• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00389 con le interrogazioni a risposta scritta al Ministero dell'economia e delle finanze n. 4-01697 e n. 4-02760 – che non hanno ancora trovato alcun riscontro e delle quali si intendono...



Atto Camera

Interpellanza 2-00389presentato daMANNINO Claudiatesto diMercoledì 29 gennaio 2014, seduta n. 162

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
con le interrogazioni a risposta scritta al Ministero dell'economia e delle finanze n. 4-01697 e n. 4-02760 – che non hanno ancora trovato alcun riscontro e delle quali si intendono integralmente richiamate le premesse e le domande – è stata portata all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze la questione dell'applicabilità delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche agli interventi di demolizione e ricostruzione che, in base al novellato articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comportano la demolizione e la ricostruzione con la stessa volumetria, e non anche con la stessa sagoma, dell'edificio preesistente;
sull'argomento, è stato presentata allo stesso Ministero dell'economia e delle finanze un'analoga interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-01866 con la quale è stato richiesto «se possa rientrare nel regime delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi del nuovo articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, anche la ricostruzione di un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario»;
nella risposta pubblicata mercoledì 22 gennaio 2014 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze), viene riportato che, secondo l'Agenzia delle entrate, «la risposta al quesito in argomento, circa la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ricostruendo un edificio, con la stessa volumetria di quello precedente, ma con uno spostamento di lieve entità dell'immobile rispetto al sedime originario, presuppone una valutazione tecnica, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla riconducibilità dell'intervento tra quelli di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
nella stessa risposta, vengono riportate le valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, al termine di una ricostruzione della normativa avente ad oggetto la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia e dei pronunciamenti giurisprudenziali, ha affermato che «Il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 non fornisce la definizione di sagoma di un edificio, pertanto la stessa è stata definita dalla giurisprudenza che, in più occasioni, ha ribadito come la nozione di sagoma precedentemente contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera d), comprende l'intera conformazione pianivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale (Consiglio di Stato Sezione VI, 15 marzo 2013, n. 1564; Corte Costituzionale, 23 novembre 2011, n. 309) e, conseguenzialmente, sembrerebbe comprendere anche il rispetto della pregressa area di sedime»;
alla luce delle considerazioni richiamate sopra, al quesito contenuto nell'interrogazione n. 5-01866, è stata data, in conclusione, la risposta seguente: «Ciò posto, considerato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all'area di sedime del fabbricato, avendo il legislatore eliminato il riferimento al rispetto della sagoma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene che, per gli immobili non vincolati, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario»;
la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, come modificata dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 69 del 2013 non fa alcun riferimento allo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario, ma classifica come interventi di ristrutturazione edilizia «quelli di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza»;
alla luce delle argomentazioni esposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella risposta all'atto Camera n. 5/01866, la mancata definizione normativa di «sagoma di un edificio» comporta problemi interpretativi rispetto alla nuova definizione di ristrutturazione edilizia, e dunque non consente un accertamento, chiaro e inequivocabile, degli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti all'interno di questa nuova definizione, sia ai fini del rilascio dei titoli abilitativi, da parte dei comuni, sia ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986;
la portata innovativa della nuova definizione di «ristrutturazione edilizia», così come modificata dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 69 del 2013 – stando al giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riportato nell'ultimo periodo della risposta all'atto Camera n. 5/01866 – anche alla luce dei pronunciamenti giurisprudenziali richiamati va ridimensionata, considerando che «negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario» –:
se ritenga necessario inserire, in un disegno di revisione organica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ovvero nel primo provvedimento di iniziativa governativa utile, una disposizione finalizzata a circoscrivere la definizione di «ristrutturazione edilizia» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nei termini esposti nella risposta all'atto Camera n. 5-01866, e a chiarire, a beneficio dei comuni, quali interventi di demolizione e ricostruzione di immobili, non sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano essere eseguiti mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 241 del 1990.
(2-00389) «Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi».