• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06522 PANIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06522 presentata da FRANCO PANIZZA
martedì 18 ottobre 2016, seduta n.702

PANIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, introdotto inizialmente per le associazioni sportive dilettantistiche, è stato poi esteso alle pro loco e alle associazioni senza fini di lucro dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

la successiva legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 2, comma 31, ha stabilito che il regime fiscale agevolato può essere applicato anche ad associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono invece godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi;

sulla base della legge n. 398 del 1991, le associazioni, quali per esempio le bande musicali, che optano per il regime agevolato, incassano l'IVA sulle fatture emesse, ma versano allo Stato solo il 50 per cento, trattenendo il restante 50 per cento, poiché il legislatore ha così inteso aiutare tali organismi;

con il nuovo meccanismo di liquidazione dell'IVA, introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), cosiddetto split payment, che caratterizza i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017, la pubblica amministrazione non versa più l'IVA a chi emette la fattura, ma direttamente allo Stato;

appare dunque chiaro che le associazioni optanti per la legge n. 398 del 1991, in questo modo, verrebbero a perdere il 50 per cento di IVA;

considerato che:

la circolare 15/E del 13 aprile 2015 della direzione centrale dell'agenzia delle entrate al punto "2. Ambito oggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti" precisa che:

"3. alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali. Al riguardo, con la circolare n. 6/E del 2015 e? stato chiarito che la scissione dei pagamenti non e? applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio:

dei c.d. regimi monofase disciplinati dall'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, Case d'asta);

del regime del margine di cui all'art. 36 e ss. del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633 del 1972.

Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfettario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:

del regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972;

del regime di cui alla legge n. 398 del 1991";

sembrerebbe tutto chiaro, ma ecco il problema. Con la fatturazione elettronica non è ancora contemplato in pratica tale caso ed è accaduto che alcune amministrazioni pubbliche non hanno versato l'IVA, quindi l'associazione ha poi dovuto versare, a sua volta, il 50 per cento di un'IVA mai ricevuta e lo Stato ha incassato il 33 per cento per la stessa fattura. Interpellate alcune agenzie delle entrate territoriali, non si è riusciti a trovare il meccanismo per recuperare l'IVA versata indebitamente, ma nemmeno quella non ricevuta e che doveva essere trattenuta dall'associazione;

altre amministrazioni hanno voluto una fattura elettronica con IVA ad esigibilità immediata e relativo codice, non avendo accettato il codice sulla fattura che specifica l'esenzione dallo split payment, pagando giustamente l'importo IVA al 22 per cento; ma così facendo non si rientra nella casistica prevista dalla circolare citata e, di fatto, la fattura rilasciata dall'associazione non è regolare;

dunque, la circolare esiste, ma poiché vari software delle amministrazioni pubbliche non accettano l'esenzione citata e il relativo codice, il risultato è che molte associazioni ancora attendono, dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche, non avendo indicazioni in merito, mentre altre proseguono ad emettere fattura con esigibilità immediata, perdurando nell'errore;

nonostante, infine, mettano sulle fatture elettroniche la seguente dicitura "Iva da versare a cura del cessionario/committente ai sensi art.17-ter Dpr 633/1972" la stessa non viene presa in considerazione dalle pubbliche amministrazioni (scuole, comuni, eccetera),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, affinché le disposizioni previste dalla circolare citata dell'Agenzia delle entrate possano trovare applicazione, anche attraverso la fatturazione elettronica, così da dare la possibilità a tutte le associazioni, soprattutto a quelle in attesa dal 2015, di emettere regolari fatture elettroniche.

(4-06522)