• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/06519 DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, ORELLANA, VACCIANO, MOLINARI, FUCKSIA - Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico - Premesso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06519 presentata da CRISTINA DE PIETRO
martedì 18 ottobre 2016, seduta n.702

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BIGNAMI, ORELLANA, VACCIANO, MOLINARI, FUCKSIA - Ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico - Premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione riconosce e tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

come stabilito ai sensi dell'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione è chiamata a promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114;

l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, afferma che l'obiettivo principale della legislazione alimentare è quello di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e contestualmente prevenire tutte le pratiche che possano indurre in errore il consumatore;

il libro bianco della Commissione "Una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità", del 30 maggio 2007, descrive l'etichettatura nutrizionale come uno degli strumenti principali per informare sulla composizione degli alimenti e aiutare i consumatori a prendere decisioni consapevoli;

la comunicazione della Commissione "Strategia per la politica dei consumatori dell'UE 2007-2013 - Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace", del 13 marzo 2007, evidenzia che permettere ai consumatori di compiere scelte consapevoli è fondamentale per assicurare sia equi meccanismi di concorrenza sia il benessere dei consumatori;

considerato che:

il regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti mentre troverà applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale;

qualunque alimento destinato al consumatore finale o alla collettività deve essere accompagnato da informazioni conformi al regolamento;

l'articolo 9 annovera tra le indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore: l'elenco degli ingredienti (lettera b)), la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (lettera d)), una dichiarazione nutrizionale (lettera l));

l'articolo 18 stabilisce che l'elenco degli ingredienti debba comprendere tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso;

l'articolo 10 rimanda all'allegato III per la previsione di altre indicazioni obbligatorie complementari relative a tipi o categorie specifici di alimenti;

l'allegato III tra gli alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari annovera gli alimenti contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: in questo caso, la denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i", e gli alimenti contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008: in questo caso, la denominazione dell'alimento è accompagnata dall'indicazione "con zucchero/i ed edulcorante/i";

per quanto concerne la dichiarazione nutrizionale, obbligatoria dal 13 dicembre 2016, l'articolo 30 del regolamento stabilisce che sia indicato non solo il valore energetico ma anche la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale;

la normativa nazionale non abrogata è comunque destinata ad essere disapplicata nelle parti incompatibili con il regolamento (UE) n. 1169/2011;

attraverso l'articolo 5, comma 1, della legge 12 agosto 2016, n. 170, legge di delegazione europea 2015, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori;

considerato, altresì, che:

la puntata "Petrolio" di giovedì 29 settembre 2016, andata in onda su Rai 1, ha affrontato il tema degli interessi economici e delle strategie di marketing della lobby mondiale dello zucchero, denunciando la potenziale presenza di importanti quantità di zucchero in alimenti apparentemente insospettabili;

sono stati citati studi scientifici, riportati dalla stampa internazionale, secondo i quali gli zuccheri aggiunti sarebbero la causa principale dell'attuale epidemia di obesità globale e, inoltre, apporterebbero danni di gran lunga maggiori di quelli comunemente noti in termini di malattie cardiovascolari e numerose altre patologie;

inoltre, ha sollevato il dubbio che tuttora possa essere presente una grande quantità di zucchero in numerosi prodotti alimentari di largo consumo che, formalmente, non annoverano la presenza di zuccheri aggiunti o edulcoranti all'interno della lista degli ingredienti;

tenuto conto del fatto che:

in base a quanto stabilito dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011, è responsabile delle informazioni sugli alimenti l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione;

ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1962, n. 283, sono soggette a vigilanza per la tutela della salute pubblica la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione;

il codice penale contiene un'articolata serie di disposizioni in materia di frodi alimentari, sanitarie e commerciali. Tali tipologie di frodi, oltre a risultare lesive della salute e a costituire un vulnus dei diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore, minano il rapporto fiduciario con il consumatore stesso;

valutato, infine, che:

la Corte di cassazione (Cassazione penale, sezione III, sentenza del 4 novembre 2014, n. 7383 (rv. 262407)) ha stabilito che in materia di alimenti, il fattore esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n. 283, secondo cui le sanzioni ivi previste non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione, non opera quando il prodotto alimentare provenga da un produttore straniero, poiché, non essendovi la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore, il distributore ha l'obbligo di verificare la conformità del prodotto, anche importato in confezioni originali, mediante controlli tali da garantirne la qualità;

la Corte di cassazione (Cassazione penale, sezione III, sentenza del 23 ottobre 2013, n. 46183) ha affermato che risulta configurabile il reato di cui all'art. 5, lett. a), della stessa legge n. 283, in concorso con il delitto di tentata frode in commercio, nel caso di aggiunta ad un vino di acqua e barbabietola da zucchero, tale trattamento variando la composizione naturale del prodotto, a prescindere dalla sua nocività (la Corte ha anche ribadito che la legge non è stata interessata dagli effetti abrogativi dei decreti "taglia leggi"),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se questi corrispondano al vero;

quali misure intendano adottare per tutelare la salute dei cittadini e garantire l'effettivo rispetto delle vigenti disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, al fine di consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli;

se non ritengano opportuno, nell'ambito delle rispettive competenze, stimolare un'ampia e approfondita attività di ispezione in merito alla potenziale presenza occulta di zucchero all'interno di prodotti alimentari commercializzati in Italia.

(4-06519)