Testo DDL 2421
Atto a cui si riferisce:
S.2421 Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2016
Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia
di affidamento condiviso dei figli
Onorevoli Senatori. -- Sono trascorsi ormai più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge sullâaffidamento condiviso -- legge 8 febbraio 2006, n. 54 -- ma l'analisi della giurisprudenza maturata dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la norma sia stata disapplicata in quasi tutti i tribunali della Repubblica.
Di più, è evidente che il nuovo impianto normativo, ricco di principi che già all'epoca il nostro ordinamento attendeva da tempo, sia stato totalmente disatteso dalla sistematica attività di richiamo, da parte della magistratura, alle prassi e agli stereotipi culturali dominanti all'epoca dell'affidamento esclusivo.
Infatti, la citata legge n. 54 del 2006 è riuscita ad affermare, soltanto nei principi, il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Nel 2006, l'esigenza di far passare la riforma aveva, di fatto, rimandato gli eventuali interventi migliorativi a quanto avrebbe suggerito la sua concreta esperienza applicativa. Questo disegno di legge è frutto del lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti ad ADIANTUM (Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori) e trova fondamento nella violazione dei diritti dei minori tutelati nella forma ma disattesi nella sostanza, nel generale malcontento dei cittadini colpiti da iniqui provvedimenti giudiziali, nelle critiche delle associazioni forensi alla prassi giudiziaria che disattende la ratio della norma, nelle critiche del mondo accademico che rileva reiterate violazioni del benessere dei minori, ed anche nei numerosi progetti e disegni di legge che, nelle passate legislature, sono stati presentati da tutte le forze politiche a testimonianza di una criticità tanto grave quanto ampiamente condivisa, che pertanto richiede soluzioni urgenti.
Le attività di monitoraggio delle sentenze (Osservatorio nazionale sul condiviso, ADIANTUM), effettuate sulla base di un campione statistico proveniente dall'86 per cento dei distretti di Corte d'appello italiani, hanno permesso di osservare da subito una spiccata mancanza di omogeneità nei provvedimenti adottati, recanti decisioni apertamente contraddittorie non solo fra tribunali di diverse città , ma anche tra diversi giudici dello stesso tribunale. Una vasta area della magistratura, avvezza a considerare l'affidamento mono-genitoriale come misura prevalentemente applicabile, fatica ancora ad abbandonare una prassi -- concettuale prima ancora che giurisprudenziale -- plasmata sul vecchio modello di affido esclusivo.
A ciò si aggiunga che nel luglio 2011 è stato depositato in Senato un dossier sulla modulistica in uso nei tribunali e persino sul sito ministeriale www.giustizia.it. Tale dossier dimostrava come i prestampati «suggerissero» un modello di affidamento condiviso con frequentazioni tarate su un pomeriggio a settimana e due domeniche al mese, quindi misure totalmente sovrapponibili al precedente impianto normativo.
Purtroppo sono inattendibili i dati ISTAT che riferiscono percentuali di affidamento condiviso prossime al 90 per cento. Non c'è dolo da parte dell'istituto, la criticità è nello strumento di rilevazione: l'ISTAT si limita a riscontrare, sia con i moduli prestampati che con le sentenze monitorate, la dicitura con la quale un provvedimento viene omologato; non è compito dell'istituto verificare se i contenuti del provvedimento corrispondano realmente ad un affido condiviso o siano l'esatta replica di ciò che prima del 2006 veniva erogato come affido esclusivo.
Ne risulta che l'ISTAT potrebbe anche registrare il 100 per cento di affidamento condiviso, tuttavia va compreso che tale dato rileverebbe il contenitore ma non certo le misure contenute.
A fronte di un indubbio cambiamento dell'aspetto formale, la sostanza è quindi rimasta invariata; vi sono ancora resistenze nell'applicare una norma che ha ribaltato la «scala di priorità giudiziaria» della separazione, indirizzandola verso modalità di affido che privilegino il principio di bigenitorialità . Tale principio, alla luce di tutte le risultanze scientifiche rilevate dal legislatore in lunghi anni di audizioni, è quello più adatto a garantire un sano processo di crescita della prole, nonché a contenere i danni che i minori possono subire dalla separazione dei loro genitori.
