articolo 2 modifica invece il vigente sistema elettorale del Senato, novellando il testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1993.
      Venendo ai contenuti specifici della riforma, l'articolo 1, comma 1, interviene sulla vigente previsione secondo la quale il voto degli elettori è attribuito a liste di candidati concorrenti, specificando che la competizione avviene in collegi plurinominali, in cui ciascuna lista o coalizione di liste presenta propri candidati. Il nome e cognome dei candidati, in base alla novella disposta dal comma 4, viene riportato sulla scheda elettorale con il contrassegno di lista. Occorre precisare che ai sensi del comma 9, lettera b) la lista è formata da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi e non superiore al numero complessivo dei assegnati al collegio plurinominale. In relazione all'esigenza di garantire la rappresentanza di genere, lo stesso comma stabilisce che a pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore; inoltre nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere.
      Ai fini della presentazione delle liste lo stesso comma 9, lettera a), modifica il numero delle sottoscrizioni degli elettori richieste per la presentazione di liste di candidati, fissandolo tra un minimo di 1500 e un massimo di 2000. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di esenzione dalla raccolta delle firme per i partiti o i gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura, ma il comma 22 prevede che per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della nuova legge, tale esenzione sia efficace anche per i partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
      Lo stesso comma 1 prevede che la competizione elettorale si svolga su un primo turno di votazione, all'esito del quale alla lista o coalizione di liste che consegua un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento del totale di voti validi sia attribuito un premio di maggioranza e su un successivo turno di ballottaggio qualora la predetta percentuale non sia raggiunta. In base al comma 5, il ballottaggio si tiene nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi elettorali e ad esso partecipano le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali ai sensi del comma 16, lettera c). La disciplina del ballottaggio è completata dal comma 8 che vieta apparentamenti ulteriori tra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio.
      Il sistema elettorale della Camera viene quindi fondato sulla suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni elettorali, coincidenti con le regioni, ripartite in collegi plurinominali. Le circoscrizioni elettorali e i collegi plurinominali sono indicati, rispettivamente, nella Tabella A e nella Tabella B, allegate al testo unico come novellato, mentre l'assegnazione di seggi alle circoscrizioni e ai collegi plurinominali è effettuata, ai sensi del comma 3, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi. Tali operazioni di determinazione sono effettuate sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dall'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
      I seggi sono assegnati ai collegi in numero non inferiore a tre e non superiore a sei; costituiscono criteri per la delimitazione dei collegi quelli demografici e di continuità territoriale e assumono rilievo anche quelli stabiliti per la determinazione dei collegi uninominali previsti dalla c.d. legge Mattarella, n. 277 del 1993.
L'attribuzione dei collegi plurinominali alle circoscrizioni non riguarda la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, regioni per le quali il comma 18 dell'articolo 1 prevede che sia dedicato specificamente il Titolo VI del testo unico le cui disposizioni sono contenute nei commi 19, 20 e 21, più avanti illustrati. In via generale, il comma 2, pur rinviando comunque a tale Titolo, prevede che la circoscrizione Trentino Alto Adige sia suddivisa in otto collegi uninominali.
      Il meccanismo stabilito per l'attribuzione dei seggi è stabilito dal comma 16 dell'articolo 1, che modifica quindi in modo sostanziale l'articolo 83 del testo unico vigente.
      In primo luogo sono modificate le previsioni di soglie minime di voti validi raggiunti, che devono essere pari al 12 per cento per le coalizioni e all'8 per cento per le liste che competono singolarmente. Queste ultime, in alternativa devono essere liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima. Inoltre le coalizioni devono comprendere almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima.
      In secondo luogo ai fini del premio si prevede che, in caso di superamento di tali soglie, alla lista o alla coalizione di liste che abbia la maggior cifra elettorale nazionale e abbia raggiunto almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi venga attribuito un numero di seggi ulteriore, non superiore in termini percentuali ad un ulteriore 18 per cento, ma, in ogni caso, non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi.
      Il testo prevede poi specifiche disposizioni per la ripartizione dei restanti seggi, per la suddivisione dei seggi tra le coalizioni e per l'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e quindi nei collegi.
      Come già anticipato, qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia raggiunto almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi, si procede al ballottaggio e alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al tale turno viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi.
      Le disposizioni dell'articolo 2, che novellano il testo unico per l'elezione del Senato sono ispirate a principi sostanzialmente analoghi a quelli appena illustrati.
      Quindi, anche per tale elezione, le circoscrizioni elettorali coincidono con le regioni, a loro volta suddivise in collegi plurinominali la cui determinazione è affidata a Tabella allegata al testo, rinviando al determinazione dei seggi ad essi spettanti a specifico decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di criteri uguali a quelli indicati per la Camera.
      Per il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste è fissato il numero minimo a 1000 e quello massimo a 1500 ed è prevista una disposizione a garanzia della rappresentanza di genere identica a quella prevista per la Camera.
      Il numero di seggi attribuiti alla lista o coalizione di liste che raggiunga al primo turno una cifra elettorale nazionale almeno pari al 35 per cento, con l'ulteriore attribuzione di punti percentuali non superiore a 18, è pari complessivamente a 169. In caso di ballottaggio, alla lista o coalizione di liste vincente è attribuita una quota di seggi pari a 163.

