• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/09793    l'attività di telemarketing consiste nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra un'azienda e la sua clientela, ai fini di invio di materiale...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-09793presentato daPINNA Paolatesto diMartedì 18 ottobre 2016, seduta n. 694

   PINNA, PAGANI, BERGONZI, REALACCI, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, PAOLO ROSSI, RUBINATO, CANI e CARLONI. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'attività di telemarketing consiste nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra un'azienda e la sua clientela, ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale. Tuttavia, in tale ambito commerciale si rileva un utilizzo sempre più frequente di pratiche scorrette e invasive nei confronti dei consumatori, che si vedono costantemente vessati da telefonate indesiderate, ossia da «telemarketing selvaggio», che rappresenta una piaga sempre più diffusa che bersaglia i consumatori. La suddetta tecnica, poco ortodossa, è stata denunciata a più riprese dal Garante per la protezione dei dati personali, così come dal presidente della Fondazione Ugo Bordoni (FUB) e dal segretario generale dell'Unione nazionale consumatori;
   per ovviare al problema, con il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, è stato istituito il registro pubblico delle opposizioni, gestito dalla FUB. Il registro nasce per essere un punto di equilibrio tra le esigenze degli abbonati agli elenchi telefonici pubblici e le imprese: fornisce un servizio a tutela del cittadino che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e, al contempo, rappresenta uno strumento per rendere più competitivo e trasparente il mercato tra gli operatori di marketing telefonico;
   nonostante ciò ad oggi solo 1,5 milioni di numeri fissi, su circa 115 milioni di linee telefoniche fisse e mobili, godono di una certa protezione grazie all'iscrizione nel registro, si tratta dell'1-2 per cento delle utenze. Ciò poiché l'iscrizione è limitata ai soli numeri pubblicati negli elenchi e, spesso, si rivela insufficiente a proteggere dalle chiamate indisturbate anche chi è iscritto poiché le norme sono aggirate o esplicitamente violate, come nel caso della vendita di dati forniti mediante il rilascio del consenso, da parte degli iscritti, a una specifica azienda. Si tratta, dunque, di uno strumento monco;
   a tal riguardo, da più parti sono state rilevate forti carenze del sistema e sono state proposte delle modifiche che amplierebbero significativamente l'ambito d'intervento e assicurerebbero un'azione più efficace ed incisiva. Le misure possono essere riassunte in tre operazioni: iscrizione al registro aperta anche ai numeri non presenti negli elenchi telefonici pubblici, includendo così la gran parte dei numeri di telefonia mobile; la possibilità di revoca universale del consenso a ricevere telefonate commerciali dal momento dell'iscrizione al registro (comunque permettendo al cittadino interessato a un determinato prodotto o servizio di dare il consenso a quella specifica azienda, purché essa operi nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy); l'istituzione della responsabilità condivisa fra call-center e committente delle chiamate, in caso di mancato rispetto della volontà dell'abbonato di non ricevere telefonate commerciali, poiché spesse volte l'operatore commerciale agisce in modo abusivo senza accedere al registro e operando da territori non sottoposti alla normativa italiana, a discapito dello Stato italiano e delle aziende del settore che lavorino in modo serio e trasparente –:
   quali iniziative intenda assumere per rafforzare la normativa contro il «telemarketing selvaggio» e se intenda promuovere la revisione delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di migliorare e potenziare il registro delle opposizioni introducendo misure volte a: istituire un meccanismo di corresponsabilità fra l'azienda che avvia la campagna e il call-center che la attua, ampliare la possibilità di iscrizione al registro anche ai numeri di telefonia fissa e mobile non presenti negli elenchi pubblici e incentivare gli operatori a gestire efficacemente i dati in loro possesso. (5-09793)