Tuttavia, nei primi dieci anni di vita della nuova normativa, si è assistito alla diffusione di sentenze in cui le nuove modalità di affidamento sono state accanitamente aggirate. La forma più evidente di mancata applicazione della citata legge n. 54 del 2006 si intravede con chiarezza in quei provvedimenti in cui l'affidamento condiviso viene nominalmente concesso, salvo stabilire puntualmente la previsione di tempi di permanenza con i figli sbilanciati a favore di uno dei due genitori, il quale beneficia di un assegno anche in presenza di una stabile posizione lavorativa ed una conseguente autonomia economica.
Tutto ciò è l'esatto contrario di quanto il legislatore si è proposto nel 2006, e cioè la sostituzione del modello mono-genitoriale con quello bi-genitoriale, e si contrappone ai risultati di autorevoli studi internazionali sui benefici del coinvolgimento ampio di ambedue le figure genitoriali sulla salute psichica dei giovani (Anna Sarkadi, Robert Kristiansson, Frank Oberklaid, Sven Bremberg Fathers, Involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta Pædiatrica 2008, 97 (2), 153-158 2008).
Il ricorso a tale prassi, inoltre, ha come conseguenza quella di favorire una cultura giudiziaria della separazione che preferisca la stabilità del domicilio del minore alla sua stabilità affettiva. à frequente, infatti, che nei tribunali italiani oggi, piuttosto che individuare competenze, abitudini e compiti di cura assunti in costanza di matrimonio, si preferisca argomentare le ragioni di un provvedimento mediante l'utilizzo di stereotipi («i bambini con la valigia sempre pronta» -- «i piccoli nomadi» -- «i cuccioli devono avere un unico nido», «i figli non sono pacchi postali») i quali non tengono conto dell'evoluzione socio-familiare degli ultimi decenni, dell'inserimento capillare dell'universo femminile nel mondo del lavoro e delle mutate abitudini di vita dei nostri figli, quotidianamente impegnati in attività extra-scolastiche, ludiche, sportive e culturali e, pertanto, al di fuori delle mura domestiche per gran parte della propria giornata.
La medesima attività di monitoraggio che è alla base di questo disegno di legge ha evidenziato come sia stata sostanzialmente disattesa la norma riguardante il mantenimento diretto dei figli, mediante il quale entrambi i genitori sono chiamati a fornire direttamente e personalmente i beni o i servizi di cui essi hanno bisogno. Tale strumento è fondamentale per assicurare alla prole continuità di cura anche nella separazione, nonché a dare ai figli un concreto segnale di comprensione e partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori ai loro bisogni.
Il perseverare nel ricorso all'assegno, oltre ad attribuire un intrinseco disvalore al genitore che è obbligato a corrisponderlo, produce una mancata individuazione e ripartizione dei compiti di cura da parte del giudice, nonché la percezione di un ingiusto contributo che l'obbligato non dovrebbe all'altro genitore, ma ai figli.
Il legislatore, al primo comma dell'articolo 337-ter del codice civile, ha sostituito al termine «mantenimento», presente come diritto-dovere di entrambi i genitori nell'articolo 30 della Costituzione, quello di «cura», visibilmente più ampio, e al comma 4 ha lasciato all'assegno una funzione solo integrativa o perequativa, laddove recita: «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità ». L'enunciato della norma è chiaro: il mantenimento indiretto, mediante assegno, è un sistema residuale cui si ricorre solo quando esiste una considerevole sproporzione tra i redditi dei coniugi, tenuto conto delle risorse disponibili.
Le sentenze esaminate, invece, mostrano come la magistratura non tenga conto del dettato normativo neanche in presenza di redditi uguali o del tutto simili, con la conseguenza che il genitore gravato dell'assegno, dovendo anche reperire una nuova abitazione, è destinato a vivere in condizioni di povertà e non riesce a garantire ai figli una vita dignitosa. Il genitore beneficiario dell'assegno, di contro, non è oberato neanche dell'obbligo di rendicontare le spese effettuate, in ciò ponendo ampie riserve sull'effettivo utilizzo del denaro per finalità direttamente legate alla cura filiale. Risulta evidente come tale modalità sia all'origine di aspre conflittualità tra le parti; col mantenimento diretto il legislatore intendeva eliminare alla fonte tale conflittualità , introducendo un sostanziale incentivo alla responsabilità diretta di entrambi i genitori ed eliminando i compiti di cura «per delega».
L'analisi del problema oggetto del presente disegno di legge, nel suo complesso, non deve altresì prescindere da un'attenta valutazione del comportamento tenuto precedentemente alla cosiddetta udienza presidenziale. In questo periodo, infatti, non trovano disciplina fatti anche gravi che coinvolgono i minori: in quei casi, la previsione di sanzioni e provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale potrà costituire un valido deterrente in grado di far assumere ai coniugi, anche negli attimi concitati della separazione, un atteggiamento di maggiore responsabilità verso i bambini.
Parimenti, è necessario introdurre un deterrente contro le reciproche denunce strumentali tra coniugi, fonte di ingiusto impegno giudiziario in grado di generare procedimenti che durano diversi anni, al pari del conflitto che, in tal modo, anziché attenuarsi, si autoalimenta anche quando l'animosità tipica del primo periodo di separazione ha perso vigore. Pertanto, il legislatore non potrà più mostrare disinteresse verso la mediazione familiare, una grande risorsa professionale cui negli ultimi anni i tribunali hanno fatto riferimento con sempre maggiore frequenza, al fine di offrire un valido strumento di supporto alla coppia in via di separazione. Purtroppo, pur essendo inizialmente prevista come obbligatoria, nella stesura finale della legge n. 54 del 2006 il ricorso alla mediazione familiare è stato ridotto ad una blanda possibilità di segnalazione da parte del giudice, ad ostilità già iniziate. In quei paesi (vedi l'Argentina) in cui, invece, la mediazione è stata imposta quale passaggio preliminare obbligato, si è ottenuto un aumento considerevole degli accordi consensuali.
Anche il Parlamento europeo si è espresso a favore della mediazione familiare e ha approvato una direttiva (n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008) che intende facilitarne l'accesso a tutti, garantendo anche un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. Pertanto, un rafforzamento del ruolo di tale strumento è auspicabile, insieme alla introduzione nel nostro ordinamento di criteri e parametri oggettivi per l'accesso alla professione di mediatore familiare.
L'esame dei contenuti non può, altresì, prescindere dalla previsione, in tutti i casi di aperta conflittualità , di una alternanza nei compiti di cura che garantisca ai figli la presenza adeguata di ciascun genitore; sulla conflittualità si è più volte espressa la suprema Corte di cassazione (sentenze nn. 16593/2008; 26587/2009; 24841/2010), ricordando che «(...) la conflittualità esistente tra i coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell'interesse dei figli (...)» (sentenza n. 21591/2012)
Quella dell'alternanza dei figli presso ciascun genitore è questione assai delicata sia dal punto di vista scientifico, sia da quello culturale, nel senso che il secondo è una diretta conseguenza di infondate conclusioni del primo. In molti tribunali ha fatto strada la teoria, propria di una piccola schiera di psicologi, secondo cui il riequilibrio dei tempi di vita presso i domicili dei genitori avrebbe prodotto gravi scompensi nei figli. In realtà tali valutazioni non sono frutto di rigorose ricerche scientifiche elaborate sulla base di un campione significativo. Tutto il resto della letteratura, infatti, ha evidenziato i danni da domiciliazione esclusiva, così come le medesime ricerche, condotte con metodi rigorosi, hanno fatto emergere gli innegabili vantaggi della «residenza alternata» (vedi l'indagine di M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella, Critical aspects of parenting plans for young children: Interjecting data into the debate about overnights, in Family Court Review, 42 (1), pp. 39-59, 2004). Pertanto, la proposta di adeguare il nostro paese all'orientamento sperimentato positivamente nellâambito dellâUnione europea, introducendo anche in Italia un principio di doppia residenza o domicilio (salvo diversi accordi tra le parti) oggi appare più che mai opportuna, anche per colmare una posizione di arretratezza del nostro Paese di fronte alla cultura giudiziaria degli altri paesi del mondo occidentale, nei quali il principio di bigenitorialità viene applicato con regolarità .
Una questione direttamente legata alla residenza dei figli, di costante attualità , si ravvisa nei trasferimenti unilaterali della prole, fenomeno che si verifica quando uno dei genitori decide di trasferirsi in luogo diverso dall'ex abitazione familiare, nonché domicilio abituale della prole. In realtà , come evidenziato dall'altissimo tasso di conflittualità generato da queste fattispecie, giustamente definite quali vere e proprie sottrazioni alla responsabilità dell'altro genitore, lo scopo di siffatte azioni è riconducibile ad un mero allontanamento dei bambini dal genitore «non convivente». Costui è costretto ad esercitare un ruolo genitoriale affievolito e, nella maggioranza dei casi, finisce con l'essere allontanato anche affettivamente dai propri figli.
Da sottolineare che ne deriva una violazione dei diritti dei minori alla bi-genitorialità , non una mera compressione dei diritti del genitore e del rispettivo ambito parentale. Non sono rari, peraltro, gli episodi di improvvisa sparizione di bambini nati da coppie di nazionalità mista, laddove l'affidamento al genitore straniero ha favorito il trasferimento coatto della prole nel suo paese di origine.
In tutti i casi, comunque, il prodotto di questo diffusissimo costume è lo sradicamento dei figli dal loro ambiente abituale, una forma di violenza che costringe il minore ad un difficile riadattamento psico-sociale, nella totale cancellazione di uno dei genitori e del rispettivo ramo parentale. Pertanto appare opportuno introdurre, in questo disegno di legge, anche la previsione di un preventivo accordo tra i genitori qualora uno dei due manifesti il desiderio di trasferirsi, e il divieto di atti unilaterali a pena di provvedimenti sulla responsabilità genitoriale.
Tutti questi anni di mancata applicazione della norma, inoltre, hanno consentito agli esperti della materia di concentrarsi maggiormente sulle esigenze dei figli minori, prime vittime della conflittualità che l'attuale sistema privilegia.
Sotto molti aspetti, durante le fasi più cruente della separazione -- ed anche in seguito, allorquando sorgono nuovi problemi legati, per esempio, all'attività lavorativa o a nuove organizzazioni familiari (cosiddette famiglie allargate) -- il minore, e cioè colui che più di tutti necessita di supporto e assistenza, è senza tutela effettiva, in balia di esigenze che appartengono al mondo degli adulti e spesso sono in contrasto con le sue. In quei momenti così dolorosi, la voce dei bambini rimane totalmente inascoltata, e ciò è una diretta conseguenza di un ordinamento che, ancora oggi, non favorisce una vera e propria presa di responsabilità da parte dei genitori.
Per tali motivi, il legislatore non potrà che valutare positivamente gli strumenti di garanzia (passaggio obbligatorio presso un centro di mediazione familiare come condizione di procedibilità , obbligatorietà di presentazione del cosiddetto piano familiare, tutela legale autonoma del minore a carico dello Stato, obbligo di audizione del minore che abbia compiuto 12 anni), contenuti nel presente disegno di legge, previsti per assicurare unâautonoma tutela ad un soggetto che, per definizione, è giuridicamente incapace.
Passando ad un'analisi puntuale del disegno di legge, all'articolo 1, la modifica al primo comma dell'articolo 337-ter del codice civile intende mettere fine alla tendenza a concedere nominalmente l'affido condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore ad un rapporto effettivamente equilibrato con entrambi i genitori, in modo che ciascuno di essi si impegni quanto l'altro nel fornirgli «cura» oltre che educazione ed istruzione: condizioni che evidentemente non si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese, o se in sentenza si omette di stabilire per entrambi equivalenti compiti di cura. Un'attenuazione della pariteticità andrà intesa, ovviamente, come dovuta alla necessità di considerare quei casi in cui distanza o particolari impegni lavorativi dei genitori rendano materialmente impossibile una gestione paritaria. Si rende, infine, effettivo il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i due ambiti parentali al completo. Nello stesso primo comma viene prevista l'istituzione dell'avvocato del minore, al fine di assicurare autonoma tutela ai figli durante le delicate fasi della separazione.
Con la modifica del secondo comma si disciplina l'introduzione del cosiddetto piano familiare, un vero e proprio progetto educativo che ciascun genitore è obbligato a presentare allegandolo alla istanza di separazione anche nei casi di separazione consensuale, il quale può eventualmente anche essere condiviso. Il medesimo comma chiarisce che la domiciliazione prevalente può essere disposta solo in via residuale.
Con le modifiche al quarto comma si disciplina il mantenimento diretto, in proporzione ai rispettivi redditi e per capitoli di spesa.
Si sostituisce inoltre il quinto comma, rafforzando l'istituto del mantenimento diretto e introduce, per il genitore che dovesse percepire un assegno perequativo, l'obbligo di rendicontazione periodica delle spese.
L'articolo 2, al comma 1, lettera a), disciplina i casi di esclusione dall'affidamento condiviso e fornisce importanti precisazioni circa le conseguenze, in capo alla responsabilità genitoriale, derivanti dagli episodi di violenza assistita e di calunnia, fino alla previsione delle misure estreme quali l'affidamento dei minori ad altro parente prossimo, ad altra famiglia o, in ultima istanza, ad una comunità familiare.
L'articolo 3, al comma 1, lettera a), si mette il freno all'assegnazione indiscriminata della casa familiare ad un unico genitore, ed introduce una importante novità legislativa che già alcuni tribunali hanno adottato con successo (tribunale di Milano, 2011) negli anni scorsi, e cioè l'assegnazione della casa familiare ai figli, e l'alternanza dei genitori secondo una turnazione disposta dal giudice.
La medesima lettera a) disciplina i rapporti economici derivanti dall'assegnazione della casa e i casi di inversione dell'assegnazione a seguito di nuovo matrimonio o convivenza more uxorio del genitore assegnatario esclusivo.
All'articolo 4 è prevista la corresponsione dell'eventuale assegno perequativo in capo ai figli diventati maggiorenni.
L'articolo 5 introduce l'obbligo di audizione del minore che abbia compiuto 12 anni di età , da svolgersi in locali idonei e con l'ausilio di mezzi audio/video.
Gli articoli 6 e 7 definiscono con precisione il domicilio del minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale per i genitori non conviventi, mentre agli articoli 8, 9, 10 e 11 il presente disegno di legge intende dare dignità all'istituto della mediazione familiare, prevedendone il passaggio obbligato preliminarmente alla presentazione dell'istanza giudiziale (condizione di procedibilità ), e tutti i passaggi giudiziali (tentativo di conciliazione, informativa di mancato accordo, comunicazioni e sanzioni per l'inosservanza della condizione di procedibilità ).
Lâarticolo 12 introduce alcune modifiche prevedendo la possibilità , oggi esclusa, di poter reclamare verso i provvedimenti del giudice istruttore. All'articolo 13 si modifica il secondo comma dell'articolo 709-ter, introducendo anche sanzioni pecuniarie significative, e all'articolo 14 si prevede un termine per l'istituzione di un regolamento finalizzato al calcolo del costo dei figli.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale da accertarsi a cura del giudice, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, con idoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori a mantenere la relazione con essi. Nel caso in cui i diritti di un minore e di un adulto entrino in conflitto, prevale il diritto del minore. In tutti i casi di separazione o divorzio, il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio, a mezzo di un legale nominato d'ufficio tra quelli facenti parte dell'apposito elenco del gratuito patrocinio, disponibile in ogni tribunale»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per realizzare la finalità indicata al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater. L'età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del diritto dei minori all'affidamento condiviso, ma solo in relazione alle modalità di attuazione, ferma restando l'assunzione paritetica di responsabilità e di cura di cui al primo comma. Il giudice valuta la natura della relazione tra i genitori, distinguendo la unilaterale conflittualità da quella reciproca, tenendo anche conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell'altro, e dispone sulla base dei rispettivi piani familiari, se non contrari alla legge, che le parti sono obbligate a presentare contestualmente all'istanza di separazione. Il giudice prende atto, se non contrari ai diritti dei minori e alla legge, degli accordi intervenuti tra i genitori. In mancanza di accordi, la relazione dei figli con ciascun genitore sarà attuata secondo il piano familiare che preveda compiti di cura e modalità di presenza più equamente condivise tra i genitori. Nei casi in cui tali previsioni non siano contenute nei rispettivi piani familiari, il giudice può disporre la coabitazione prevalente dei figli minori presso uno dei genitori ed indicare la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il giudice adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento al prevalente interesse morale e materiale di essa»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il cambiamento di residenza dei figli costituisce decisione di maggior interesse e richiede sempre il preventivo accordo dei genitori»;
