• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04008/028    premesso che:     la piaga del caporalato riguarda in particolare l'agricoltura, l'edilizia e quei servizi che ricorrono più di altri a lavoratori occasionali, in genere...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04008/028presentato daCARRESCIA Piergiorgiotesto diMartedì 18 ottobre 2016, seduta n. 694

   La Camera,
   premesso che:
    la piaga del caporalato riguarda in particolare l'agricoltura, l'edilizia e quei servizi che ricorrono più di altri a lavoratori occasionali, in genere stranieri irregolari, costretti a lavorare in condizioni disumane e mal retribuiti, privi di coperture assicurative e previdenziale e di tutela in materia di sicurezza;
    queste situazioni possono emergere solo attraverso un incisivo e costante controllo del territorio, ispezioni nelle aziende, verifiche incrociate fra banche-dati sulla regolarità previdenziale-assicurativa e sull'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
    la funzione di controllo è attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che però, per quanto attiene la sicurezza sul lavoro, è limitata alle sole materie già di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro tra le quali non rientra quella della sicurezza nelle attività agricole;
    ciò comporta che per i controlli nel settore agricolo l'ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà coordinarsi con i servizi ispettivi delle ASL, così vanificando la ratio della scelta legislativa dell'Agenzia ispettiva nazionale;
   considerato pertanto che:
    risulta necessaria la modifica dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per ampliare anche alle attività nel settore agricolo le competenze già assegnate agli ispettori del lavoro;
    gli organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, possono emanare provvedimenti di sospensione dell'attività aziendale qualora riscontrino la presenza di almeno il venti per cento di lavoratori irregolari o accertino gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro reiterate negli ultimi cinque anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro anche alle attività lavorative agricole e di attribuire ai preposti organi di vigilanza il potere di adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle attività imprenditoriali qualora, nel corso dell'attività di controllo, emergano condizioni di sfruttamento che possano configurare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del Codice Penale.
9/4008/28. Carrescia.