      Onorevoli colleghi,

          le esitazioni, le affabulazioni, le sofferenze che hanno spesso accompagnato tutti i tentativi di modificare la legge elettorale oggi tornano di particolare attualità, per offrire all'Aula la possibilità di affermare l'esatto contrario: un nuovo senso di responsabilità che, a prescindere dalle appartenenze, ci veda capaci di «fare». Il rispetto delle regole della democrazia, anche parlamentare, deve costituire il « fil rouge» su cui innestare il dibattito, determinare le opzioni, votare la legge.
      Al di fuori di tale percorso c’è soltanto il buio.

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TESTO UNIFICATO della Commissione
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
      «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

      2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

      3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla tabella B sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
      3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.


      4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277».

      4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati».
      5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

      6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

      7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

          b) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

      8. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
      «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo».

      9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

      10. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal

seguente: «Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale».
      11. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
      12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;

          b) dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
      «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell'articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell'accertamento e procedono ai sensi del presente articolo per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali».

      13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista,» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei relativi candidati»;

          b) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione».

      14. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli».

      15. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali

e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico».

      16. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, i numeri da 1) a 9) sono sostituiti dai seguenti:

          «1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

          3) individua quindi:

              a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

              b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale

almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

          4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

          6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;

          7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 1) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

          8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

          9-bis) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

              a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole

liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

              b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnare a norma della lettera e);

              c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

              d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

              e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce

tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

              f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;

              g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell'ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale

ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;

          9-ter) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 9-bis)»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

          1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei

seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

          2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

          4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 9-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste;

          d) i commi 4 e 5 sono abrogati;

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
      «6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali

circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione».

      17. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
      18. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».
      19. All'articolo 92, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis».
      20. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio».

      21. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
      «Art. 93-bis. – 1. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
      2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante,

di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno che lo contraddistingue, nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell'articolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
      4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
      5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
      6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell'articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.

      Art. 93-ter. – 1. L'elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
      2. Il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
      3. L'elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.

      Art. 93-quater. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

          c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis.

      2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
      3. Per l'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
      4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
      5. Ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale,

la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
      6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell'articolo 83 determinano l'assegnazione del premio di maggioranza».

      22. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
      «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella B allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4,

l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma dell'articolo 16, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza a seguito del primo turno di votazione, qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.
      2-bis. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla tabella B, con le medesime modalità di cui al primo periodo.
      2-ter. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
      2-quater. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276.
      I collegi plurinominali sono costituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei princìpi direttivi recati dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276»;

      2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: «nelle circoscrizioni regionali»

sono sostituite dalle seguenti: «nei collegi plurinominali di ciascuna regione».
      3. Nel titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
      «Art. 7-bis. – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e da quattro consiglieri scelti dal Primo presidente».

      4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».

      5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e i cognomi e i nomi dei relativi candidati»;

          b) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono inserite le seguenti: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»;

          c) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei relativi candidati»;

          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggio».

      6. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. – 1. L'ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;

          2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale».

      7. La rubrica del titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita

dalla seguente: «Delle operazioni dell'ufficio elettorale nazionale».
      8. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 16. – 1. L'Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige;

          2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

          3) individua quindi:

              a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi

espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

              b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione;

          4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori

resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;

          6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;

          7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;

          8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di

cui al numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          9) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

          10) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 6), l'Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie

liste di cui al numero 3), lettera b), e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l'Ufficio procede come segue:

              a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;

              b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della lettera e);

              c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);

              d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come

seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);

              e) dispone in un'unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L'assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;

              f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un'unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima;

              g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti

alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell'ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero;

          11) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all'attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8).

      2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all'attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
      3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

          1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

          2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

          3) l'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);

          4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

      4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
      5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un

    esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

      9. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. Il presidente dell'ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
      2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l'attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio».

      10. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
      11. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all'articolo 17».

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