4) il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice, che contestualmente dispone nuove modalità di frequentazione alla luce delle mutate esigenze organizzative della famiglia. Nel caso in cui il trasferimento abbia luogo in dispregio della norma, il giudice dispone l'immediato rientro del minore presso il domicilio abituale e assume provvedimenti sulla responsabilità genitoriale del genitore che ha eluso la presente previsione normativa»;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Salvo accordi diversi tra le parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli. Il giudice accerta i redditi dei genitori anche attraverso indagini tributarie. Le modalità del mantenimento diretto sono concordate direttamente dai genitori o, in caso di disaccordo, sono stabilite dal giudice che dispone rispettando il criterio di proporzionalità tra i redditi, considerati al netto delle tasse e degli oneri di qualunque natura assunti, nell'interesse della famiglia, nel periodo antecedente alla separazione. Il costo e il tenore di vita dei figli è determinato dal giudice osservando esclusivamente le medie mensili calcolate dall'ISTAT per gruppi di figli, maggiorate di un quinto qualora la sommatoria dei redditi di entrambi i coniugi sia superiore a euro centomila, e di un terzo qualora le medesima sommatoria sia superiore a euro centocinquantamila»;
e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Il giudice decide motivando sempre l'eventuale impossibilità di attuazione del mantenimento diretto. In tal caso, egli dispone la corresponsione di un assegno perequativo periodico da parte di uno dei genitori, rispettando sempre il principio di proporzionalità e del costo dei figli come definiti al comma precedente. L'assegno può essere disposto solo nei casi in cui la differenza tra i redditi netti è superiore al costo dei figli. L'eventuale assegno perequativo è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Il giudice dispone sempre, in capo al genitore percettore dell'assegno perequativo, l'obbligo di versarlo su un conto corrente bancario o postale, fornendo periodica rendicontazione delle spese effettuate a colui che ne è gravato o, su richiesta di quest'ultimo, al giudice. Qualora un genitore venga meno, comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma diretta per la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno da versare all'altro genitore»;
f) il quinto comma è abrogato.
Art. 2.
1. All'articolo 337-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice può escludere un genitore dall'affidamento, con provvedimento motivato, qualora ritenga che dall'affidamento a quel genitore possa derivare grave pregiudizio per il minore. Le difficoltà di accesso dei figli ad uno dei genitori determinate dal comportamento di uno di essi ai danni dell'altro e della prole, quali la ripetuta o ingiustificata violazione degli accordi o delle sentenze, l'impedimento delle comunicazioni con l'altro genitore, l'utilizzo di false denunce, comportano l'esclusione o l'inversione dell'affidamento. Il giudice non può disporre alcun provvedimento sulla responsabilità genitoriale sulla base di semplici denunce. Egli, in tutti i casi di documentata e perdurante violenza intrafamiliare agita da uno dei genitori, esclude quest'ultimo dalla responsabilità genitoriale, anche in assenza di condanna, esclusivamente quando gli accertamenti disposti e le prove riportate siano certe e facciano temere per l'incolumità del coniuge o della prole. Parimenti, il giudice dispone la riammissione nella responsabilità genitoriale del genitore dichiarato innocente in qualunque grado di giudizio, e dispone immediati strumenti di ripristino della genitorialità . In tutti questi casi, qualora vengano frapposti eventuali ostacoli dall'altro genitore, verso l'attuazione dei provvedimenti di ripristino delle funzioni genitoriali, il giudice dispone la sospensione o la revoca della responsabilità genitoriale e, qualora le circostanze lo consentano, l'immediata inversione dell'affidamento. In quest'ultimo caso, il giudice dispone anche l'assegnazione della casa coniugale, stabilendo un termine perentorio entro il quale l'altro genitore deve renderla disponibile. Il giudice, in tutti i casi di accertata violenza reciproca tra le parti e verso altri componenti il nucleo familiare, in particolare nei casi di violenza assistita o subita dai figli, o in tutti i casi di comprovata negligenza nella cura e nell'educazione dei figli, può ordinare che la prole sia collocata in via preliminare presso i parenti più prossimi di uno dei rispettivi rami genitoriali, oppure presso una famiglia affidataria o, nell'impossibilità di attuare le prime due ipotesi, presso una comunità di tipo familiare»;
b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Le norme sul mantenimento dei figli, di cui al quarto comma dell'articolo 337-ter, si applicano a prescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori è la stessa»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplina dell'affidamento esclusivo».
Art. 3.
1. All'articolo 337-sexies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora l'uscita dalla casa familiare determini, in capo al genitore non assegnatario, l'oggettiva impossibilità di reperire autonoma abitazione alternativa per sé e per la prole, il giudice dispone il godimento della casa familiare in favore dei figli, e assegna a ciascun genitore il diritto di co-abitazione alternata con periodicità almeno settimanale. In tutti gli altri casi, il giudice tiene conto dell'eventuale titolo di proprietà e, qualora la casa familiare venga assegnata in capo ad uno solo dei genitori, dispone tenendo conto del reddito locativo nell'ambito dei futuri rapporti economici tra i genitori. Eccetto il caso in cui la casa venga assegnata ai figli, il loro domicilio è stabilito nei rispettivi domicili di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragga nuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tutela dell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo i criteri ordinari. Se l'assegnatario che non sia il proprietario ivi non abita o cessa di abitare stabilmente, il diritto al suo godimento viene meno e la casa torna nella disponibilità del proprietario»;
b) il secondo comma è abrogato.
Art. 4.
1. All'articolo 337-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle somme eventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, è titolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborare con i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore»;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, ma non ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del primo comma da uno qualsiasi dei genitori o dal figlio».
Art. 5.
1. All'articolo 337-octies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone l'audizione dei minori che abbiano compiuto almeno dodici anni di età . Egli effettua l'audizione in modalità protetta e in luogo idoneo, disponendone la documentazione con verbale e supporto audiovisivo. Le risultanze dell'audizione, opportunamente verificate con successivo contraddittorio delle parti, concorrono alla formazione della decisione»;
b) il secondo comma è abrogato.
Art. 6.
1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di affidamento condiviso, ha il domicilio della casa familiare se assegnata a lui, oppure, quello di entrambi i genitori».
Art. 7.
1. All'articolo 316 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se i genitori non convivono l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 337-ter a 337-octies, anche in assenza di provvedimenti del giudice».
Art. 8.
1. Al capo I, titolo II, del codice di procedura civile, allâarticolo 706 è premesso il seguente:
«Art. 705-bis. - (Tentativo preliminare di mediazione familiare). -- Il coniuge che intende proporre ricorso per separazione ai sensi dell'articolo 706 deve promuovere il tentativo di conciliazione presso un centro di mediazione familiare autorizzato, pubblico o privato, o presso un professionista abilitato reperibili nella provincia in cui ha sede il tribunale competente a decidere sul ricorso per separazione. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione deve contenere le indicazioni anagrafiche dei coniugi, dei loro figli o di uno dei coniugi e dei minori che possono essere coinvolti nella separazione, nonché il domicilio effettivo dei coniugi stessi. I genitori devono allegare alla richiesta il piano familiare di cui all'articolo 337-ter, secondo comma, del codice civile, redatto congiuntamente o singolarmente, che indichi i tempi di frequentazione della prole e i capitoli di spesa relativi ad entrambi i genitori. Il centro di mediazione o il professionista, ricevuta la richiesta, convoca le parti entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato da un mediatore familiare abilitato. In ogni caso, il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 705-quater».
Art. 9.
1. Dopo lâarticolo 705-bis del codice di procedura civile, come introdotto dallâarticolo 8 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 705-ter. - (Processo verbale di conciliazione). -- Qualora, a seguito del tentativo di conciliazione, le parti trovino un accordo sulla separazione, incluse le questioni economiche e il piano familiare, il mediatore familiare preposto dal centro di mediazione forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti. Il processo verbale è depositato a cura del centro di mediazione, entro trenta giorni dalla conciliazione, nella cancelleria del tribunale competente a decidere della separazione ai sensi dellâarticolo 706. Il presidente, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di accordo di separazione consensuale, provvede ai sensi dellâarticolo 711».
Art. 10.
1. Dopo lâarticolo 705-ter del codice di procedura civile, come introdotto dallâarticolo 9 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 705-quater. - (Informativa di mancato accordo). -- Qualora le parti non trovino un accordo sulla separazione, il mediatore familiare, preposto dal centro di mediazione al tentativo di conciliazione, invia idonea informativa ove sia ricompresa una soluzione, anche parziale, sulla quale le parti concordano. All'informativa il mediatore allega i piani familiari eventualmente presentati ed un piano familiare provvisorio da attuare preliminarmente al primo dispositivo del tribunale. Il centro rilascia alla parte copia dell'informativa di mancato accordo entro cinque giorni dalla richiesta. Delle risultanze dell'informativa e degli allegati, nonché dal tenore complessivo della condotta di ciascun genitore durante la vigenza del piano provvisorio di cui al secondo periodo, il presidente ed il giudice istruttore tengono conto nelle loro decisioni in sede di separazione giudiziale dei coniugi».
Art. 11.
1. Dopo lâarticolo 705-quater del codice di procedura civile come introdotto dallâarticolo 10, della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 705-quinquies). - (Procedibilità della domanda). -- L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda promossa ai sensi dell'articolo 706, ad eccezione dei casi di grave e imminente pericolo per l'incolumità dei minori, per i quali la domanda si accompagni a ricorso ai sensi dell'articolo 700 nel quale dovranno essere esposte le motivazioni che richiedono l'urgenza dell'intervento in sede civile. Il presidente, ove rilevi che il ricorso all'articolo 700 sia strumentale all'inosservanza del tentativo di conciliazione, dispone a carico del genitore istante un ammonimento formale e una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 25.000 euro. Qualora il tentativo di conciliazione non sia stato promosso, ovvero la domanda giudiziale sia stata presentata prima dei sessanta giorni previsti per l'effettuazione del tentativo stesso, dichiara la domanda improcedibile e decide sulle spese del giudizio. In ogni caso, laddove lo ritenga opportuno nell'interesse dei minori, il presidente può comunque disporre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 708».
Art. 12.
1. Il quarto comma dell'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati anche provvisoriamente nel corso di causa dal giudice istruttore. I provvedimenti di revoca o modifica emessi dal giudice istruttore sono reclamabili ai sensi dell'articolo 669-terdecies».
Art. 13.
1. Il secondo comma dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:
«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. A seguito di tutti gli atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso di cui all'articolo 337-ter del codice civile, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione e compensazione delle paritetiche modalità di cura e permanenza del minore presso il genitore ostacolato. In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell'altro genitore in luogo tale da interferire con le regole dell'affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità di attuazione. Al reiterarsi del comportamento pregiudizievole, il giudice dispone, con provvedimento motivato, l'affidamento esclusivo, anche temporaneo, al genitore che garantisce l'accesso dei figli all'altro genitore, sospendendo la responsabilità genitoriale dell'altro genitore. Inoltre, in tutti i casi previsti dal primo comma dell'articolo 337-quater del codice civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore ed applica, una o più delle seguenti misure:
1) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di entrambi i genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del genitore inadempiente, da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.
Qualora un genitore si renda responsabile di condotte contrarie all'interesse dei minori, il ricorso può essere presentato indipendentemente dalla pendenza di domanda relativa alla separazione personale dei genitori ovvero all'affidamento dei minori. In tal caso il giudice, qualora non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, fissa udienza di comparizione personale delle parti nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso».
Art. 14.
(Disposizioni attuative)
1. Con apposito regolamento, da adottare ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce le modalità per il calcolo del costo dei figli basandosi sui dati dei consumi delle famiglie italiane come valutati dall'ISTAT e da altri istituti di ricerca riconosciuti.